Art. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera' a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti ai fini delle annotazioni nell'albo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE