Art. 9.
              Controllo delle attivita' di smaltimento
                 e di bonifica relative all'amianto
  1.  Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento
delle strutture territoriali finalizzato:
    a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da  operazioni
di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto.
Nelle   suddette   azioni  di  vigilanza  e  controllo  le  strutture
territoriali verificano in particolare, oltre  quanto  gia'  previsto
dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991:
    1)  la  corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi
della normativa vigente;
    2) le modalita'  di  confezionamento,  manipolazione  ed  ammasso
temporaneo dei rifiuti di amianto;
    3)  l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di
bonifica;
    4)  la  corretta  valutazione  e  rilevamento  del   livello   di
inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e
dopo l'intervento medesimo;
    5)  la  documentazione  di  legge  relativa all'affidamento delle
operazioni di bonifica ad una ditta specializzata  iscritta  all'albo
di cui all'art. 12 della citata legge n. 257 del 1992;
    6)  la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti
di amianto ad un trasportatore autorizzato;
    7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei  rifiuti
di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;
    b)  alla  vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle
operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9
della citata legge n. 257 del 1992.
  2.  Le  regioni  predispongono  un  piano  di  indirizzo   per   il
coordinamento   delle   funzioni  di  controllo  sulle  attivita'  di
smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:
    a) alla vigilanza e controllo, con frequenza  almeno  semestrale,
sulle  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  ed  al trasporto dei
rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di
legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo  ed
autorizzato;
    b)  alla  vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale,
sui sistemi di  smaltimento  che  accolgono  i  rifiuti  di  amianto,
verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione
dell'impianto prevista dalle norme in materia.
  3.  Al  termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle
strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto
dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
  4. Annualmente  le  strutture  territoriali  inviano  alla  propria
regione una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.