Art. 3. I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalita' previste dalla convenzione relativa all'attuazione del progetto da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 22 settembre 1994 Il Sottosegretario di Stato: LETTA