Art. 2.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia 1994, vini a denominazione di  origine  controllata  "Colli
Pesaresi"  provenienti da vigneti non ancora iscritti, sono tenuti ad
effettuare la denuncia dei rispettivi  terreni  vitati,  all'apposito
albo   dei   vigneti,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.