(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale di Bagheria (Palermo) e' stato  sciolto  con
decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1993, per la
durata  di  mesi  diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31
maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
luglio   1991,   n.   221,  essendo  stati  riscontrati  fenomeni  di
infiltrazione  e  condizionamento   da   parte   della   criminalita'
organizzata.
   Dalle   risultanze  degli  interventi  di  risanamento  effettuati
emerge, come evidenziato dal prefetto di  Palermo  con  relazione  in
data 13 settembre 1994, che sulla radicata situazione di illegalita',
che  ha  permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa
del comune di  Bagheria,  e  sullo  stato  di  degrado  ambientale  e
culturale,  che  ha  caratterizzato il territorio e lo stesso tessuto
sociale del Paese,  ha  tangibilmente  inciso  l'azione  di  recupero
dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalita' e di
buon andamento.
   La commissione straordinaria, invero, ha posto in essere una serie
di   atti   tesi   a  ricondurre  l'ente  nella  logica  di  corretta
amministrazione, con cio'  recuperando  la  fiducia  di  parte  della
comunita' locale e restituendo alla popolazione il senso di legalita'
e trasparenza nella gestione della cosa pubblica.
   Sono,   tuttavia,   ancora   in   corso  di  attuazione  attivita'
amministrative dirette a realizzare interventi di primaria importanza
la cui concreta realizzazione da parte della commissione strordinaria
potra'  consentire  sia  il   consolidamento   dei   risultati   gia'
conseguiti,  sia  di  assicurare  un  piu'  elevato  livello  di buon
andamento dell'amministrazione e del funzionamento  dei  servizio  ad
essa affidati.
   Peraltro,  l'analisi  della  realta'  locale, nonche' le inchieste
penali in corso, anche per fatti che hanno condotto allo scioglimento
del   consiglio   comunale,   richiedono,   per   il    conseguimento
dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione
di Bagheria, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana
della  comunita',  che sia in grado di esprimere, attraverso i propri
organi  rappresentativi,  la  propria  libera  determinazione  ed  il
programma di rinnovamento.
   Per   le   suesposte  considerazioni,  si  ritiene  necessario  un
ulteriore intervento dello Stato per  assicurare  il  buon  andamento
della  amministrazione  di  Bagheria  e il regolare funzionamento dei
servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della
proroga della gestione commissariale,  finalizzata  ad  attestare  la
rispondenza    dell'azione   amministrativa   alle   esigenze   della
collettivita' e la fattiva incidenza  sulla  tutela  degli  interessi
primari nonche' a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere
da ogni condizionamento malavitoso.
   La  valutazione  della  situazione,  in  concreto  riscontrata  in
relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario
che il periodo di proroga della gestione commissariale sia  protratto
fino al massimo consentito dalla legge.
   Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione
dell'art.  2  del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito,
senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108,  vista  la
citata relazione del prefetto di Palermo, si formula rituale proposta
per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale
di Bagheria (Palermo) per il periodo di sei mesi.
    Roma, 19 settembre 1994
                                     Il Ministro dell'interno: MARONI