ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Modugno (Bari) e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalita' organizzata. Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Bari con relazione in data 14 settembre 1994, che la radicata situazione di illegalita' che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Modugno ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese hanno ostacolato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalita' e di buon andamento, gia' assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale. Invero, pur essendo stato registrato un sensibile miglioramento della situazione generale, per il conseguimento di importanti obiettivi, quali l'adozione di strumenti urbanistici ed il risanamento finanziario dell'ente, purtuttavia sulla base di accertamenti svolti dagli organi competenti e' emerso che in prossimita' della scadenza della gestione commissariale, gruppi di pressione contigui alla criminalita' organizzata si stiano attivando per operare illeggittime ingerenze sul corpo elettorale. Le prevedibili pressioni dei potentati affaristico-delinquenziali sulla cittadinanza, che non si e' totalmente riscattata dalla sottomissione al condizionamento della criminalita' organizzata, determinano un notevole rischio di ricaduta nello stato di illegalita' dell'amministrazione, con conseguente compromissione dei risultati di risanamento sin ora conseguiti. L'analisi della realta' locale richiede un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunita', che sia in grado esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento. Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Modugno ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita' e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonche' a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso. La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge. Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Bari, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) per il periodo di sei mesi. Roma, 19 settembre 1994 Il Ministro dell'interno: MARONI