Art. 3.
  I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalita'
previste dalla convenzione relativa all'attuazione  del  progetto  da
stipularsi  entro  novanta  giorni  dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti   organi   di
controllo.
   Roma, 22 settembre 1994
                                   Il Sottosegretario di Stato: LETTA