Art. 8. Disposizioni per il comune di Roma 1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, e' confermata sino al 31 dicembre 1994, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1-bis del D.Lgs. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) e' il seguente: "Art. 1-bis (Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di linee metropolitane). - 1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana 'A', nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1991, 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993. 2. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453". - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 380/1987 (Interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica) e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana 'A' nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento. 2. All'onere posto a carico dello Stato, valutato in lire 40 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 55 miliardi annui dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dello specifico accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, e quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per detto anno dall'accantonamento "Finanziamento per la realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani" iscritto nel medesimo capitolo 9001. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".