IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreto del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art.  3
della  legge  23  settembre  1994, n. 554, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data 5 novembre, 6 e 30 dicembre 1993, 21
gennaio, 21 febbraio, 22 aprile, 23 maggio, 23 giugno, 25 luglio,  25
agosto e 26 settembre 1994, con i quali e' stata disposta l'emissione
delle  prime  dodici  tranches  dei  buoni del Tesoro poliennali 9% 1
novembre 1993-2023;
  Ritenuto opportuno, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di
disporre  l'emissione  di  una tredicesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
ottobre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.420 miliardi;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in  particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in  titoli  di  Stato",  individuati a termini del medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amininistrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  9% - 1 novembre 1993-2023, per un importo di
lire 1.000  miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti  al  prezzo  di aggiudicazione risultante dalla procedura di
assegnazione  prevista  dal  decreto  del  25  luglio  1994   recante
l'emissione della nona e decima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1 maggio e il 1  novembre  di  ogni
anno.
  In  base all'art. 4, punto 2), del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione  di  cui  al  successivo  art. 2, potra' essere disposta
l'emissione di una quattordicesima tranche dei  buoni,  da  assegnare
agli  operatori  "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di
cui ai successivi articoli  3  e  4.  Ritenendo  opportuno  che  tale
collocamento  supplementare  corrisponda ad un ammontare compreso fra
il 5 e il 10 per  cento  dell'importo  di  cui  al  primo  comma,  il
medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100
miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 25 luglio 1994,  recante  l'emissione  della
nona e decima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di
cui   all'art.  1,  quinto  comma,  e  all'art.  17,  riguardanti  le
operazioni di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti  di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il
4 novembre 1994 e  termineranno  il  giorno  precedente  la  data  di
iscrizione  nel  gran  libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro
poliennali di prossima emissione.