ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Bagheria (Palermo) e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalita' organizzata. Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Palermo con relazione in data 13 settembre 1994, che sulla radicata situazione di illegalita', che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Bagheria, e sullo stato di degrado ambientale e culturale, che ha caratterizzato il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese, ha tangibilmente inciso l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalita' e di buon andamento. La commissione straordinaria, invero, ha posto in essere una serie di atti tesi a ricondurre l'ente nella logica di corretta amministrazione, con cio' recuperando la fiducia di parte della comunita' locale e restituendo alla popolazione il senso di legalita' e trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Sono, tuttavia, ancora in corso di attuazione attivita' amministrative dirette a realizzare interventi di primaria importanza la cui concreta realizzazione da parte della commissione strordinaria potra' consentire sia il consolidamento dei risultati gia' conseguiti, sia di assicurare un piu' elevato livello di buon andamento dell'amministrazione e del funzionamento dei servizio ad essa affidati. Peraltro, l'analisi della realta' locale, nonche' le inchieste penali in corso, anche per fatti che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale, richiedono, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Bagheria, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunita', che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento. Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Bagheria e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita' e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonche' a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso. La valutazione della situazione, in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge. Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Palermo, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo) per il periodo di sei mesi. Roma, 19 settembre 1994 Il Ministro dell'interno: MARONI