Art. 8.
                 Disposizioni per il comune di Roma
  1.  L'autorizzazione  al  comune  di  Roma a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  80,  e successive
modificazioni ed integrazioni, e'  confermata  sino  al  31  dicembre
1994,  per  il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono
assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento
della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'articolo
3 del decreto-legge 16 settembre  1987,  n.    380,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.
Riferimenti normativi:
   -  Il  testo  dell'art.  1-bis  del D.Lgs. n. 6/1991 (Disposizioni
urgenti in favore degli enti locali per il 1991) e' il seguente:
   "Art. 1-bis (Autorizzazione al comune di Roma  a  contrarre  mutui
per  il prolungamento di linee metropolitane). - 1.  L'autorizzazione
al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e  prestiti
per  complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento
della linea metropolitana 'A', nel tratto  Ottaviano-Circonvallazione
Cornelia,  prevista  dall'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987,
n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n. 453, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170
miliardi nel 1991, 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.
   2. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale
annuo  in  misura  pari  al  90  per  cento  della  relativa  rata di
ammortamento cosi' come previsto dall'art.  3  del  decreto-legge  16
settembre  1987, n. 380, convertito con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 453".
   - Il testo dell'art. 3 del D.L. n.  380/1987  (Interventi  urgenti
per Roma, capitale della Repubblica) e' il seguente:
   "Art.  3.  -  1.  Per  provvedere  al  prolungamento  della  linea
metropolitana 'A' nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia,  il
comune di Roma e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi
e  prestiti  fino  all'importo  complessivo  di lire 550 miliardi, in
ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di  lire  150  miliardi
nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari
al 90 per cento della relativa rata di ammortamento.
   2.  All'onere  posto  a  carico  dello  Stato, valutato in lire 40
miliardi nell'anno 1988 ed in lire 55 miliardi annui dall'anno  1989,
si provvede, quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dello specifico
accantonamento,  iscritto  ai fini del bilancio triennale 1987-89, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1987,   e  quanto  a  lire  15  miliardi  per  l'anno  1989,
parzialmente   utilizzando   la    proiezione    per    detto    anno
dall'accantonamento  "Finanziamento  per  la  realizzazione  di linee
metropolitane  nei  grandi  centri  urbani"  iscritto  nel   medesimo
capitolo 9001.
   3.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".