Art. 6. Collaborazioni e consulenze esterne 1. I beneficiari dei contributi possono avvalersi della collaborazione di istituti specializzati o, comunque, di consulenti esterni per l'espletamento delle attivita' che richiedano una particolare specializzazione. In tali casi, che saranno sottoposti alla valutazione dell'amministrazione, gli enti promotori applicheranno procedure idonee a garantire obiettivamente l'imparzialita' e l'economicita' delle proprie determinazioni operative.