IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli interventi
correttivi di finanza pubblica;
  Visto  in  particolare, l'art. 8, comma 12, della sopracitata legge
che demanda al CIPE la competenza ad  indicare  criteri  e  modalita'
applicative  per  sottoporre  a regime di sorveglianza i prezzi delle
specialita' medicinali;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.
552,  che  prevede  il  termine  di sessanta giorni per l'adozione da
parte del CIPE dei  criteri  per  la  definizione  del  prezzo  medio
europeo   delle  specialita'  medicinali  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale e per l'emanazione della disciplina  relativa  al
regime di sorveglianza;
  Vista   la   deliberazione   25   febbraio   1994,  concernente  la
individuazione dei criteri per la  determinazione  del  prezzo  medio
europeo d'acquisto delle specialita' medicinali;
  Visto,  in  particolare,  il  punto 4) della predetta deliberazione
relativo all'entrata in vigore dei nuovi  prezzi,  il  quale  prevede
che,  qualora  l'impresa  non  ottemperi, entro il termine stabilito,
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte seconda del nuovo
prezzo al pubblico delle specialita' medicinali soggette  a  rimborso
da  parte  del  Servizio sanitario nazionale, la specialita' non puo'
essere commercializzata;
  Viste le ulteriori delibere CIPE in data 16 marzo e 13 aprile  1994
concernenti  i  criteri per la definizione del prezzo medio europeo e
per il regime di sorveglianza;
  Vista l'ordinanza  n.  577/94  dell'8  giugno  1994  del  tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio, secondo la quale la sanzione di
decadenza dalla commercializzazione di cui alla deliberazione CIPE 25
febbraio  1994  e'  riferibile  solo  ai  rapporti  con  il  Servizio
sanitario  nazionale  e  non  alla  vendita al pubblico, per la quale
resta libera la determinazione del prezzo dei farmaci;
  Vista, per ultimo, la deliberazione CIPE 3  agosto  1994  la  quale
prevede  che restano validi i prezzi pubblicati o da pubblicare entro
e non oltre il 31 agosto 1994;
  Rilevato  che  i  prezzi  di  alcune  specialita'  medicinali   non
risultano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o sono stati pubblicati
successivamente alla data suddetta;
  Preso atto del parere formale espresso dalla CUF nella riunione del
10 ottobre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  sospesa  la rimborsabilita' alle farmacie da parte del Servizio
sanitario   nazionale   delle   specialita'   medicinali    riportate
nell'allegato 1 al presente decreto.