(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale di  Modugno  (Bari)  e'  stato  sciolto  con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1993, per la
durata  di  mesi  diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31
maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
luglio   1991,   n.   221,  essendo  stati  riscontrati  fenomeni  di
infiltrazione  e  condizionamento   da   parte   della   criminalita'
organizzata.
   Dalle   risultanze  degli  interventi  di  risanamento  effettuati
emerge, come evidenziato dal prefetto di Bari con relazione  in  data
14  settembre  1994, che la radicata situazione di illegalita' che ha
permeato per lunghi  anni  la  gestione  politico-amministrativa  del
comune   di   Modugno  ed  il  degrado  ambientale  e  culturale  che
caratterizza il territorio e lo  stesso  tessuto  sociale  del  Paese
hanno ostacolato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa
pubblica   ai   criteri  di  legalita'  e  di  buon  andamento,  gia'
assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.
   Invero, pur essendo stato registrato  un  sensibile  miglioramento
della   situazione  generale,  per  il  conseguimento  di  importanti
obiettivi,  quali  l'adozione  di   strumenti   urbanistici   ed   il
risanamento   finanziario   dell'ente,   purtuttavia  sulla  base  di
accertamenti  svolti  dagli  organi  competenti  e'  emerso  che   in
prossimita'  della  scadenza  della gestione commissariale, gruppi di
pressione contigui alla criminalita' organizzata si stiano  attivando
per operare illeggittime ingerenze sul corpo elettorale.
   Le  prevedibili pressioni dei potentati affaristico-delinquenziali
sulla  cittadinanza,  che  non  si  e'  totalmente  riscattata  dalla
sottomissione  al  condizionamento  della  criminalita'  organizzata,
determinano  un  notevole  rischio  di  ricaduta   nello   stato   di
illegalita'  dell'amministrazione, con conseguente compromissione dei
risultati di risanamento sin ora conseguiti.
   L'analisi della realta' locale richiede un maggior lasso di  tempo
per  far  emergere  la  parte  sana della comunita', che sia in grado
esprimere, attraverso i propri  organi  rappresentativi,  la  propria
libera determinazione ed il programma di rinnovamento.
   Per   le   suesposte  considerazioni,  si  ritiene  necessario  un
ulteriore intervento dello Stato per  assicurare  il  buon  andamento
della  amministrazione  di  Modugno  ed il regolare funzionamento dei
servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della
proroga della gestione commissariale,  finalizzata  ad  attestare  la
rispondenza    dell'azione   amministrativa   alle   esigenze   della
collettivita' e la fattiva incidenza  sulla  tutela  degli  interessi
primari nonche' a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere
da ogni condizionamento malavitoso.
   La   valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata  in
relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende  necessario
che  il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto
fino al massimo consentito dalla legge.
   Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione
dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n.  529,  convertito,
senza  modificazioni,  dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la
citata relazione del prefetto di Bari, si  formula  rituale  proposta
per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale
di Modugno (Bari) per il periodo di sei mesi.
    Roma, 19 settembre 1994
                                     Il Ministro dell'interno: MARONI