Art. 3.
  Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli Pesaresi", in deroga a quanto previsto dall'art. 2  dell'unito
disciplinare  di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di
entrata in vigore del medesimo, possono  essere  iscritti,  a  titolo
transitorio,  nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, i vigneti in cui siano  presenti  viti  di  vitigni  in
percentuali  diverse  da  quelle  indicate  nel  sopracitato  art. 2,
purche' esse non superino del 15% il totale delle  viti  dei  vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo  scadere  del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio  dall'albo,  qualora  i
produttori  interessati  non  abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la  loro  composizione
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'unito  disciplinare di
produzione,   dandone    comunicazione    al    competente    ufficio
dell'assessorato  regionale  dell'agricoltura.  Il  predetto ufficio,
compiuti i  necessari  accertamenti,  provvedera'  a  segnalare  alla
locale  camera  di  commercio  le variazioni apportate nei vigneti ai
fini delle annotazioni nell'albo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 ottobre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE