Art. 6.
                 Collaborazioni e consulenze esterne
  1.   I   beneficiari   dei   contributi   possono  avvalersi  della
collaborazione di istituti specializzati o, comunque,  di  consulenti
esterni   per  l'espletamento  delle  attivita'  che  richiedano  una
particolare specializzazione. In tali casi,  che  saranno  sottoposti
alla    valutazione    dell'amministrazione,   gli   enti   promotori
applicheranno   procedure   idonee   a    garantire    obiettivamente
l'imparzialita'   e   l'economicita'   delle  proprie  determinazioni
operative.