Art. 3. Commissione tecnica 1. Presso la Direzione generale dei servizi generali e del personale e' costituita, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, una commissione tecnica con il compito di definire il programma quadro di intervento per la promozione dei prodotti agroalimentari. Il programma quadro verra' sottoposto all'approvazione del Ministro. 2. La commissione e' composta dal Direttore generale dei servizi generali e del personale che la presiede, dal responsabile dell'ufficio promozione dei prodotti agricoli, da un rappresentante del Ministero per il commercio estero e da un rappresentante dell'Istituto per il commercio estero (per programmi sul mercato estero), da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative, da un rappresentante dell'Ismea, da un rappresentante della Federalimentare, da un rappresentante delle organizzazioni agricole delle centrali cooperative e da un rappresentante dell'Associazione industrie dolciarie italiane. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un funzionario dell'ufficio promozione prodotti agricoli. 3. Tale commissione ha il compito di: a) selezionare i prodotti, oggetto di intervento, privilegiando le produzioni tipiche nazionali e che, comunque, presentino elevati standards qualitativi; b) individuare i mercati esteri in relazione alla dimensione e potenzialita' della domanda.