Art. 3.
                         Commissione tecnica
  1.  Presso  la  Direzione  generale  dei  servizi  generali  e  del
personale e' costituita,  con  decreto  del  Ministro  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  una  commissione tecnica con il
compito  di  definire  il  programma  quadro  di  intervento  per  la
promozione  dei  prodotti  agroalimentari. Il programma quadro verra'
sottoposto all'approvazione del Ministro.
  2. La commissione e' composta dal Direttore  generale  dei  servizi
generali   e   del   personale  che  la  presiede,  dal  responsabile
dell'ufficio promozione dei prodotti agricoli, da  un  rappresentante
del  Ministero  per  il  commercio  estero  e  da  un  rappresentante
dell'Istituto per il commercio  estero  (per  programmi  sul  mercato
estero),  da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle organizzazioni
professionali agricole piu'  rappresentative,  da  un  rappresentante
dell'Ismea,   da  un  rappresentante  della  Federalimentare,  da  un
rappresentante   delle   organizzazioni   agricole   delle   centrali
cooperative   e  da  un  rappresentante  dell'Associazione  industrie
dolciarie  italiane.  Le  funzioni  di  segretario   della   predetta
commissione  sono  svolte  da  un funzionario dell'ufficio promozione
prodotti agricoli.
  3. Tale commissione ha il compito di:
    a) selezionare i prodotti, oggetto di  intervento,  privilegiando
le  produzioni  tipiche nazionali e che, comunque, presentino elevati
standards qualitativi;
    b) individuare i mercati esteri in relazione  alla  dimensione  e
potenzialita' della domanda.