IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli interventi correttivi di finanza pubblica; Visto in particolare, l'art. 8, comma 12, della sopracitata legge che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri e modalita' applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialita' medicinali; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, che prevede il termine di sessanta giorni per l'adozione da parte del CIPE dei criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e per l'emanazione della disciplina relativa al regime di sorveglianza; Vista la deliberazione 25 febbraio 1994, concernente la individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialita' medicinali; Visto, in particolare, il punto 4) della predetta deliberazione relativo all'entrata in vigore dei nuovi prezzi, il quale prevede che, qualora l'impresa non ottemperi, entro il termine stabilito, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte seconda del nuovo prezzo al pubblico delle specialita' medicinali soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, la specialita' non puo' essere commercializzata; Viste le ulteriori delibere CIPE in data 16 marzo e 13 aprile 1994 concernenti i criteri per la definizione del prezzo medio europeo e per il regime di sorveglianza; Vista l'ordinanza n. 577/94 dell'8 giugno 1994 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo la quale la sanzione di decadenza dalla commercializzazione di cui alla deliberazione CIPE 25 febbraio 1994 e' riferibile solo ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e non alla vendita al pubblico, per la quale resta libera la determinazione del prezzo dei farmaci; Vista, per ultimo, la deliberazione CIPE 3 agosto 1994 la quale prevede che restano validi i prezzi pubblicati o da pubblicare entro e non oltre il 31 agosto 1994; Rilevato che i prezzi di alcune specialita' medicinali non risultano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o sono stati pubblicati successivamente alla data suddetta; Preso atto del parere formale espresso dalla CUF nella riunione del 10 ottobre 1994; Decreta: Art. 1. E' sospesa la rimborsabilita' alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale delle specialita' medicinali riportate nell'allegato 1 al presente decreto.