REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' TITOLO I - NORME GENERALI Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale dell'Osservatorio Astronomico di Padova e' adottato in base all'art. 8 della legge 9 Maggio 1989, n. 168 sulla "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", che riconosce agli Osservatori astronomici autonomia finanziaria e contabile. 2. Il regolamento detta norme sulle procedure amministrative e finanziarie, nonche' sulla gestione dei bilanci e del patrimonio, allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Osservatorio. Articolo 2 Principi generali 1. Il regolamento, in particolare, si informa ai seguenti principi: a) pubblicita' degli atti; b) annualita', unita', universalita', integrita', e specificazione dei bilanci; c) equilibrio tra le entrate e le spese; d) utilizzazione degli stanziamenti finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione; e) piena autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Osservatorio; f) preferenza per la scelta concorrenziale del contraente; g) controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione. Articolo 3 Pubblicita' degli atti amministrativi 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, la consultazione ed il rilascio di copie di verbali relativi alle riunioni di Organi Collegiali dell'Osservatorio, nonche' la diffusione di regolamenti, bilanci ed atti amministrativi di interesse generale sono disciplinati dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento, in applicazione della legge 7 Agosto 1990, n. 241. 2. Attraverso tale regolamento l'Osservatorio adegua anche la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la piu' ampia circolazione delle informazioni. Articolo 4 Analisi dell'efficienza e dei risultati di gestione 1. A norma dell'art. 8, comma 5 dell'art. 7 comma 8 della legge 9 Maggio 1989 n. 168, la gestione complessiva delle risorse dell'Osservatorio va soggetta sistematicamente ad un'analisi volta ad accertare sotto l'aspetto amministrativo-contabile, i risultati raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse stesse. 2. L'analisi si effettua attraverso la raccolta dei dati e l'elaborazione di indicatori sulla disponibilita' e sull'impiego delle risorse, nonche' sui risultati conseguiti presso i vari uffici dell'Osservatorio, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. 3. Tutti gli uffici e le strutture dell'Osservatorio devono fornire i dati richiesti dal Direttore e che siano necessari per l'effettuazione delle analisi. 4. Il Direttore presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione che illustra i consuntivi degli uffici e delle strutture dell'Osservatorio, indicando le principali variazioni rispetto all'anno precedente. Articolo 5 Servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio, ad un unico istituto di credito, nel rispetto delle norme vigenti. 2. Per particolari situazioni logistiche decentrate, nel caso di non esistenza di filiali dell'Istituto di credito di cui al comma 1, il Consiglio Direttivo puo' autorizzare l'apertura di un conto corrente bancario presso un Istituto di credito diverso da quello di cui al comma 1 e comunque nel rispetto delle norme vigenti. Per le esigenze del progetto del Telescopio Nazionale "Galileo" (v. Titolo IX), il Consiglio Direttivo puo' autorizzare, nel rispetto delle norme valutarie, l'apertura di un conto corrente, intestato al titolare della funzione di Direttore del Progetto, presso un Istituto bancario nello stato estero in cui il Telescopio Nazionale "Galileo" sara' realizzato. 3. L'Osservatorio puo' avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'Istituto cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Osservatorio con cadenza almeno trimestrale. Articolo 6 Mutui 1. Il Consiglio Direttivo, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione del bilancio stesso, puo' deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui destinati esclusivamente a spese di investimento nel settore dell'edilizia o delle grandi attrezzature. 2. L'onere complessivo delle quote di ammortamento, entro il limite stabilito dall'art. 7, comma 5 della legge 9 Maggio 1989 n. 168, dovra' comunque garantire il funzionamento ordinario della gestione dell'Osservatorio; in proposito la delibera del Consiglio Direttivo dovra' contenere una valutazione esplicita. Articolo 7 Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo 1. L'Osservatorio, attraverso la stipulazione di contratti d'opera professionale ed intellettuale, regolati dal libro quinto, capitolo terzo del codice civile, puo' affidare a personale estraneo compiti di: a) studio, consulenza tecnica, scientifica, legale e professionale che richiedano specifiche competenze, non riscontrabili organicamente o non disponibili all'interno dell'Osservatorio; b) supporto strumentale alle attivita' per la ricerca non rientranti nei compiti istituzionali del personale dell'Osservatorio; c) compiti di carattere istituzionale propri del personale dell'Osservatorio, limitatamente a prestazioni surrogatorie di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo a supporto della ricerca, dell'amministrazione e dei servizi anche di biblioteca, in carenza di organico o in situazioni contingenti di emergenza. 2. E' fatta salva in ogni caso la competenza istituzionale dell'Avvocatura dello Stato su tutte le questioni legali e giudiziarie. 3. I contratti previsti dalla lettera c) del primo comma possono essere stipulati con persone giuridiche, societa' o cooperative nonche' con dipendenti da altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione stessa. I contratti previsti dalla lettera b) del primo comma possono essere stipulati con tutti gli anzidetti contraenti nonche' con professionisti iscritti ad albi professionali e con ditte iscritte alla Camera di Commercio; in caso di contratto stipulato con professionisti o ditte iscritte alla Camera di Commercio il contratto non e' rinnovabile e la sua durata non puo' eccedere un periodo di dodici mesi, salvo che l'oggetto della prestazione non comporti, in funzione dei risultati da ottenere, una durata superiore, e comunque non oltre tre anni, che dovra' essere autorizzata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione. 4. I contratti di cui ai precedenti commi non danno comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 5. Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta improduttivita' di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'Osservatorio dell'affidamento di compiti istituzionali e non effettuati con contratti di diritto privato di lavoro autonomo in violazione del presente Regolamento, salve le responsabilita' disciplinari, amministrative e penali di chi commette tali violazioni. 6. Le spese previste dal presente articolo sono sottratte al regime delle spese in economia. Articolo 8 Spese di rappresentanza Allo scopo di salvaguardare il prestigio dell'istituzione e di intrattenere pubbliche relazioni nazionali ed internazionali, l'Osservatorio, puo' assumere oneri connessi a: a) colazioni e consumazioni in occasioni di riunioni prolungate, ad adeguato livello di rappresentanza, nonche' in occasione di incontri di lavoro del Direttore con personalita' o autorita' estranee all'ente; b) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite presso l'Osservatorio di autorita' e di membri di missioni di studio italiane o straniere; c) interventi onerosi in occasione di morte di personalita' estranee all'Osservatorio, di componenti di organi Collegiali o di dipendenti dell'Osservatorio stesso; d) stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, pranzi, colazioni o rinfreschi, piccoli doni in occasione di cerimonie di apertura di nuove strutture, di auguri annuali, alle quali partecipino autorita' estranee all'Osservatorio; e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti floreali, a personalita' italiane o straniere o a membri di delegazioni straniere in visita all'Osservatorio, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Osservatorio. Articolo 9 Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni 1. In occasione di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche, di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali dell'Osservatorio, questo puo' assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonche' le spese di ospitalita', comprese quelle di viaggio, per illustri studiosi ed altre autorita' provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale. 2. Nell'ambito di accordi culturali stabiliti con Universita' o Istituti scientifici stranieri che prevedono anche lo scambio di personale, l'Osservatorio puo' assumere le spese di viaggio e di soggiorno (vitto ed alloggio) del personale interessato, a condizioni di reciprocita' ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Osservatorio puo' assumere altresi' le spese necessarie per la preparazione linguistica del proprio personale che si rechi all'estero. 3. L'Osservatorio puo' assumersi l'onere delle spese connesse con programmi di mobilita' di suo personale stabiliti da organismi nazionali od internazionali. L'onere puo' comprendere corsi di preparazione linguistica. 4. Fatto salvo il ricorso a finanziamenti finalizzati, le spese predette non possono essere deliberate se non siano state prioritariamente soddisfatte le normali esigenze della ricerca nonche' il funzionamento ordinario della gestione dell'Osservatorio. Articolo 10 Spese di funzionamento degli organi dell'Osservatorio 1. E' data facolta' all'Amministrazione dell'Osservatorio di porre a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni per riunioni prolungate di Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo. 2. Per riunioni prolungate del Consiglio Direttivo sono ammesse le spese derivanti da colazioni di lavoro. 3. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'ammontare del gettone di presenza per la partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio medesimo e della Giunta, a favore indistintamente di tutti i suoi componenti. A tutti i membri della Giunta viene inoltre corrisposta un'indennita' di carica pari al compenso spettante ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 4. Al Direttore o a persona da lui delegata in missione nella veste di rappresentante dell'Osservatorio sono rimborsate le spese di missione sostenute compreso l'eventuale uso del taxi o dell'automezzo privato. Articolo 11 Borse di addestramento alla ricerca 1. Il Consiglio Direttivo puo' bandire, su fondi esplicitamente stanziati in bilancio, borse di addestramento alla ricerca, destinate a laureati italiani e stranieri, per attivita' di ricerca da svolgere presso l'Osservatorio, determinandone il numero, l'importo e le modalita' concorsuali. A tal fine possono essere utilizzati, i finanziamenti assegnati a tale scopo da enti pubblici e privati o da organismi internazionali o sovranazionali nonche', nel limite del 10%, le risorse finanziarie assegnate all'Osservatorio per il finanziamento della ricerca scientifica. 2. L'Osservatorio puo' assumere l'onere delle spese relative alla mobilita' dei borsisti connesse all'attivita' di studio e formazione da svolgersi fuori sede, sia in Italia che all'estero. L'onere puo' comprendere, in tutto o in parte, le spese di viaggio e di soggiorno (vitto ed alloggio), le quote di iscrizione a corsi specialistici, congressi e convegni, alle condizioni ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio puo' stabilire che il contributo per le spese di vitto sia liquidato in maniera forfettaria. Articolo 12 Modalita' di personale estraneo all'Osservatorio 1. L'Osservatorio puo', con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assumere l'onere delle spese relative alla mobilita' di personale estraneo all'Osservatorio, inclusi laureandi, borsisti di altri enti e laureati frequentatori, qualora tali spese si riferiscano ad attivita' di ricerca svolte nell'esclusivo interesse dell'Osservatorio. In questi casi si applica quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 11. Resta inteso che da questo non deriva alcun rapporto di dipendenza con l'Osservatorio. Articolo 13 Spese per pubblicazioni 1. Le spese per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini dell'istituzione e la relativa vendita e diffusione sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo. 2. Tutte le pubblicazioni di cui al precedente comma devono indicare la denominazione dell'Osservatorio, il nome dell'autore ed il titolo. TITOLO II - BILANCIO DI PREVISIONE Articolo 14 Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre di ciascun anno. 3. La gestione stessa e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione. Articolo 15 Criteri di formazione del bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. 2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito. 3. Per ciascun capitolo di entrata e spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. 4. Tra le entrate da incassare e' iscritto come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 5. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacita' operative dell'Osservatorio nel periodo di riferimento. 6. Il bilancio di previsione e' predisposto dal Direttore dell'Osservatorio, coadiuvato dalla giunta e presentato al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni definite dell'esercizio in corso, nonche' la consistenza del personale in servizio. Alla relazione del Direttore e' allegata quella del collegio dei revisori dei conti, contenente fra l'altro valutazioni in ordine all'attendibilita' delle entrate e alla congruita' delle spese. 7. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati e' inviata, per conoscenza, al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Articolo 16 Integralita' e universalita' del bilancio 1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. Articolo 17 Classificazione delle entrate e delle spese 1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti. Titolo II - Altre entrate. Titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti. Titolo IV - Accensione di prestiti. Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale. Titolo VI - Partite in giro. 2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti. Titolo II - Spese in conto capitale. Titolo III - Estinzione di mutui. Titolo IV - Partite di giro. 3. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. 4. In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Direttivo determina la classificazione di cui ai precedenti commi. Articolo 18 Partite in giro 1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si fanno per conto terzi e costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Osservatorio. 2. Tra le partite in giro sono indicate le somme somministrate per le piccole spese all'ufficio competente; al medesimo titolo potranno essere inoltre indicate altre spese delle quali leggi e regolamenti consentano l'iscrizione fra le partite di giro. Articolo 19 Contenuto in bilancio 1. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. 2. I mezzi finanziari trasferiti dallo Stato tramite il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica non possono iscritti in misura superiore a quelli assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero stesso non abbia gia' comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno. 3. Le entrate pervenute all'osservatorio in qualita' di ente coordinatore di fondi finalizzati da trasferire ad altri Osservatori o Enti diversi sulla base di delibere di organismi nazionali, sovranazionali o internazionali sono trasferite per la parte di altrui competenza sui loro fondi di bilancio mediante apposito atto convenzionale che disciplini, tra l'altro, l'obbligo della rendicontazione delle somme trasferite dall'Osservatorio. La rendicontazione dovra' essere resa o all'Osservatorio o, tramite l'Osservatorio, all'organo che sara' indicato dall'Ente o Organismo che eroga i fondi finalizzati. Articolo 20 Quadro riassuntivo 1. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli e categorie. Articolo 21 Avanzo di amministrazione 1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 Dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. 2. Ai fini della sua utilizzazione si provvede con apposita delibera del Consiglio Direttivo quando ne sia dimostrata l'effettiva consistenza ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato, anche indipendentemente dall'approvazione del rendiconto. 3. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 Dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Articolo 22 Fondo di riserva 1. In apposito capitolo, fra le spese correnti del bilancio di previsione, e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potra' superare il 10% delle spese correnti complessivamente previste. 2. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento. Articolo 23 Variazioni e storni di bilancio 1. Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Nei casi di necessita' ed urgenza puo' provvedere il Direttore, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio Direttivo. 2. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. 3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA Articolo 24 Accertamento delle entrate 1. L'entrata e' accertata quando l'Osservatorio appura la ragione del suo credito e la persona debitrice, ed e' iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno. 2. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono trasmessi all'ufficio di Ragioneria per le prescritte registrazioni. 3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi, che sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale. Articolo 25 Riscossione delle entrate 1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto o azienda di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso. 2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'Istituto di credito di cui al comma 1; comunque entro il 31 Dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto Istituto. 3. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Osservatorio sono annotate in apposito registro e versate all'Istituto cassiere entro e non oltre il quindicesimo giorno dal loro arrivo, previa emissione di reversale d'incasso. 4. Gli agenti della riscossione provvedono, con le modalita' di cui al comma precedente, al versamento delle somme riscosse. Ai terzi debitori e' rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. 5. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilita' esistenti sui conti correnti ovvero con le somme pervenute direttamente. Articolo 26 Reversali d'incasso 1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore dell'Osservatorio e dal Responsabile Amministrativo o dalle persone dagli stessi delegati o che legittimamente li sostituiscono. 2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del debitore; e) casuale della riscossione; f) importo in cifre e in lettere; g) data di emissione. 3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti, da contraddistinguersi con l'indicazione "residui". 4. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei paritari di entrata prima dell'invio all'Istituto cassiere. 5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'Istituto cassiere all'Osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. Articolo 27 Fasi della spesa ed assunzione degli impegni 1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 2. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, gli impegni di spesa a carico di singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale puo' delegare per ciascun esercizio il direttore precisandone i limiti. 3. Nei casi di necessita' ed urgenza e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il Direttore, con proprio decreto, puo' assumere impegni di spesa senza limiti di valore, con ratifica successiva del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo. 4. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, al contratto o ad altro titolo giuridicamente valido. 5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio. 6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. 7. Fanno eccezione quelli relativi: a) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; b) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; a) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando l'Osservatorio ne riconosca la necessita' o la convenienza. 8. Chiuso con il 31 Dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. 9. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa fatta salva la disposizione di cui al capitolo successivo. 10. Le somme stanziate a qualsiasi titolo che non risultino giuridicamente impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo, in aggiunta ai relativi stanziamenti, con deliberazione del Consiglio Direttivo; delle deliberazioni e delle somme cosi' riportate dovra' essere compilato elenco da allegare al consuntivo. 11. Le spese giuridicamente impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale. 12. E' fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione delle autorizzazioni alle missioni dei singoli componenti dell'Osservatorio sulla base dell'apposita regolamentazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Articolo 28 Registrazione degli impegni di spesa 1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di Ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno di spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilita' del bilancio di previsione. 2. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti, con le osservazioni del Responsabile della Ragioneria, all'ufficio di provenienza. Articolo 29 Liquidazione della spesa 1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata da parte degli uffici competenti previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi sulla base dei verbali di collaudo, dei buoni di carico dei beni inventariabili e di bolle di accompagnamento del materiale, della copia degli atti di impegno o dell'annotazione dei loro estremi e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. Articolo 30 Ordinazione della spesa 1. Il pagamento delle spese e' ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 2. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore dell'Osservatorio e dal Responsabile Amministrativo del servizio o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscono. 3. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del creditore; e) causale del pagamento; f) importo in cifre e in lettere; g) modalita' di estinzione del titolo; h) data di emissione. 4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. 5. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui". Articolo 31 Documentazione dei mandati di pagamento 1. Ogni mandato di pagamento e' corredato dai documenti di cui al precedente art. 29. 2. Al mandato estinto e' allegata la documentazione della spesa, che deve essere conservata per non meno di dieci anni. Articolo 32 Modalita' particolari di estinzione dei titoli di spesa 1. E' ammessa qualsiasi modalita' di estinzione dei mandati di pagamento secondo l'uso commerciale e comunque senza oneri a carico del bilancio dell'Osservatorio. Articolo 33 Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio 1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'Istituto cassiere all'Osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. 2. I mandati di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 Dicembre possono essere commutati d'ufficio in assegni circolari non trasferibili all'ordine del creditore da spedire a cura dell'Istituto cassiere all'indirizzo dei medesimi, di norma con spese a loro carico. Articolo 34 Gestione del fondo economale 1. Il Responsabile della Ragioneria dell'Osservatorio e' dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal Consiglio Direttivo, di importo non superiore a Lit. 10 milioni, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. 2. Il Responsabile della Ragioneria puo' provvedere con il fondo economale al pagamento di qualsiasi spesa di importo non superiore a lire un milione. Per spese eccedenti tale importo e fino ad un massimo di lire cinque milioni il pagamento deve essere autorizzato dal Direttore o dalla persona dallo stesso delegata o che legittimamente lo sostituisca. 3. Per le spese che singolarmente non eccedono lire centomila lo scontrino fiscale puo' sostituire la fattura quale documento giustificativo della spesa purche' vi appaia la natura della spesa stessa. 4. I pagamenti ed i reintegri sono annotati dal Responsabile della Ragioneria su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore o dalla persona dallo stesso delegata o che legittimamente lo sostituisca. 5. Il fondo di cui al primo comma puo' essere gestito tramite apposito conto corrente bancario, intestato al titolare della funzione di Responsabile della Ragioneria, presso l'Istituto cassiere. 6. Le disponibilita' al 31 Dicembre del fondo di cui al comma 1 sono versate dal Responsabile della Ragioneria nel conto dell'Osservatorio presso l'Istituto in caricato del servizio di cassa con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite in giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito delle stesse ai vari capitoli di spesa. TITOLO IV - RILEVAZIONI CONTABILI Articolo 35 Scritture finanziarie e patrimoniali 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. Articolo 36 Sistema di scritture contabili 1. L'Osservatorio tiene le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando riscossioni e pagamenti in conto competenza separatamente da riscossioni e pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari. 2. Le scritture indicate alle lettere d) e e) del precedente primo comma devono essere numerate e vistate rispettivamente dal Responsabile della Ragioneria e dal consegnatario dei beni inventariati, o da un loro delegato. TITOLO V - CONTO CONSUNTIVO Articolo 37 Deliberazione del conto consuntivo 1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. 2. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del Direttore dell'Osservatorio e dagli allegati, e' predisposto dall'ufficio Ragioneria almeno 15 giorni prima del termine di cui al successivo comma 5 del presente articolo ed e' sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, che redige la relazione da allegare al predetto conto. 3. La relazione del Direttore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'Osservatorio ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio. 4. Nella relazione devono inoltre essere evidenziati: a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio; b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio; c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti o dei crediti; d) i risultati generali del conto economico. 5. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e trasmesso trenta giorni dalla data di deliberazione direttamente alla delegazione regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Articolo 38 Rendiconto finanziario 1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui. 2. In particolare per la competenza devono risultare: a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive; b) le somme riscosse o pagate; c) le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) le somme accertate o impegnate; e) le variazioni in piu' o meno rispetto alle previsioni definitive. 3. Per i residui sono indicati: a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario; b) le somme riscosse o pagate in conto residui; c) le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) le variazioni in piu' o in meno per i riaccertamenti. Articolo 39 Situazione Patrimoniale 1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio. 2. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intevenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo patrimoniale. Articolo 40 Conto economico 1. Il conto economico espone le rendite e le spese della gestione di competenza, al netto delle partite di giro, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e passivi, nonche' le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali non dipendenti da operazioni finanziarie (donazioni, trasferimenti da Istituti e da Enti, titoli e valori, consumi). 2. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico. Articolo 41 Situazione amministrativa 1. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: a) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; c) l'avanzo di amministrazione. Articolo 42 Capitoli aggiunti 1. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito con delibera del Consiglio Direttivo, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni del bilancio, un capitolo aggiunto. Articolo 43 Riaccertamento dei residui 1. Annualmente l'Ufficio di Ragioneria e' tenuto a compilare, sulla base degli elenchi nominativi, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2. Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1 Gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, e quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o non piu' dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 3. I residui attivi di modesta entita', entro il limite massimo di lire 100.000.= ciascuno, possono essere eliminati dal bilancio con l'esonero assoluto di eventuali responsabilita', previa deliberazione del Consiglio Direttivo. 4. Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. 5. Sulle suddette variazioni il Collegio dei Revisori dei conti esprime il suo parere. 6. La situazione di cui al primo comma e le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo. Articolo 44 Perenzione 1. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi. 2. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio, fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese di annualita' il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata. 3. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessita' del loro pagamento, richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti. TITOLO VI - GESTIONE PATRIMONIALE Articolo 45 Beni 1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformita' alle norme contenute nei successivi articoli. Articolo 46 Inventario dei beni immobili 1. L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi. Articolo 47 Consegnatori dei beni immobili 1. I beni immobili sono dati in consegna, su delibera del Consiglio Direttivo, di norma, al Direttore dell'Osservatorio. I beni immobili acquisiti con fondi assegnati per il progetto nazionale "Galileo" sono dati in consegna al Direttore del Progetto. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni affidati, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalle loro azioni od omissioni, e ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. 2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi fa la consegna e chi la riceve, con l'assistenza del responsabile dell'ufficio competente. 3. Con apposito disciplinare, approvato dal Consiglio Direttivo, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'assegnazione degli alloggi di servizio. Articolo 48 Classificazione dei beni mobili 1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 1) mobili, arredi, macchine d'ufficio; 2) materiale bibliografico; 3) collezioni scientifiche; 4) strumenti tecnici, attrezzature in genere; 5) automezzi ed altri mezzi di trasporto; 6) titoli pubblici e privati; 7) altri beni mobili. 2. I beni mobili di valore culturale di cui alla legge 1 Giugno 1939, n. 1089 devono essere descritti anche in un separato catalogo con le indicazioni atte ad identificarli. Articolo 49 Inventario dei beni mobili 1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si trovano; b) la denominzione e la descrizione secondo la natura e la specie; c) la quantita' e il numero; d) il valore, con il riferimento al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. 2) Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni di libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, od al valore di stima se non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta. Articolo 50 Accettazione di omaggi e contributi finalizzati 1. Il materiale bibliografico che, secondo consuetudine, e' inviato in omaggio dalle case editrici o da persone pubbliche o private rientra tra le previsioni di cui all'art. 770, II comma, del codice civile e non e' soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo codice. 2. Del pari, sono esonerate dall'autorizzazione le accettazioni di materiale didattico e scientifico di modico valore, a giudizio del Consiglio Direttivo, che le ditte, secondo gli usi e la consuetudine, cedono all'Osservatorio per prove, utilizzo ecc. In questi casi si applica l'art. 783 del codice civile. Articolo 51 Consegnatari dei beni mobili 1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria, i materiali di consumo e la piccola attrezzatura di officina, di laboratorio, di foresteria, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili. La gestione degli oggetti di cancelleria, dei materiali di consumo e della piccola attrezzatura e' soggetta ad apposita contabilita' secondo quanto previsto dal successivo art. 54. 2. I responsabili dei diversi uffici e servizi hanno la responsabilita' anche dei beni assegnati alla loro struttura. 3. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonche' dalla persona all'uopo delegata dal Direttore, che assiste alla consegna. 4. I verbali sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso l'Amministrazione dell'Osservatorio e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico. Articolo 52 Carico e scarico dei beni mobili 1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. 2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo, facilmente deteriorabili o soggetti ad obsolescenza, quelli di modico valore, comunque non superiore a lire trentamila - escluso il materiale librario - nonche' le parti di ricambio o accessorie di altri oggetti inventariati. 3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi e' disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Osservatorio sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile. 4. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili. 5. Sulla scorta degli atti e documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 6. La situazione degli inventari va definita al termine di ogni esercizio finanziario. Articolo 53 Ricognizione dei beni inventariati 1. Per determinate specie o per la totalita' dei beni inventariati, si provvede alla ricognizione e ad una nuova valutazione nei tempi e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. La ricognizione ed il rinnovo degli inventari devono comunque essere effettuati almeno ogni dieci anni. Articolo 54 Materiali di consumo 1. Gli incaricati della relativa gestione tengono apposita contabilita', a quantita' e specie, per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo, nonche' della piccola attrezzatura di officina, di laboratorio, di foresteria. 2. Il carico del materiale di cui al comma 1 avviene sulla base delle ordinazioni dell'ufficio competente e delle bollette di consegna dei fornitori. 3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni. Articolo 55 Autoveicoli 1. I consegnatari degli autoveicoli ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. 2. I consegnatari provvedono ogni mese alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni, e lo trasmette all'ufficio amministrativo competente. 3. L'uso e la guida degli autoveicoli sono consentivi a tutto il personale dell'Osservatorio abilitato alla guida, preventivamente autorizzato dal Direttore. 4. Per particolari ragioni di servizio il Direttore puo' autorizzare l'uso e la guida degli automezzi anche a personale estraneo all'Osservatorio, con motivato provvedimento che evidenzi la singolarita' del caso e l'interesse diretto dell'Osservatorio. Articolo 56 Inesigibilita' dei crediti 1. Le inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale sono dichiarate con le procedure di cui all'art. 43, dopo l'espletamento di accertamenti sulle cause e sulle eventuali responsabilita', fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 43. TITOLO VII - ATTIVITA' NEGOZIALE Articolo 57 Norme generali 1. L'Osservatorio dispone di piena autonomia negoziale privata, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni stabilite dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 2. Ai lavori, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle forniture, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede ai sensi degli articoli 58 e seguenti, fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria. 3. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 71, la deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalita' essenziali e l'approvazione del contratto stesso nonche' la scelta della forma di contrattazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo delega al Direttore e ai dirigenti competenti. Fatta salva la legislazione statale in materia, il Consiglio Direttivo puo' richiedere al Provveditorato alle Opere Pubbliche l'approvazione dei progetti e delle gare anche nei casi in cui non vige l'obbligo di tale approvazione. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili a carico dei fondi di bilancio, fino all'importo di Lit. 150 milioni, non sono soggetti all'approvazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti l'alienazione, la trasformazione del patrimonio e la contrattazione di mutui non sono soggette ad alcuna autorizzazione da parte del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 5. Il Consiglio Direttivo puo' autorizzare il ricorso a personale degli uffici tecnici di altre pubbliche amministrazioni, comprese quelle universitarie, per consulenze tecniche relative a competenze organicamente non in possesso dell'Osservatorio, assumendone i relativi oneri. Articolo 58 Asta pubblica 1. L'asta pubblica, per la quale il Consiglio Direttivo nomina apposita commissione, e' preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'Osservatorio e presso le sedi degli uffici periferici, ove esistano. 2. L'avviso e' altresi' pubblicato per estratto in due giornali quotidiani almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara. 3. L'avviso deve indicare, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e le prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri di aggiudicazione. Articolo 59 Licitazione privata 1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di una lettera di invito con allegato lo schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto nonche' i criteri di aggiudicazione, con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o della variazione sul prezzo base. Qualora l'oggetto del contratto lo richieda, la lettera dell'Amministrazione potra' imporre alle ditte invitate di offrire ulteriori indicazioni. 2. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara e' fatta da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo o, per delega, dal Direttore; la commissione si puo' avvalere di elenchi predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'Osservatorio, nonche' degli albi professionali o di elenchi delle categorie imprenditoriali. 3. Il Consiglio Direttivo o il Direttore, anche su proposta della commissione di cui al precedente comma, possono disporre la pubblicazione di avvisi contenenti le opportune notizie relative al contratto e l'indicazione di un termine e delle relative modalita' affinche' chi vi abbia interesse possa richiedere di essere inviato alla gara, ferma restando la facolta' della commissione stessa di invitare le ditte ritenute idonee ancorche' non abbiano fatto richiesta di invito. Articolo 60 Svolgimento delle gare 1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono a cura di una apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo o, per delega, dal Direttore, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito; l'asta puo' essere effettuata anche attraverso pubblico banditore. 2. Nel caso di vendita, la commissione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione secondo i criteri di cui all'art. 61. 3. In tutti gli altri casi l'aggiudicazione e' deliberata dal Consiglio Direttivo, su conforme parere della commissione. Il Consiglio Direttivo ha tuttavia facolta' di deliberare motivatamente la non aggiudicazione. Il Consiglio Direttivo puo' altresi' delegare in via preventiva la commissione a procedere direttamente all'aggiudicazione. 4. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide o non siano presenti almeno due richiedenti nel caso di asta con pubblico banditore, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito. 5. Nell'ambito delle commissioni previste dal presente articolo, qualora l'Osservatorio dovesse necessariamente rivolgersi a membri esterni per mancanza di competenze tecniche nel proprio organico, il Consiglio Direttivo potra' stabilire un apposito compenso giornaliero a favore dei soli membri esterni, in misura non superiore al gettone di presenza previsto per la partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio Direttivo stesso, oltre al riconoscimento dell'indennita' di missione per chi ne avesse titolo. Articolo 61 Criteri di aggiudicazione 1. Le aggiudicazioni avvengono, nei casi di asta pubblica e di licitazione privata, in base ai seguenti criteri: a) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata per l'Osservatorio, in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, fermo restando che il prezzo deve essere comunque non inferiore a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito; b) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa per l'Osservatorio, in base al prezzo piu' basso, fatta salva l'esclusione di offerte anomale, ovvero all'offerta piu' vantaggiosa da valutare anche con riferimento alle ulteriori indicazioni eventualmente richieste nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito. Articolo 62 Appalto-concorso 1. E' ammessa la forma dell'appalto-concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori, forniture e servizi, quando sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori, delle forniture e dei servizi. 2. Le persone o ditte prescelte da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, ovvero il piano della fornitura o dei servizi, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto o del piano, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. 3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo la stessa o altra commissione in base all'esame comparativo dei diversi progetti o piani e all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, redige un apposito processo verbale, esprimendo il proprio avviso sulle offerte stesse. 4. Il processo verbale viene trasmesso al Consiglio Direttivo che delibera, con giudizio insindacabile, di aggiudicare l'appalto secondo l'avviso espresso dalla commissione o di procedere ad un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni, ovvero di ricorrere al altra procedura negoziale. Articolo 63 Stipulazione ed approvazione dei contratti 1. L'Osservatorio da' comunicazione dell'aggiudicazione all'impresa interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione, fissando il termine entro cui dovra' procedersi alla stipulazione del contratto. 2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione, senza pregiudicare l'incameramento dell'eventuale deposito provvisorio ed eventuali azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa stessa, da parte dell'Osservatorio. 3. I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell'Osservatorio o da un suo delegato, nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, oppure in forma pubblica amministrativa. 4. Un funzionario dell'amministrazione puo' essere delegato, con decreto del Direttore, a redigere e a ricevere qualsiasi atto nell'interesse dell'Osservatorio. 5. Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio a norma ed in conformita' della legge notarile, di quella sul repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie. Articolo 64 Trattativa privata 1. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso: a) quando non vi sia stata aggiudicazione o risultino deserte l'asta, la licitazione privata o l'appalto-concorso; b) per lavori, acquisti, forniture, servisi in genere garantiti da privativa industriale o la cui natura non consenta il ricorso ad una pubblica gara; c) quando trattasi di lavori, acquisti, forniture, servizi in genere che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici in grado di perfezione richiesti; d) per lavori, acquisti, forniture e servizi in genere che solo ditte straniere possono effettuare o fornire o garantire; e) per l'acquisto, la permuta o la locazione di immobili, compreso l'acquisto di bene futuro "chiavi in mano" e per la vendita di immobili allo Stato o ad Enti pubblici; in questi casi i contratti devono essere preceduti dal parere di congruita' espresso dall'Ufficio Tecnico Erariale o, in caso di necessita' od urgenza, da una apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo; f) quando trattasi di lavori, acquisti, forniture e servizi in genere per importi non superiore a lire 150 milioni, con l'obbligo di interpellare, salvo motivata relazione in caso contrario, almeno tre imprese o ditte; g) quando l'eccezionalita' o l'urgenza degli acquisti, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione privata, con deliberazione del Consiglio Direttivo o decreto del Direttore da ratificare successivamente, sempre che l'importo non superi lire 300 milioni e vengano interpellate almeno tre imprese o ditte, salvo motivata relazione in caso contrario; h) per l'affidamento di incarichi professionali, studi, ricerche e sperimentazioni a professionisti, ditte od organismi aventi alta e comprovata competenza tecnica o scientifica; i) per lavori non considerati nel contratto originario, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e siano tecnicamente connessi con la presentazione principale ovvero ne risulti conveniente la realizzazione per il completamento di lavori in atto e la spesa relativa non superi il 50% dell'importo del contratto originario; l) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori comporti incompatibilita' tecniche o notevoli difficolta', sempre che in quest'ultimo caso il ricorso allo stesso fornitore risulti conveniente; m) per l'affidamento al fornitore di attrezzature ed impianti dei relativi servizi di manutenzione; n) quando trattasi di vendita di beni di valore stimato inferiore a lire 10 milioni, con l'obbligo di interpellare, salva motivata relazione in caso contrario, almeno tre imprese o ditte. Articolo 65 Concessioni di progettazione e costruzione 1. L'Osservatorio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, puo' affidare in concessione ad enti pubblici e privati di provata capacita' tecnica ed economica la progettazione e l'esecuzione di opere di edilizia. 2. L'affidamento, da disporsi con apposita convenzione, puo' riguardare sia singolarmente che unitariamente la progettazione ed ogni attivita' connessa; qualora l'affidamento in concessione comporti l'esecuzione dei lavori, il collaudo e' effettuato a cura dell'Osservatorio. 3. Alla scelta del concessionario si procede mediante gara, nella quale i partecipanti devono fornire la dimostrazione delle proprie capacita' tecniche ed economiche; 4. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di non dar luogo alla gara: a) quando la concessione non riguarda la diretta esecuzione delle opere; b) quando il corrispettivo dei lavori e' rappresentato dal diritto di gestire l'opera da realizzare. 5. Nel caso sub a) il concessionario e' tenuto a scegliere le imprese esecutrici secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo. Articolo 66 Collaudi 1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto salvo diversa motivata decisione del Consiglio Direttivo. Il collaudo e' eseguito da personale dell'Osservatorio ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da esperti esterni. 2. La nomina del collaudatore e' effettuata dal Consiglio Direttivo. 3. Per le forniture che non superano l'importo di lire 300 milioni e' sufficiente di norma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal responsabile della struttura che ha ricevuto la fornitura; per le apparecchiature, strumenti e materiale tecnico e scientifico il collaudo o il rilascio dell'attestazione deve essere effettuato da chi ha provveduto all'ordinazione. 4. L'adozione del certificato di regolare esecuzione invece del certificato di collaudo e' obbligatoria per i lavori sino all'importo di lire 150 milioni. Per i lavori di importo superiore a lire 150 milioni ma non eccedente il miliardo di lire, il Consiglio Direttivo ha la facolta' di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione; in linea generale l'effettuazione del formale collaudo puo' essere richiesta quando sussistano contestazioni con l'impresa, quando si ritenga necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, quando occorra provvedersi del collaudo statico ai sensi della legge n. 1086 del 1971, quando con l'intervento alla visita e la sottoscrizione del certificato di collaudo l'Osservatorio prende in consegna l'opera ed in ogni altro caso in cui sia ravvisata l'opportunita' di sottoporre i lavori alla collaudazione. Allo scopo di accelerare al massimo gli adempimenti relativi potra' essere effettuata la nomina del collaudatore in corso d'opera. In tutti i casi il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il limite di spesa si intende sempre riferito al costo definitivo dei lavori, la netto del ribasso d'asta. Articolo 67 Cauzione 1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni. 2. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di rinunciare alla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita' ed offra un miglioramento del prezzo. Articolo 68 Penalita' 1. Nel contratto devono essere previste le penalita' per inadempienza o ritardo nell'esecuzione. Articolo 69 Revisione prezzi 1. La revisione dei prezzi contrattuali e' ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione dello Stato. Articolo 70 Condizioni e clausole contrattuali 1. I contratti devono di regola avere termini e durata certi. Per quelli i cui oneri gravano sulla parte corrente del bilancio, la durata non puo' superare i nove anni, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio Direttivo. 2. I contratti di lavori o di forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in piu' lotti se non per ragioni da indicare nella deliberazione del Consiglio Direttivo. 3. I contratti stipulati con societa' commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della societa'. L'accertamento della capacita' dello stipulante ad impegnare la societa', come pure il riconoscimento della facolta' delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, e' fatto da colui che stipula per l'Osservatorio a norma dell'art. 63. 4. Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. Sono altresi' ammessi pagamenti all'ordine quando cio' risulti particolarmente vantaggioso per l'Amministrazione o lo richieda la natura del contratto o della prestazione. Articolo 71 Spese in economia 1. Le spese in economia possono essere effettuate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per qualsiasi tipologia, ad esclusione di quanto previsto al precedente art. 7, sino ad un importo massimo di lire 60 milioni ciascuna. 2. L'ufficio del progetto del Telescopio Nazionale "Galileo" e' autorizzato ad effettuare direttamente le spese in economia nei limiti stabiliti dall'art. 84. 3. Per ciascuna spesa in economia superiore a lire 30 milioni e' necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. 4. Le spese in economia sono effettuate previa acquisizione di apposito preventivo dell'impresa o ditta interpellata. 5. Per interventi di manutenzione e di riparazione qualora gli importi di spesa non siano superiori a lire 5 milioni i preventivi possono essere sostituiti da valutazioni tecnico-economiche espresse dai responsabili degli uffici competenti. 6. Per importi di spesa non superiori a lire 10 milioni si puo' prescindere da preventivi o da valutazioni tecnico-economiche per lavori o manutenzioni sia ordinarie che straordinarie che richiedano interventi indifferibili, motivati da necessita' ed urgenza. Articolo 72 Esecuzione dei lavori in economia 1. I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Osservatorio; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e i relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione; c) con sistema misto, cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. Articolo 73 Contratti e convenzioni di ricerca e consulenze per conto terzi 1. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in applicazione della vigente normativa nazionale vengono previsti schemi contrattuali per le convenzioni ed i contratti relativi ad attivita' di ricerca, consulenza e prestazioni commissionate all'Osservatorio da Enti pubblici e da privati. 2. Le convenzioni ed i contratti conformi agli schemi di cui al comma 1 possono essere stipulati dal Direttore, con successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo. 3. Qualora si intenda derogare ai suddetti schemi, per la stipula di tali convenzioni e contratti e' necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo. Articolo 74 Prestazioni a pagamento 1. tutte le prestazioni per conto terzi devono essere effettuate a titolo oneroso e le relative tariffe devono essere approvate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, sentiti i responsabili degli uffici o servizi interessati. 2. I pagamenti effettuati dai terzi sono annotati su apposito bollettario. La bolletta ha valore e caratteristica di fattura commerciale sottoscritta dal Direttore o da un suo incaricato ed e' soggetta a regime fiscale suo proprio. I bollettari sono rilasciati con numerazione annuale progressiva ed indicazione del numero di fogli e vanno preventivamente vidimati dal responsabile della Ragioneria o da un suo delegato. 3. Ogni bolletta ha un originale, da rilasciare all'utente del servizio, una copia che resta fissa al bollettario, una seconda copia da trasmettere all'ufficio di Ragioneria per la contabilizzazione e la riscossione della reversale. 4. L'incaricato della riscossione provvede a versare entro il termine massimo di 30 giorni l'importo all'istituto di credito cassiere dell'Osservatorio. In detta ipotesi, l'Istituto cassiere non puo' ricusare l'esazione delle somme senza la preventiva emissione della reversale. 5. I proventi derivanti dalle prestazioni a pagamento sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, in applicazione della vigente normativa nazionale. TITOLO VIII FUNZIONARI DELEGATI Articolo 75 Erogazione di spese su aperture di credito 1. Le somme assegnate da parte del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Osservatorio mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilita' generale dello Stato. 2. Il Direttore dell'Osservatorio, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, firmati dal Direttore medesimo e dal responsabile amministrativo del servizio o da coloro che legittimamente li sostituiscono. 3. La contabilita' delle aperture di credito e' distinta da quella della gestione del bilancio dell'Osservatorio. TITOLO IX REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE Articolo 76 Revisione dei conti 1. Presso l'Osservatorio e' istituito, con decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, un Collegio dei Revisori dei Conti in conformita' a quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163. TITOLO X GESTIONE TRANSITORIA DEL PROGETTO NAZIONALE "GALILEO" Articolo 77 Direttore del Progetto 1. Il direttore del Progetto, nominato dal Consiglio per le Ricerche Astronomiche, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del Progetto stesso. 2. Il Direttore del Progetto provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Progetto e a tutte le necessita' connesse all'attivita' svolta nell'ambito del Progetto stesso, con le modalita' indicate negli articoli seguenti. 3. Il Direttore del Progetto e' consegnatario dei beni mobili acquistati con i fondi finalizzati alla realizzazione del Progetto stesso. 4. Il Direttore del Progetto e' altresi' consegnatario dei beni immobili acquistati con i fondi finalizzati alla realizzazione del Progetto stesso, ha la sorveglianza sugli stessi e ne dispone la corretta ed appropriata utilizzazione ai fini istituzionali. 5. Il Consiglio Direttivo dell'osservatorio designa, su proposta del Direttore del Progetto, la persona incaricata di sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento. Articolo 78 Disponibilita' dei fondi 1. Il Progetto dispone dei fondi assegnati allo scopo dal MURST. 2. I predetti fondi, contabilizzati nel bilancio dell'Osservatorio, sono gestiti dall'amministrazione dell'Osservatorio in apposita partita contabile intestata al Progetto. 3. Le spese su tali fondi possono essere pagate nei limiti degli importi accertati, qualora la disponibilita' di cassa dell'Osservatorio lo consenta. 4. Il Progetto non potra' ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione dell'Osservatorio e con le modalita' di cui al presente articolo. Articolo 79 Spese 1. Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli puo' essere posta a carico di disponibilita' diverse da quelle di cui all'articolo precedente. 2. Il Consiglio Direttivo determina l'eventuale quota del finanziamento finalizzato al Progetto da destinare alle spese generali di funzionamento dell'Osservatorio. 3. E' fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 7, 11 e 12, e delle missioni dei singoli componenti l'Ufficio del Progetto sulla base di apposita regolamentazione. 4. Possono essere poste a carico dei fondi del Progetto le spese di cui agli artt. 8 e 9. Articolo 80 Impegni di spesa 1. Il Direttore del Progetto o la persona che legittimamente lo sostituisce puo' disporre direttamente spese fino al limite di lire 30 milioni ciascuna. 2. Per spese che eccedano il predetto limite e' necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. 3. E' fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa per il medesimo oggetto. Articolo 81 Fondo economale 1. Il Direttore del Progetto, o la persona che legittimamente lo sostituisce, provvede al pagamento delle piccole spese in contanti con l'apposito fondo cassa, a tal fine anticipato dall'amministrazione dell'Osservatorio, nell'importo massimo di Lit. 10 milioni, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle spese gia' sostenute. 2. Per le spese che singolarmente non eccedono lire centomila lo scontrino fiscale puo' sostituire la fattura quale documento giustificativo della spesa purche' vi appaia la natura della spesa stessa. 3. Per la gestione del fondo economale per le piccole spese l'Ufficio del Progetto tiene apposito registro numerato e vidimato dal responsabile della Ragioneria o da un suo delegato. In tale registro devono essere annotati sia gli incassi effettuati a seguito di ordine di pagamento a favore del Direttore del Progetto, sia le spese effettuate. 4. Il fondo di cui al primo comma puo' essere gestito tramite apposito conto corrente bancario, intestato al titolare della funzione di Direttore del Progetto, presso l'Istituto cassiere e/o presso un Istituto bancario nello stato estero in cui il Telescopio Nazionale "Galileo" sara' realizzato. Articolo 82 Registri contabili 1. L'Ufficio del Progetto puo' tenere apposito registro degli impegni di spesa, preventivamente numerato e vidimato dal responsabile della Ragioneria o da un suo delegato. 2. Al termine dell'esercizio, o quando ne venga fatta richiesta, il registro e' ritrasmesso al responsabile della Ragioneria per il riscontro contabile e per la determinazione dei residui passivi. Articolo 83 Documenti di spesa 1. Tutti di documenti di spesa sono annotati nel registro di cui all'art. 82 in corrispondenza dei rispettivi impegni. 2. I documenti sono vistati dal Direttore del Progetto o da un suo delegato ai fini dell'attestazione della regolarita' della fornitura o del servizio, della rispondenza dell'ordinazione, della regolarita' dell'esecuzione e dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. 3. Ad ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili inventariabili ai sensi dell'art. 49 deve essere allegato il buono di carico dell'inventario, firmato dal Direttore del Progetto o da un suo delegato; puo' prescindersi dalla contestualita' della predetta allegazione nei casi di abbonamento a periodici o altro materiale bibliografico. Articolo 84 Spese in economia 1. Le spese in economia sono disposte dal Direttore del Progetto in conformita' alle previsioni dell'art. 71, fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 80. Articolo 85 Avanzi di gestione 1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilita' dei fondi per il Progetto costituiscono economie di gestione. 2. Le predette somme saranno riassegnate al Progetto nell'esercizio successivo. TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 86 Responsabilita' amministrativo-contabile ed obbligo di denunzia 1. I responsabili degli uffici, dei servizi, delle biblioteche e di ogni altra struttura hanno l'obbligo di denunziare per iscritto al Direttore i fatti di cui sono venuti a conoscenza direttamente o mediante rapporto, che diano luogo a responsabilita' amministrativa o contabile di carattere patrimoniale. 2. La denunzia scritta, da trasmettere, con relazione del Direttore, alla Procura generale della Corte dei Conti, dovra' contenere tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni. 3. Se il fatto e' imputabile al Direttore, la denunzia e' fatta dal Consiglio Direttivo. Articolo 87 Revisione degli importi 1. Tutti gli importi citati nel presente regolamento possono essere adeguati con deliberazione del Consiglio Direttivo. Articolo 88 Esclusione dell'IVA 1. Tutti gli importi indicati negli articoli del presente regolamento si intendono al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto. Articolo 89 Anticipazioni di cassa 1. Qualora la disponibilita' di cassa lo consenta, con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo, e' consentito effettuare anticipazioni di cassa per tutte le spese che devono, per legge, gravare sulle contabilita' speciali aperte presso la Banca d'Italia, quando si verifichino ritardi nelle disponibilita' degli importi e ne possa derivare danno all'Osservatorio. 2. L'importo sara' fatto gravare tra le partite di giro del bilancio. Articolo 90 Rapporti contrattuali in corso 1. I rapporti contrattuali in atto e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme gia' vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare. Articolo 91 Modifiche 1. Il regolamento puo' essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10 e all'art. 8, comma 4 della Legge 9 Maggio 1989, n. 168. Articolo 92 Entrata in vigore e abrogazione di norme 1. Il presente regolamento entra in vigore con l'emanazione del relativo decreto del Direttore, previa osservanza delle procedure di cui all'art. 6, commi 9 e 10 e dell'art. 8, comma 4 della Legge 9 Maggio 1989, n. 168. 2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto per l'Osservatorio di Padova il D.P.R. 4.8.1986 n. 1104 e le norme dell'ordinamento contabile dello Stato, comprese le disposizioni regolamentari o ministeriali che siano in contrasto con il presente regolamento. ALLEGATI ----> Vedere Allegati da Pag. 45 a Pag. 62 del S.O. <---- ALLEGATO H ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA Ciascun capitolo deve essere contrassegnato da un numero di codice a cinque cifre cosi' costituito: la prima cifra deve indicare il numero del titolo; la seconda e la terza cifra il numero della categoria; la quarta e quinta cifra il numero del capitolo. Per lo schema esemplificativo, sulla base peraltro della classificazione di cui al precedente allegato A, puo' essere confrontato l'allegato D al regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1980).