Art. 3.
  1. E' concesso un termine di mesi sei  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente decreto per lo smaltimento delle sostanze e dei
preparati, gia' immessi sul mercato, non conformi  alle  disposizioni
del presente decreto.
   Roma, 29 luglio 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 306