Art. 4.
       Predisposizione di programmi per dismettere l'attivita'
        estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti
  1.  Nella  predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica
dei  siti  interessati  da  attivita'  estrattiva  dell'amianto,   si
prendono in considerazione i seguenti aspetti:
    a)  la  stabilizzazione  geotecnica  della  zona di coltivazione,
ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o
disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
    b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche  di  sterili  e
delle   altre   zone   interessate  da  movimento  terra  nell'ambito
dell'attivita' mineraria;
    c)  la  prevenzione  dai  rischi  di  inquinamento  dell'acqua  e
dell'aria;
    d)  la  risistemazione  ambientale  e paesaggistica e l'eventuale
possibilita' di riutilizzo successivo delle aree dismesse;
    e) lo smantellamento dei  fabbricati  o  di  quelle  parti  degli
stessi  che  risultano  inquinati  da  amianto, o in alternativa, ove
possibile, la bonifica e le proposte di  recupero  per  i  fabbricati
stessi;
    f)  i  controlli  sulla  qualita'  dell'ambiente, con particolare
riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle
operazioni di bonifica;
    g)  i  controlli  geotecnici  in  corso  d'opera,  laddove  siano
previste significative opere di risistemazione morfologica;
    h)  la  salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di
potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa  area.  Tale
attivita'  dovra'  essere condotta nel rispetto delle norme di cui al
capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, e successive
modificazioni ed integrazioni.