Art. 2. 1. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, gia' sostituito dall'allegato al decreto ministeriale 9 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 5 giugno 1984, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.