Art. 2.
                        Criteri di priorita'
  1.   Sono   ammessi   a   contributo  o  finanziamento  i  progetti
promozionali  a  favore  dei  prodotti  agroalimentari  nazionali  di
qualita' e tipici, da attuare sul mercato interno e su quelli esteri.
  2.  La  individuazione  dei prodotti e dei mercati e' effettuata da
apposita commissione nominata dal Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali, i cui compiti sono descritti nell'art. 3.
  3.  Beneficiari  dei  contributi  sono gli organismi previsti dalla
delibera CIPE, citata in premesse, e tra essi in ordine prioritario:
  Per la promozione sul mercato interno:
    a)  gli  organismi  nazionali  di   settore   partecipati   dalle
organizzazioni  dei  produttori  agricoli ed i consorzi di tutela dei
prodotti d'origine e tipici;
    b) gli organismi specializzati  nello  svolgimento  di  attivita'
promozionali nel settore agroalimentare.
  Per la promozione sui mercati esteri:
    a) i consorzi di tutela dei prodotti d'origine e tipici;
    b)  gli  organismi  nazionali ed internazionali partecipati dalle
organizzazioni dei produttori agricoli;
    c) gli organismi nazionali ed internazionali specializzati  nello
svolgimento di attivita' promozionali nel settore agroalimentare.
  4.  Gli  organismi  specializzati  di cui al comma 3 debbono essere
selezionati  in  base  alla  comprovata  esperienza  concernente   la
realizzazione delle attivita' per cui richiedono il contributo.