Art. 2.
  1.  L'allegato  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  904,  gia'  sostituito dall'allegato al decreto
ministeriale 9 febbraio 1984,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  153 del 5 giugno 1984, e' sostituito
dall'allegato al presente decreto.