Art. 8.
                       Modalita' di erogazione
  1.   Alla   liquidazione   dei   contributi   si  procede  mediante
anticipazioni in misura non superiore al 30% del contributo concesso.
Tale  anticipazione  e'  subordinata  alla  presentazione  dei  piani
esecutivi  nonche'  alla  costituzione di fidejussione per un importo
pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali ai sensi
delle vigenti norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato.  Detta
fidejussione restera' in vigore fino alla liquidazione del saldo.
  2.  I  successivi acconti fino ad un massimo del 40% del contributo
concesso  sono   erogati   previa   presentazione,   da   parte   del
beneficiario,  della  relazione tecnico-amministrativa concernente le
iniziative realizzate,  nonche'  della  rendicontazione  delle  spese
sostenute.
  3.  Il  saldo  finale  del 30% dell'importo dovuto sara' erogato ad
attivita' conclusa, previa presentazione del rendiconto completo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 novembre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE