Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1994, vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" provenienti da vigneti non ancora iscritti, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, all'apposito albo dei vigneti, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.