Art. 8. Modalita' di erogazione 1. Alla liquidazione dei contributi si procede mediante anticipazioni in misura non superiore al 30% del contributo concesso. Tale anticipazione e' subordinata alla presentazione dei piani esecutivi nonche' alla costituzione di fidejussione per un importo pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali ai sensi delle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato. Detta fidejussione restera' in vigore fino alla liquidazione del saldo. 2. I successivi acconti fino ad un massimo del 40% del contributo concesso sono erogati previa presentazione, da parte del beneficiario, della relazione tecnico-amministrativa concernente le iniziative realizzate, nonche' della rendicontazione delle spese sostenute. 3. Il saldo finale del 30% dell'importo dovuto sara' erogato ad attivita' conclusa, previa presentazione del rendiconto completo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE