Art. 3.
  La formazione degli elenchi degli aventi  diritto  al  voto  verra'
effettuata  con la procedura stabilita dal regolamento indicato nelle
premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 ottobre 1994
                                                Il Ministro: PODESTA'