Art. 2. Criteri di priorita' 1. Sono ammessi a contributo o finanziamento i progetti promozionali a favore dei prodotti agroalimentari nazionali di qualita' e tipici, da attuare sul mercato interno e su quelli esteri. 2. La individuazione dei prodotti e dei mercati e' effettuata da apposita commissione nominata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, i cui compiti sono descritti nell'art. 3. 3. Beneficiari dei contributi sono gli organismi previsti dalla delibera CIPE, citata in premesse, e tra essi in ordine prioritario: Per la promozione sul mercato interno: a) gli organismi nazionali di settore partecipati dalle organizzazioni dei produttori agricoli ed i consorzi di tutela dei prodotti d'origine e tipici; b) gli organismi specializzati nello svolgimento di attivita' promozionali nel settore agroalimentare. Per la promozione sui mercati esteri: a) i consorzi di tutela dei prodotti d'origine e tipici; b) gli organismi nazionali ed internazionali partecipati dalle organizzazioni dei produttori agricoli; c) gli organismi nazionali ed internazionali specializzati nello svolgimento di attivita' promozionali nel settore agroalimentare. 4. Gli organismi specializzati di cui al comma 3 debbono essere selezionati in base alla comprovata esperienza concernente la realizzazione delle attivita' per cui richiedono il contributo.