Art. 3. 1. E' concesso un termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati, gia' immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni del presente decreto. Roma, 29 luglio 1994 Il Ministro: COSTA Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 306