(all. 1 - art. 1)
                  REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
                          E LA CONTABILITA'
                      TITOLO I - NORME GENERALI
                             Articolo 1
                 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento per l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  generale  dell'Osservatorio  Astronomico  di  Padova e'
adottato in base all'art. 8 della legge 9 Maggio 1989, n.  168  sulla
"Istituzione   del   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica  e   tecnologica",   che   riconosce   agli   Osservatori
astronomici autonomia finanziaria e contabile.
2.  Il  regolamento  detta  norme  sulle  procedure  amministrative e
finanziarie, nonche' sulla gestione dei  bilanci  e  del  patrimonio,
allo  scopo  di  realizzare  l'efficiente ed efficace amministrazione
delle risorse  nel  pieno  rispetto  e  per  il  perseguimento  delle
finalita' istituzionali dell'Osservatorio.
                             Articolo 2
                          Principi generali
1. Il regolamento, in particolare, si informa ai seguenti principi:
a) pubblicita' degli atti;
b)  annualita',  unita',  universalita', integrita', e specificazione
   dei bilanci;
c) equilibrio tra le entrate e le spese;
d) utilizzazione degli  stanziamenti  finalizzati  nel  rispetto  del
   vincolo di destinazione;
e)  piena  autonomia  negoziale  nel  rispetto dei fini istituzionali
   dell'Osservatorio;
f) preferenza per la scelta concorrenziale del contraente;
g) controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione.
                             Articolo 3
                Pubblicita' degli atti amministrativi
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa
e di favorirne lo svolgimento  imparziale,  la  consultazione  ed  il
rilascio  di  copie  di  verbali  relativi  alle  riunioni  di Organi
Collegiali dell'Osservatorio, nonche' la diffusione  di  regolamenti,
bilanci   ed   atti   amministrativi   di   interesse  generale  sono
disciplinati dal Consiglio Direttivo  con  apposito  regolamento,  in
applicazione della legge 7 Agosto 1990, n. 241.
2. Attraverso tale regolamento l'Osservatorio adegua anche la propria
organizzazione  e  le proprie procedure al fine di realizzare la piu'
ampia circolazione delle informazioni.
                             Articolo 4
         Analisi dell'efficienza e dei risultati di gestione
1. A norma dell'art. 8, comma 5 dell'art. 7 comma  8  della  legge  9
Maggio   1989   n.   168,   la  gestione  complessiva  delle  risorse
dell'Osservatorio va soggetta sistematicamente ad un'analisi volta ad
accertare  sotto  l'aspetto  amministrativo-contabile,  i   risultati
raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse stesse.
2.   L'analisi   si  effettua  attraverso  la  raccolta  dei  dati  e
l'elaborazione di  indicatori  sulla  disponibilita'  e  sull'impiego
delle  risorse, nonche' sui risultati conseguiti presso i vari uffici
dell'Osservatorio, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
3. Tutti gli uffici e le strutture dell'Osservatorio devono fornire i
dati   richiesti   dal   Direttore   e   che   siano   necessari  per
l'effettuazione delle analisi.
4. Il Direttore  presenta  annualmente  al  Consiglio  Direttivo  una
relazione  che  illustra  i consuntivi degli uffici e delle strutture
dell'Osservatorio,  indicando  le  principali   variazioni   rispetto
all'anno precedente.
                             Articolo 5
                          Servizio di cassa
1.  Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione
deliberata dal Consiglio Direttivo  dell'Osservatorio,  ad  un  unico
istituto di credito, nel rispetto delle norme vigenti.
2.  Per particolari situazioni logistiche decentrate, nel caso di non
esistenza di filiali dell'Istituto di credito di cui al comma  1,  il
Consiglio  Direttivo puo' autorizzare l'apertura di un conto corrente
bancario presso un Istituto di credito diverso da quello  di  cui  al
comma  1 e comunque nel rispetto delle norme vigenti. Per le esigenze
del progetto del Telescopio Nazionale "Galileo" (v.  Titolo  IX),  il
Consiglio  Direttivo  puo'  autorizzare,  nel  rispetto  delle  norme
valutarie, l'apertura di un conto  corrente,  intestato  al  titolare
della funzione di Direttore del Progetto, presso un Istituto bancario
nello  stato  estero  in  cui il Telescopio Nazionale "Galileo" sara'
realizzato.
3. L'Osservatorio  puo'  avvalersi  di  conti  correnti  postali  per
l'espletamento  di  particolari  servizi. Unico traente e' l'Istituto
cassiere  di  cui  al  primo  comma,  previa  emissione  di  apposita
reversale da parte dell'Osservatorio con cadenza almeno trimestrale.
                             Articolo 6
                                Mutui
1.  Il  Consiglio  Direttivo, di norma in occasione dell'approvazione
del bilancio di previsione o  in  sede  di  variazione  del  bilancio
stesso,  puo'  deliberare  il  ricorso  al  mercato  finanziario  per
contrarre mutui destinati esclusivamente a spese  di investimento nel
settore dell'edilizia o delle grandi attrezzature.
2. L'onere complessivo delle quote di ammortamento, entro  il  limite
stabilito  dall'art.  7,  comma  5  della legge 9 Maggio 1989 n. 168,
dovra' comunque garantire il funzionamento ordinario  della  gestione
dell'Osservatorio;  in  proposito la delibera del Consiglio Direttivo
dovra' contenere una valutazione esplicita.
                             Articolo 7
             Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo
1. L'Osservatorio, attraverso la stipulazione  di  contratti  d'opera
professionale  ed  intellettuale, regolati dal libro quinto, capitolo
terzo del codice civile, puo' affidare a personale  estraneo  compiti
di:
a)  studio,  consulenza  tecnica, scientifica, legale e professionale
   che   richiedano   specifiche   competenze,   non    riscontrabili
   organicamente o non disponibili all'interno dell'Osservatorio;
b)  supporto strumentale alle attivita' per la ricerca non rientranti
   nei compiti istituzionali del personale dell'Osservatorio;
c)  compiti  di  carattere   istituzionale   propri   del   personale
   dell'Osservatorio,  limitatamente  a  prestazioni  surrogatorie di
   servizi di carattere ausiliario  ed  esecutivo  a  supporto  della
   ricerca,  dell'amministrazione  e dei servizi anche di biblioteca,
   in carenza di organico o in situazioni contingenti di emergenza.
2.   E'   fatta  salva  in  ogni  caso  la  competenza  istituzionale
dell'Avvocatura  dello  Stato  su  tutte  le   questioni   legali   e
giudiziarie.
3.  I  contratti  previsti  dalla  lettera c) del primo comma possono
essere stipulati  con  persone  giuridiche,  societa'  o  cooperative
nonche'  con  dipendenti  da  altra  pubblica amministrazione, previo
nulla osta dell'amministrazione stessa. I  contratti  previsti  dalla
lettera  b)  del  primo  comma possono essere stipulati con tutti gli
anzidetti contraenti nonche'  con  professionisti  iscritti  ad  albi
professionali  e con ditte iscritte alla Camera di Commercio; in caso
di contratto stipulato  con  professionisti  o  ditte  iscritte  alla
Camera  di  Commercio il contratto non e' rinnovabile e la sua durata
non puo' eccedere un periodo di  dodici  mesi,  salvo  che  l'oggetto
della   prestazione  non  comporti,  in  funzione  dei  risultati  da
ottenere, una durata superiore, e comunque non oltre  tre  anni,  che
dovra'  essere  autorizzata  dal  Consiglio  Direttivo  con  apposita
deliberazione.
4. I contratti di cui ai precedenti commi non danno comunque luogo  a
trattamento previdenziale ed assistenziale.
5.  Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta improduttivita'
di qualunque effetto e conseguenza  nei  confronti  dell'Osservatorio
dell'affidamento  di  compiti  istituzionali  e  non  effettuati  con
contratti di diritto privato di lavoro  autonomo  in  violazione  del
presente   Regolamento,   salve   le   responsabilita'  disciplinari,
amministrative e penali di chi commette tali violazioni.
6. Le spese previste dal presente articolo sono sottratte  al  regime
delle spese in economia.
                             Articolo 8
                       Spese di rappresentanza
Allo  scopo  di  salvaguardare  il  prestigio  dell'istituzione  e di
intrattenere  pubbliche  relazioni   nazionali   ed   internazionali,
l'Osservatorio, puo' assumere oneri connessi a:
a)  colazioni  e consumazioni in occasioni di riunioni prolungate, ad
   adeguato  livello  di  rappresentanza,  nonche'  in  occasione  di
   incontri  di  lavoro  del  Direttore  con personalita' o autorita'
   estranee all'ente;
b) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici,
   di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed  impianti  vari  in
   occasione di visite presso l'Osservatorio di autorita' e di membri
   di missioni di studio italiane o straniere;
c)  interventi onerosi in occasione di morte di personalita' estranee
   all'Osservatorio,  di  componenti  di  organi  Collegiali   o   di
   dipendenti dell'Osservatorio stesso;
d)  stampe  di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici,
   pranzi, colazioni o  rinfreschi,  piccoli  doni  in  occasione  di
   cerimonie  di apertura di nuove strutture, di auguri annuali, alle
   quali partecipino autorita' estranee all'Osservatorio;
e) piccoli  doni,  quali  targhe,  medaglie,  libri,  coppe,  oggetti
   floreali,  a  personalita'  italiane  o  straniere  o  a membri di
   delegazioni  straniere  in  visita  all'Osservatorio,  oppure   in
   occasione  di  visite  all'estero  compiute  da  rappresentanti  o
   delegazioni ufficiali dell'Osservatorio.
                             Articolo 9
    Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
1. In occasione di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche,
di  congressi,  convegni,  simposi, tavole rotonde, seminari ed altre
consimili   manifestazioni   riferibili   ai    fini    istituzionali
dell'Osservatorio, questo puo' assumere a carico del proprio bilancio
le  spese  relative  a  rinfreschi  o  colazioni, nonche' le spese di
ospitalita', comprese quelle di viaggio,  per  illustri  studiosi  ed
altre autorita' provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione
delle spese di carattere personale.
2.  Nell'ambito  di  accordi  culturali  stabiliti  con Universita' o
Istituti scientifici stranieri che  prevedono  anche  lo  scambio  di
personale,  l'Osservatorio  puo'  assumere  le  spese di viaggio e di
soggiorno (vitto ed alloggio) del personale interessato, a condizioni
di  reciprocita'  ed  entro  gli  importi  stabiliti  dal   Consiglio
Direttivo.  L'Osservatorio puo' assumere altresi' le spese necessarie
per la preparazione linguistica del proprio personale  che  si  rechi
all'estero.
3.  L'Osservatorio  puo'  assumersi  l'onere delle spese connesse con
programmi di  mobilita'  di  suo  personale  stabiliti  da  organismi
nazionali  od  internazionali.  L'onere  puo'  comprendere  corsi  di
preparazione linguistica.
4. Fatto salvo il  ricorso  a  finanziamenti  finalizzati,  le  spese
predette   non   possono   essere   deliberate  se  non  siano  state
prioritariamente  soddisfatte  le  normali  esigenze  della   ricerca
nonche' il funzionamento ordinario della gestione dell'Osservatorio.
                             Articolo 10
        Spese di funzionamento degli organi dell'Osservatorio
1.  E' data facolta' all'Amministrazione dell'Osservatorio di porre a
carico  del  proprio  bilancio  le   spese   derivanti   da   piccole
consumazioni  per  riunioni  prolungate  di  Commissioni nominate dal
Consiglio Direttivo.
2. Per riunioni prolungate del Consiglio Direttivo  sono  ammesse  le
spese derivanti da colazioni di lavoro.
3.  Il  Consiglio  Direttivo  determina  annualmente  l'ammontare del
gettone di presenza  per  la  partecipazione  ad  ogni  adunanza  del
Consiglio  medesimo e della Giunta, a favore indistintamente di tutti
i suoi componenti. A  tutti  i  membri  della  Giunta  viene  inoltre
corrisposta  un'indennita'  di  carica  pari al compenso spettante ai
membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Al Direttore o a persona da lui delegata in missione  nella  veste
di  rappresentante  dell'Osservatorio  sono  rimborsate  le  spese di
missione sostenute compreso l'eventuale uso del taxi o dell'automezzo
privato.
                             Articolo 11
                 Borse di addestramento alla ricerca
1. Il Consiglio  Direttivo  puo'  bandire,  su  fondi  esplicitamente
stanziati in bilancio, borse di addestramento alla ricerca, destinate
a laureati italiani e stranieri, per attivita' di ricerca da svolgere
presso  l'Osservatorio,  determinandone  il  numero,  l'importo  e le
modalita' concorsuali.  A  tal  fine  possono  essere  utilizzati,  i
finanziamenti  assegnati a tale scopo da enti pubblici e privati o da
organismi internazionali o sovranazionali  nonche',  nel  limite  del
10%,   le  risorse  finanziarie  assegnate  all'Osservatorio  per  il
finanziamento della ricerca scientifica.
2.  L'Osservatorio  puo'  assumere  l'onere delle spese relative alla
mobilita' dei borsisti connesse all'attivita' di studio e  formazione
da  svolgersi  fuori sede, sia in Italia che all'estero. L'onere puo'
comprendere, in tutto o in parte, le spese di viaggio e di  soggiorno
(vitto  ed  alloggio),  le quote di iscrizione a corsi specialistici,
congressi e convegni, alle condizioni ed entro gli importi  stabiliti
dal   Consiglio   Direttivo.  Il  Consiglio  puo'  stabilire  che  il
contributo  per  le  spese  di  vitto  sia   liquidato   in   maniera
forfettaria.
                             Articolo 12
          Modalita' di personale estraneo all'Osservatorio
1.  L'Osservatorio  puo',  con  deliberazione  motivata del Consiglio
Direttivo, assumere l'onere delle spese relative  alla  mobilita'  di
personale  estraneo  all'Osservatorio, inclusi laureandi, borsisti di
altri  enti  e  laureati  frequentatori,  qualora   tali   spese   si
riferiscano  ad  attivita' di ricerca svolte nell'esclusivo interesse
dell'Osservatorio. In questi casi  si  applica  quanto  previsto  dal
comma 2 del precedente art. 11. Resta inteso che da questo non deriva
alcun rapporto di dipendenza con l'Osservatorio.
                             Articolo 13
                       Spese per pubblicazioni
1.  Le spese per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni
concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito  e  per  i
fini  dell'istituzione  e  la  relativa  vendita  e  diffusione  sono
disciplinate  da  apposito  regolamento  deliberato   dal   Consiglio
Direttivo.
2.  Tutte le pubblicazioni di cui al precedente comma devono indicare
la denominazione dell'Osservatorio, il nome dell'autore ed il titolo.
                 TITOLO II - BILANCIO DI PREVISIONE
                             Articolo 14
           Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un  anno  e  coincide  con
l'anno solare.
2.  La  gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre di
ciascun anno.
3. La gestione stessa e' unica come unico e' il relativo bilancio  di
previsione.
                             Articolo 15
          Criteri di formazione del bilancio di previsione
1.  Il  bilancio  di previsione e' formulato in termini finanziari di
competenza  e  di  cassa;  l'unita'  elementare   del   bilancio   e'
rappresentata dal capitolo.
2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti
strettamente  collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente
definito.
3. Per ciascun capitolo di entrata e spesa il bilancio di  previsione
indica  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  e  passivi  alla
chiusura dell'esercizio  precedente,  quello  delle  entrate  che  si
prevede  di  accertare  e  delle  spese che potranno essere impegnate
nell'esercizio  cui  il  bilancio  stesso   si   riferisce,   nonche'
l'ammontare  delle  entrate che si prevede di incassare e delle spese
che si prevede di pagare nello stesso  esercizio,  senza  distinzione
tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
4.  Tra  le  entrate  da  incassare  e' iscritto come prima posta del
bilancio di cassa l'ammontare presunto dell'esercizio cui il bilancio
si riferisce.
5. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a
programmi   definiti   ed   alle   concrete    capacita'    operative
dell'Osservatorio nel periodo di riferimento.
6.   Il   bilancio   di   previsione  e'  predisposto  dal  Direttore
dell'Osservatorio, coadiuvato dalla giunta e presentato al  Consiglio
Direttivo entro il 31 ottobre con apposita relazione illustrativa che
evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante
l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni
proposte  rispetto  alle previsioni definite dell'esercizio in corso,
nonche' la consistenza del personale in servizio. Alla relazione  del
Direttore  e'  allegata  quella  del collegio dei revisori dei conti,
contenente fra l'altro valutazioni in ordine all'attendibilita' delle
entrate e alla congruita' delle spese.
7. Copia del bilancio  di  previsione  e  dei  relativi  allegati  e'
inviata,  per  conoscenza,  al  Ministero  dell'Universita'  e  della
Ricerca   Scientifica   e    Tecnologica    entro    trenta    giorni
dall'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
                             Articolo 16
              Integralita' e universalita' del bilancio
1.  Tutte  le  entrate  e  tutte  le spese debbono essere iscritte in
bilancio nel  loro  importo  integrale  senza  alcuna  riduzione  per
effetto di correlative spese o entrate.
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
                             Articolo 17
             Classificazione delle entrate e delle spese
1.  Le  entrate  del  bilancio  di  previsione  sono classificate nei
seguenti titoli:
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.
Titolo II - Altre entrate.
Titolo  III  -  Entrate  per  alienazioni  di  beni  patrimoniali   e
riscossione di crediti.
Titolo IV - Accensione di prestiti.
Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.
Titolo VI - Partite in giro.
2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Spese correnti.
Titolo II - Spese in conto capitale.
Titolo III - Estinzione di mutui.
Titolo IV - Partite di giro.
3.   Nell'ambito  di  ciascun  titolo,  le  entrate  e  le  spese  si
ripartiscono in categorie, secondo la loro  natura  economica,  e  in
capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
4.  In  sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio
Direttivo determina la classificazione di cui ai precedenti commi.
                             Articolo 18
                           Partite in giro
1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si  fanno
per  conto  terzi  e  costituiscono  al  tempo stesso un debito ed un
credito per l'Osservatorio.
2. Tra le partite in giro sono indicate le somme somministrate per le
piccole  spese  all'ufficio  competente;  al medesimo titolo potranno
essere inoltre indicate altre spese delle quali leggi  e  regolamenti
consentano l'iscrizione fra le partite di giro.
                             Articolo 19
                        Contenuto in bilancio
1. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli
dell'esercizio  in  corso  definiti  al  momento  della redazione del
preventivo; le spese indicate in bilancio  devono  essere  contenute,
nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste
e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.
2.  I  mezzi  finanziari  trasferiti dallo Stato tramite il Ministero
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  non
possono iscritti in misura superiore a quelli assegnati per l'anno in
corso,  salvo  che  il  Ministero  stesso  non  abbia gia' comunicato
l'importo stabilito per il nuovo anno.
3.  Le  entrate  pervenute  all'osservatorio  in  qualita'  di   ente
coordinatore  di fondi finalizzati da trasferire ad altri Osservatori
o Enti  diversi  sulla  base  di  delibere  di  organismi  nazionali,
sovranazionali  o  internazionali  sono  trasferite  per  la parte di
altrui competenza sui loro fondi di bilancio mediante  apposito  atto
convenzionale   che   disciplini,   tra   l'altro,   l'obbligo  della
rendicontazione  delle   somme   trasferite   dall'Osservatorio.   La
rendicontazione  dovra'  essere  resa  o  all'Osservatorio o, tramite
l'Osservatorio, all'organo che sara' indicato dall'Ente  o  Organismo
che eroga i fondi finalizzati.
                             Articolo 20
                         Quadro riassuntivo
1.  Il  bilancio  di previsione comprende un quadro riassuntivo delle
entrate e delle spese per titoli e categorie.
                             Articolo 21
                      Avanzo di amministrazione
1.  Nel  bilancio  di  previsione  e'  iscritto,  come  prima   posta
dell'entrata    o   della   spesa,   rispettivamente,   l'avanzo   di
amministrazione presunto al 31 Dicembre dell'esercizio  precedente  a
quello cui il preventivo si riferisce.
2. Ai fini della sua utilizzazione si provvede con apposita  delibera
del   Consiglio   Direttivo  quando  ne  sia  dimostrata  l'effettiva
consistenza ed a misura che l'avanzo stesso venga  realizzato,  anche
indipendentemente dall'approvazione del rendiconto.
3.  Al  bilancio  e'  allegata  una tabella dimostrativa del presunto
avanzo di amministrazione al 31 Dicembre dell'esercizio precedente  a
quello cui il preventivo si riferisce.
                             Articolo 22
                          Fondo di riserva
1.  In  apposito  capitolo,  fra  le  spese  correnti del bilancio di
previsione, e' iscritto un fondo di riserva per le spese  impreviste,
nonche'  per  le  maggiori  spese  che  potranno  verificarsi durante
l'esercizio, il cui ammontare non potra' superare il 10% delle  spese
correnti complessivamente previste.
2. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.
                             Articolo 23
                   Variazioni e storni di bilancio
1.  Le  variazioni  di  bilancio,  comprese quelle per l'utilizzo del
fondo di riserva,  sono  deliberate  nei  modi  e  con  le  procedure
previste  per  il  bilancio  di previsione. Nei casi di necessita' ed
urgenza puo' provvedere il  Direttore,  salvo  ratifica  nella  prima
adunanza successiva del Consiglio Direttivo.
2. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono proporsi soltanto
se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3.  Sono  vietati  gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
                  TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA
                             Articolo 24
                     Accertamento delle entrate
1. L'entrata e' accertata quando l'Osservatorio appura la ragione del
suo credito e la persona debitrice, ed e' iscritta nei corrispondenti
capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio  finanziario  per
l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.
2. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione,
da'  luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai
rispettivi  capitoli  di  bilancio.  I   documenti   che   comportano
accertamento  di entrate sono trasmessi all'ufficio di Ragioneria per
le prescritte registrazioni.
3.  Le  entrate  accertate  e   non   riscosse   entro   il   termine
dell'esercizio  costituiscono i residui attivi, che sono compresi tra
le attivita' del conto patrimoniale.
                             Articolo 25
                      Riscossione delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto o azienda  di  credito  che
gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali
devono  affluire  periodicamente  all'Istituto   di credito di cui al
comma 1; comunque entro il 31  Dicembre  di  ciascun  anno  tutte  le
giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto
Istituto.
3.  Le  eventuali  somme pervenute direttamente all'Osservatorio sono
annotate in apposito registro e versate all'Istituto cassiere entro e
non oltre il quindicesimo giorno dal loro arrivo, previa emissione di
reversale d'incasso.
4. Gli agenti della riscossione provvedono, con le modalita'  di  cui
al  comma  precedente,  al  versamento delle somme riscosse. Ai terzi
debitori e' rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.
5.  E'  vietato  disporre  pagamenti  di  spese  con   disponibilita'
esistenti   sui   conti   correnti  ovvero  con  le  somme  pervenute
direttamente.
                             Articolo 26
                         Reversali d'incasso
1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun
anno finanziario, sono firmate dal Direttore dell'Osservatorio e  dal
Responsabile  Amministrativo  o dalle persone dagli stessi delegati o
che legittimamente li sostituiscono.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) codice meccanografico del capitolo;
d) nome e cognome o denominazione del debitore;
e) casuale della riscossione;
f) importo in cifre e in lettere;
g) data di emissione.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso
sono  tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti, da
contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono  cronologicamente  registrate  nel  giornale  di
cassa  e  nei  paritari  di  entrata  prima  dell'invio  all'Istituto
cassiere.
5.  Le  reversali  d'incasso   non   riscosse   entro   la   chiusura
dell'esercizio     vengono    restituite    dall'Istituto    cassiere
all'Osservatorio per il loro annullamento e  per  la  riemissione  in
conto residui.
                             Articolo 27
            Fasi della spesa ed assunzione degli impegni
1.  La  gestione  delle  spese  segue  le  fasi  dell'impegno,  della
liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
2. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento,  gli  impegni
di  spesa  a  carico di singoli capitoli di bilancio sono assunti con
deliberazione del Consiglio Direttivo  il  quale  puo'  delegare  per
ciascun esercizio il direttore precisandone i limiti.
3. Nei casi di necessita' ed urgenza e nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio, il Direttore, con proprio decreto, puo' assumere impegni
di  spesa  senza  limiti  di  valore,  con  ratifica  successiva  del
provvedimento da parte del Consiglio Direttivo.
4. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le
somme  dovute  ai  creditori  determinati  in  base  alla  legge,  al
contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.
5.  Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli
stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.
7. Fanno eccezione quelli relativi:
a) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali
   l'impegno puo' estendersi a piu' anni; i pagamenti  devono  essere
   comunque  contenuti  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  per  ogni
   esercizio;
b) a spese correnti per le quali sia indispensabile,  allo  scopo  di
   assicurare  continuita'  del  servizio,  assumere impegni a carico
   dell'esercizio successivo;
a) a spese per affitti ed altre continuative  e  ricorrenti,  per  le
   quali   l'impegno   puo'   estendersi   a   piu'  esercizi  quando
   l'Osservatorio ne riconosca la necessita' o la convenienza.
8. Chiuso con il 31 Dicembre l'esercizio finanziario, nessun  impegno
puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
9.  La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata
nei rispettivi capitoli di spesa e  la  somma  impegnata  costituisce
economia  di  spesa  fatta  salva  la disposizione di cui al capitolo
successivo.
10.  Le  somme  stanziate  a  qualsiasi  titolo  che  non   risultino
giuridicamente  impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
riportate nel conto della competenza  dell'esercizio  successivo,  in
aggiunta  ai  relativi  stanziamenti, con deliberazione del Consiglio
Direttivo; delle deliberazioni e delle somme cosi'  riportate  dovra'
essere compilato elenco da allegare al consuntivo.
11.  Le spese giuridicamente impegnate e non pagate entro la chiusura
dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi
tra le passivita' del conto patrimoniale.
12. E' fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa  di  personale
ad   eccezione   delle   autorizzazioni  alle  missioni  dei  singoli
componenti     dell'Osservatorio     sulla     base     dell'apposita
regolamentazione deliberata dal Consiglio Direttivo.
                             Articolo 28
                Registrazione degli impegni di spesa
1.  Tutti  gli  atti  comportanti  oneri a carico del bilancio devono
essere inoltrati, unitamente  ai  provvedimenti  che  autorizzano  la
spesa,  all'ufficio  di  Ragioneria  che  provvede alla registrazione
dell'impegno di spesa,  previa  verifica  della  regolarita'  formale
della  relativa  documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo
di  pertinenza  nel  limite  della  disponibilita'  del  bilancio  di
previsione.
2.   Gli   atti  non  ammessi  alla  registrazione  di  impegno  sono
restituiti, con le osservazioni del  Responsabile  della  Ragioneria,
all'ufficio di provenienza.
                             Articolo 29
                      Liquidazione della spesa
1.  La  liquidazione  della  spesa,  consistente nella determinazione
dell'esatto  importo  dovuto  e  nell'individuazione   del   soggetto
creditore,  e'  effettuata  da  parte  degli uffici competenti previo
accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarita'
della fornitura di beni, opere, servizi sulla  base  dei  verbali  di
collaudo,  dei  buoni di carico dei beni inventariabili e di bolle di
accompagnamento del materiale, della copia degli atti  di  impegno  o
dell'annotazione  dei  loro  estremi  e  di  ogni altro documento che
giustifichi la spesa.
                             Articolo 30
                       Ordinazione della spesa
1. Il pagamento delle  spese  e'  ordinato  mediante  l'emissione  di
mandati   di   pagamento   numerati  in  ordine  progressivo,  tratti
sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
2.   I   mandati   di   pagamento   sono   firmati   dal    Direttore
dell'Osservatorio  e  dal  Responsabile Amministrativo del servizio o
dalle  persone  dagli  stessi  delegate  o  che   legittimamente   li
sostituiscono.
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) codice meccanografico del capitolo;
d) nome e cognome o denominazione del creditore;
e) causale del pagamento;
f) importo in cifre e in lettere;
g) modalita' di estinzione del titolo;
h) data di emissione.
4.   Possono  essere  emessi  mandati  di  pagamento  collettivi  per
pagamenti da farsi per lo stesso titolo  distintamente  a  favore  di
diversi creditori.
5.  I  mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio
in corso debbono essere  distinti  da  quelli  relativi  a  spese  di
esercizi   precedenti   da   contraddistinguersi   con  l'indicazione
"residui".
                             Articolo 31
               Documentazione dei mandati di pagamento
1.  Ogni  mandato  di  pagamento e' corredato dai documenti di cui al
precedente art. 29.
2. Al mandato estinto e' allegata la documentazione della spesa,  che
deve essere conservata per non meno di dieci anni.
                             Articolo 32
       Modalita' particolari di estinzione dei titoli di spesa
1.  E'  ammessa  qualsiasi  modalita'  di  estinzione  dei mandati di
pagamento secondo l'uso commerciale e comunque senza oneri  a  carico
del bilancio dell'Osservatorio.
                             Articolo 33
      Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio
1.  I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio
sono restituiti dall'Istituto cassiere all'Osservatorio per  il  loro
annullamento e per la riemissione in conto residui.
2.  I  mandati  di  pagamento individuali e quelli collettivi rimasti
interamente o  parzialmente  inestinti  alla  data  del  31  Dicembre
possono   essere   commutati   d'ufficio  in  assegni  circolari  non
trasferibili all'ordine del creditore da spedire a cura dell'Istituto
cassiere all'indirizzo dei  medesimi,  di  norma  con  spese  a  loro
carico.
                             Articolo 34
                    Gestione del fondo economale
1.  Il  Responsabile  della  Ragioneria  dell'Osservatorio  e' dotato
all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal Consiglio
Direttivo, di importo non superiore a Lit. 10 milioni,  reintegrabile
durante  l'esercizio  previa presentazione del rendiconto delle somme
gia' spese.
2. Il Responsabile della Ragioneria  puo'  provvedere  con  il  fondo
economale  al pagamento di qualsiasi spesa di importo non superiore a
lire un milione. Per spese  eccedenti  tale  importo  e  fino  ad  un
massimo  di  lire cinque milioni il pagamento deve essere autorizzato
dal  Direttore  o  dalla  persona  dallo  stesso   delegata   o   che
legittimamente lo sostituisca.
3.  Per  le  spese  che  singolarmente non eccedono lire centomila lo
scontrino  fiscale  puo'  sostituire  la  fattura   quale   documento
giustificativo  della  spesa  purche' vi appaia la natura della spesa
stessa.
4. I pagamenti ed i reintegri sono annotati  dal  Responsabile  della
Ragioneria  su  apposito registro numerato e vidimato dal Direttore o
dalla  persona  dallo  stesso  delegata  o  che   legittimamente   lo
sostituisca.
5.  Il  fondo  di  cui  al  primo  comma  puo' essere gestito tramite
apposito  conto  corrente  bancario,  intestato  al  titolare   della
funzione   di   Responsabile   della  Ragioneria,  presso  l'Istituto
cassiere.
6. Le disponibilita' al 31 Dicembre del fondo di cui al comma 1  sono
versate dal Responsabile della Ragioneria nel conto dell'Osservatorio
presso  l'Istituto  in caricato del servizio di cassa con imputazione
in entrata all'apposito capitolo delle partite in giro.  Allo  stesso
capitolo  sono  contabilmente  imputate  le  somme  corrispondenti al
rendiconto in sospeso alla  chiusura  dell'esercizio  contestualmente
all'addebito delle stesse ai vari capitoli di spesa.
                  TITOLO IV - RILEVAZIONI CONTABILI
                             Articolo 35
                Scritture finanziarie e patrimoniali
1.  Le  scritture  finanziarie  relative  alla  gestione del bilancio
devono consentire di  rilevare  per  ciascun  capitolo,  sia  per  la
competenza,  sia  per  i residui, la situazione degli accertamenti di
entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi  stanziamenti,
nonche'  la  situazione  delle  somme  riscosse  e pagate e di quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono  consentire  la  dimostrazione  a
valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
                             Articolo 36
                   Sistema di scritture contabili
1. L'Osservatorio tiene le seguenti scritture:
a) un partitario delle entrate, contenente per  ciascun  capitolo  lo
   stanziamento  iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle
   riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese,  contenente  per  ciascun  capitolo  lo
   stanziamento  iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle
   pagate e quelle rimaste da pagare;
c)  un  partitario  dei  residui,  contenente,  per  capitolo  e  per
   esercizio  di  provenienza,  la consistenza dei residui all'inizio
   dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le  somme  rimaste  da
   riscuotere o da pagare;
d)  un  giornale  cronologico  sia per le reversali che per i mandati
   emessi, evidenziando riscossioni e pagamenti in  conto  competenza
   separatamente da riscossioni e pagamenti in conto residui;
e) i registri degli inventari.
2.  Le  scritture  indicate alle lettere d) e e) del precedente primo
comma  devono  essere  numerate   e   vistate   rispettivamente   dal
Responsabile   della   Ragioneria   e   dal  consegnatario  dei  beni
inventariati, o da un loro delegato.
                     TITOLO V - CONTO CONSUNTIVO
                             Articolo 37
                 Deliberazione del conto consuntivo
1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto  finanziario,  della
situazione patrimoniale e del conto economico.
2. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del
Direttore   dell'Osservatorio   e   dagli  allegati,  e'  predisposto
dall'ufficio Ragioneria almeno 15 giorni prima del termine di cui  al
successivo  comma  5 del presente articolo ed e' sottoposto all'esame
del Collegio dei Revisori dei  conti,  che  redige  la  relazione  da
allegare al predetto conto.
3.  La  relazione  del  Direttore illustra l'andamento della gestione
finanziaria dell'Osservatorio ed  i  fatti  economicamente  rilevanti
verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.
4. Nella relazione devono inoltre essere evidenziati:
a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che
   da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;
b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;
c)   le   variazioni   intervenute   nella  consistenza  delle  poste
   dell'attivo  e   del   passivo   patrimoniale,   con   particolare
   riferimento all'ammontare dei debiti o dei crediti;
d) i risultati generali del conto economico.
5.   Il  conto  consuntivo  e'  deliberato  dal  Consiglio  Direttivo
dell'Osservatorio entro il 30 del  mese  di  aprile  successivo  alla
chiusura  dell'esercizio  finanziario e trasmesso trenta giorni dalla
data di deliberazione direttamente alla delegazione  regionale  della
Corte  dei  Conti  ed  al  Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
                             Articolo 38
                       Rendiconto finanziario
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del
bilancio per l'entrata e  per  la  spesa  distintamente  per  titoli,
categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
2. In particolare per la competenza devono risultare:
a)  le  previsioni  iniziali,  le variazioni apportate durante l'anno
   finanziario e le previsioni definitive;
b) le somme riscosse o pagate;
c) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) le somme accertate o impegnate;
e) le variazioni in piu' o meno rispetto alle previsioni definitive.
3. Per i residui sono indicati:
a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
b) le somme riscosse o pagate in conto residui;
c) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) le variazioni in piu' o in meno per i riaccertamenti.
                             Articolo 39
                       Situazione Patrimoniale
1. La situazione patrimoniale indica la  consistenza  degli  elementi
patrimoniali   attivi   e   passivi   all'inizio   e   alla  chiusura
dell'esercizio.
2. Essa pone altresi' in  evidenza  le  variazioni  intevenute  nelle
singole  poste  attive  e passive e l'incremento o la diminuzione del
patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del  bilancio  o
per altre cause.
3.  Sono  vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo
patrimoniale.
                             Articolo 40
                           Conto economico
1. Il conto economico espone le rendite e le spese della gestione  di
competenza, al netto delle partite di giro, le variazioni intervenute
nell'ammontare dei residui attivi e passivi, nonche' le modificazioni
sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali non dipendenti da
operazioni  finanziarie  (donazioni,  trasferimenti  da Istituti e da
Enti, titoli e valori, consumi).
2. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative  del
conto economico.
                             Articolo 41
                      Situazione amministrativa
1.  Al  conto  consuntivo  e' annessa la situazione amministrativa la
quale deve evidenziare:
a)  la  consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli
   incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno  in  conto
   competenza   ed  in  conto  residui  ed  il  saldo  alla  chiusura
   dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da  riscuotere  (residui
   attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo di amministrazione.
                             Articolo 42
                          Capitoli aggiunti
1.  Qualora  il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato
nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue e'  istituito
con  delibera  del  Consiglio  Direttivo, da assoggettare alle stesse
procedure prescritte per  la  formazione  e  per  le  variazioni  del
bilancio, un capitolo aggiunto.
                             Articolo 43
                     Riaccertamento dei residui
1.  Annualmente  l'Ufficio di Ragioneria e' tenuto a compilare, sulla
base degli elenchi nominativi, la situazione  dei  residui  attivi  e
passivi  provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1  Gennaio,  le
somme  riscosse  o  pagate  nel corso dell'anno di gestione, e quelle
eliminate perche' non piu' realizzabili o non  piu'  dovute,  nonche'
quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3.  I  residui  attivi di modesta entita', entro il limite massimo di
lire 100.000.= ciascuno, possono essere eliminati  dal  bilancio  con
l'esonero assoluto di eventuali responsabilita', previa deliberazione
del Consiglio Direttivo.
4.  Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto
di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. Sulle suddette variazioni  il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti
esprime il suo parere.
6.  La  situazione di cui al primo comma e le deliberazioni di cui ai
commi 3 e 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
                             Articolo 44
                             Perenzione
1. I residui  delle  spese  correnti  non  pagati  entro  il  secondo
esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti
agli effetti amministrativi.
2.  I  residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti
in bilancio, fino a che permanga la necessita' delle  spese  per  cui
gli  stanziamenti  vennero  istituiti  e,  in ogni caso, non oltre il
quinto esercizio successivo a quello  in  cui  fu  iscritto  l'ultimo
stanziamento.  Per le spese di annualita' il periodo di conservazione
decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione  in
bilancio di ciascuna rata.
3.  I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere
reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli  esercizi
successivi  quando  sorga la necessita' del loro pagamento, richiesto
dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.
                  TITOLO VI - GESTIONE PATRIMONIALE
                             Articolo 45
                                Beni
1.  I  beni  si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del
codice  civile.  Essi  sono  descritti  in  separati   inventari   in
conformita' alle norme contenute nei successivi articoli.
                             Articolo 46
                    Inventario dei beni immobili
1.   L'inventario  dei  beni  immobili  deve  contenere  le  seguenti
indicazioni:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui  sono  destinati  e  gli
   uffici cui sono affidati;
b)  il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari,
   i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.
                             Articolo 47
                   Consegnatori dei beni immobili
1. I beni immobili sono dati in consegna, su delibera  del  Consiglio
Direttivo,  di norma, al Direttore dell'Osservatorio. I beni immobili
acquisiti con fondi assegnati per  il  progetto  nazionale  "Galileo"
sono  dati in consegna al Direttore del Progetto. I consegnatari sono
personalmente responsabili dei beni affidati,  nonche'  di  qualsiasi
danno  che  possa  derivare  dalle  loro  azioni  od  omissioni, e ne
rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.
2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in  contraddittorio
tra  chi  fa  la  consegna  e  chi  la  riceve,  con l'assistenza del
responsabile dell'ufficio competente.
3. Con apposito disciplinare, approvato dal Consiglio Direttivo, sono
determinate le modalita' e le  condizioni  per  l'assegnazione  degli
alloggi di servizio.
                             Articolo 48
                   Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine d'ufficio;
2) materiale bibliografico;
3) collezioni scientifiche;
4) strumenti tecnici, attrezzature in genere;
5) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
6) titoli pubblici e privati;
7) altri beni mobili.
2. I beni mobili di valore culturale di cui alla legge 1 Giugno 1939,
n.  1089 devono essere descritti anche in un separato catalogo con le
indicazioni atte ad identificarli.
                             Articolo 49
                     Inventario dei beni mobili
1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere  le  seguenti
indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano;
b) la denominzione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantita' e il numero;
d)  il  valore,  con  il riferimento al prezzo di acquisto, ovvero di
   stima o di mercato se trattasi  di  oggetti  pervenuti  per  altra
   causa.
2) Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato
inventario  con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni
di libri sono inventariati al loro  prezzo  di  copertina,  anche  se
pervenuti  gratuitamente,  od  al  valore  di stima se non e' segnato
alcun  prezzo.  Le  riviste  e pubblicazioni periodiche sono iscritte
sotto un solo numero all'inizio della raccolta.
                             Articolo 50
           Accettazione di omaggi e contributi finalizzati
1. Il materiale bibliografico che, secondo consuetudine,  e'  inviato
in  omaggio  dalle  case  editrici  o  da persone pubbliche o private
rientra tra le previsioni di cui all'art. 770, II comma,  del  codice
civile  e  non  e' soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 17 del
medesimo codice.
2. Del pari, sono esonerate dall'autorizzazione  le  accettazioni  di
materiale  didattico  e  scientifico di modico valore, a giudizio del
Consiglio Direttivo, che le ditte, secondo gli usi e la consuetudine,
cedono all'Osservatorio per prove, utilizzo ecc.  In questi  casi  si
applica l'art. 783 del codice civile.
                             Articolo 51
                    Consegnatari dei beni mobili
1.  I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria, i materiali di
consumo e la piccola attrezzatura di  officina,  di  laboratorio,  di
foresteria,  sono  dati  in  consegna  con apposito verbale ad agenti
responsabili. La gestione degli oggetti di cancelleria, dei materiali
di consumo e della  piccola  attrezzatura  e'  soggetta  ad  apposita
contabilita' secondo quanto previsto dal successivo art. 54.
2.   I   responsabili   dei   diversi   uffici  e  servizi  hanno  la
responsabilita' anche dei beni assegnati alla loro struttura.
3. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna  ha
luogo  previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e'
sottoscritto dall'agente cessante e da  quello  subentrante,  nonche'
dalla  persona  all'uopo  delegata  dal  Direttore,  che assiste alla
consegna.
4. I verbali  sono  redatti  in  duplice  esemplare  di  cui  uno  e'
conservato presso l'Amministrazione dell'Osservatorio e l'altro dagli
agenti  responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne
abbiano ottenuto formale discarico.
                             Articolo 52
                  Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati sulla  base  di  buoni  di  carico
emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
2.  Non  sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo,
facilmente deteriorabili o soggetti ad obsolescenza, quelli di modico
valore, comunque  non  superiore  a  lire  trentamila  -  escluso  il
materiale  librario  -  nonche'  le parti di ricambio o accessorie di
altri oggetti inventariati.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili  per  fuori  uso,
perdita,  cessione,  obsolescenza  od  altri  motivi  e' disposta con
provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Osservatorio sulla base di
motivata proposta dell'agente responsabile.
4. Il provvedimento di cui al  precedente  comma  indica  l'eventuale
obbligo  di  reintegro  o  di  risarcimento  di  danni  a  carico dei
responsabili.
5. Sulla scorta degli  atti  e  documenti  di  carico  e  scarico  si
provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
6.  La  situazione  degli  inventari  va  definita al termine di ogni
esercizio finanziario.
                             Articolo 53
                 Ricognizione dei beni inventariati
1. Per determinate specie o per la totalita' dei  beni  inventariati,
si  provvede alla ricognizione e ad una nuova valutazione nei tempi e
sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal  Consiglio  Direttivo.   La
ricognizione  ed  il  rinnovo  degli inventari devono comunque essere
effettuati almeno ogni dieci anni.
                             Articolo 54
                        Materiali di consumo
1.  Gli  incaricati  della   relativa   gestione   tengono   apposita
contabilita',  a  quantita' e specie, per gli oggetti di cancelleria,
stampati, schede,  supporti  meccanografici  ed  altri  materiali  di
consumo,   nonche'   della   piccola  attrezzatura  di  officina,  di
laboratorio, di foresteria.
2. Il carico del materiale di cui al comma 1 avviene sulla base delle
ordinazioni dell'ufficio competente e delle bollette di consegna  dei
fornitori.
3.  Il  prelevamento  per  il  fabbisogno dei singoli servizi avviene
mediante buoni.
                             Articolo 55
                             Autoveicoli
1. I consegnatari degli autoveicoli ne controllano  l'uso  accertando
che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b)  il  rifornimento  dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano
   registrati in appositi moduli.
2.  I  consegnatari  provvedono  ogni  mese  alla  compilazione   del
prospetto  che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei
lubrificanti,  per  la  manutenzione  ordinaria  e  per  le   piccole
riparazioni, e lo trasmette all'ufficio amministrativo competente.
3.  L'uso  e  la  guida  degli autoveicoli sono consentivi a tutto il
personale dell'Osservatorio  abilitato  alla  guida,  preventivamente
autorizzato dal Direttore.
4.  Per particolari ragioni di servizio il Direttore puo' autorizzare
l'uso  e  la  guida  degli  automezzi  anche  a  personale   estraneo
all'Osservatorio,   con   motivato   provvedimento  che  evidenzi  la
singolarita' del caso e l'interesse diretto dell'Osservatorio.
                             Articolo 56
                     Inesigibilita' dei crediti
1.  Le  inesigibilita'  dei   crediti   iscritti   nella   situazione
patrimoniale  sono  dichiarate  con  le procedure di cui all'art. 43,
dopo l'espletamento di accertamenti sulle  cause  e  sulle  eventuali
responsabilita',  fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo
art. 43.
                  TITOLO VII - ATTIVITA' NEGOZIALE
                             Articolo 57
                           Norme generali
1. L'Osservatorio dispone di piena autonomia negoziale  privata,  nel
rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni stabilite
dalla legge 9 maggio 1989, n. 168
2.  Ai  lavori,  agli  acquisti,  alle  vendite,  alle  permute, alle
forniture, alle locazioni ed ai servizi  in  genere  si  provvede  ai
sensi  degli  articoli  58  e seguenti, fatto salvo il rispetto della
normativa comunitaria.
3.   Fatto   salvo   quanto  disposto  dal  successivo  art.  71,  la
deliberazione di  addivenire  alla  stipulazione  del  contratto,  la
determinazione   delle  modalita'  essenziali  e  l'approvazione  del
contratto stesso nonche' la scelta della forma di contrattazione sono
deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo delega al  Direttore  e  ai
dirigenti competenti. Fatta salva la legislazione statale in materia,
il  Consiglio  Direttivo puo' richiedere al Provveditorato alle Opere
Pubbliche l'approvazione dei progetti e delle gare anche nei casi  in
cui  non  vige  l'obbligo  di  tale  approvazione.  Gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili  a  carico  dei
fondi  di  bilancio,  fino  all'importo di Lit. 150 milioni, non sono
soggetti all'approvazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche.
4.   Le   deliberazioni   del   Consiglio    direttivo    concernenti
l'alienazione,  la  trasformazione del patrimonio e la contrattazione
di mutui non sono soggette ad  alcuna  autorizzazione  da  parte  del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
5.  Il  Consiglio  Direttivo  puo' autorizzare il ricorso a personale
degli uffici tecnici di  altre  pubbliche  amministrazioni,  comprese
quelle  universitarie,  per consulenze tecniche relative a competenze
organicamente  non  in  possesso  dell'Osservatorio,  assumendone   i
relativi oneri.
                             Articolo 58
                            Asta pubblica
1.  L'asta  pubblica,  per  la  quale  il  Consiglio Direttivo nomina
apposita commissione, e' preceduta da avviso affisso presso  la  sede
centrale  dell'Osservatorio e presso le sedi degli uffici periferici,
ove esistano.
2. L'avviso e' altresi'  pubblicato  per  estratto  in  due  giornali
quotidiani almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.
3.  L'avviso  deve  indicare,  oltre  all'oggetto  del  contratto, le
condizioni e  le  prescrizioni  per  l'ammissione  alla  gara  e  per
l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri di aggiudicazione.
                             Articolo 59
                         Licitazione privata
1.  La  licitazione  privata  ha  luogo mediante l'invio alle ditte e
persone ritenute idonee di una lettera  di  invito  con  allegato  lo
schema  di  atto  in  cui  sono  descritti  l'oggetto e le condizioni
generali  e  particolari  del  contratto   nonche'   i   criteri   di
aggiudicazione,     con  l'invito  a  restituirlo,  entro  il  giorno
stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o  della
variazione  sul  prezzo  base.  Qualora  l'oggetto  del  contratto lo
richieda, la lettera dell'Amministrazione potra' imporre  alle  ditte
invitate di offrire ulteriori indicazioni.
2.  L'individuazione  delle  ditte o persone da invitare alla gara e'
fatta da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo o, per
delega, dal Direttore; la commissione si  puo'  avvalere  di  elenchi
predisposti  ed  aggiornati  dai competenti uffici dell'Osservatorio,
nonche'  degli  albi  professionali  o  di  elenchi  delle  categorie
imprenditoriali.
3.  Il  Consiglio  Direttivo  o il Direttore, anche su proposta della
commissione  di  cui  al  precedente  comma,  possono   disporre   la
pubblicazione  di  avvisi contenenti le opportune notizie relative al
contratto e l'indicazione di un termine e  delle  relative  modalita'
affinche'  chi  vi abbia interesse possa richiedere di essere inviato
alla gara, ferma restando la facolta'  della  commissione  stessa  di
invitare  le  ditte  ritenute  idonee  ancorche'  non  abbiano  fatto
richiesta di invito.
                             Articolo 60
                       Svolgimento delle gare
1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono  a
cura  di una apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo o,
per delega, dal Direttore, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti
dall'avviso d'asta o dalla lettera  di  invito;  l'asta  puo'  essere
effettuata anche attraverso pubblico banditore.
2.  Nel  caso  di  vendita,  la  commissione procede all'apertura dei
plichi contenenti  le  offerte  ed  alla  conseguente  aggiudicazione
secondo i criteri di cui all'art. 61.
3.  In  tutti  gli  altri  casi  l'aggiudicazione  e'  deliberata dal
Consiglio  Direttivo,  su  conforme  parere  della  commissione.   Il
Consiglio  Direttivo ha tuttavia facolta' di deliberare motivatamente
la non aggiudicazione. Il Consiglio Direttivo puo' altresi'  delegare
in   via   preventiva   la   commissione   a  procedere  direttamente
all'aggiudicazione.
4. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano  state  presentate
almeno due offerte valide o non siano presenti almeno due richiedenti
nel  caso  di  asta con pubblico banditore, salva diversa statuizione
nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.
5. Nell'ambito delle  commissioni  previste  dal  presente  articolo,
qualora  l'Osservatorio  dovesse  necessariamente rivolgersi a membri
esterni per mancanza di competenze tecniche nel proprio organico,  il
Consiglio Direttivo potra' stabilire un apposito compenso giornaliero
a  favore dei soli membri esterni, in misura non superiore al gettone
di presenza previsto per  la  partecipazione  ad  ogni  adunanza  del
Consiglio  Direttivo  stesso, oltre al riconoscimento dell'indennita'
di missione per chi ne avesse titolo.
                             Articolo 61
                      Criteri di aggiudicazione
1. Le aggiudicazioni avvengono,  nei  casi  di  asta  pubblica  e  di
licitazione privata, in base ai seguenti criteri:
a)   se  trattasi  di  contratti  dai  quali  derivi  un'entrata  per
   l'Osservatorio,   in   base   all'offerta   economicamente    piu'
   vantaggiosa, fermo restando che il prezzo deve essere comunque non
   inferiore  a  quello  indicato  nell'avviso d'asta o nella lettera
   d'invito;
b)  se  trattasi  di  contratti  dai  quali  derivi  una  spesa   per
   l'Osservatorio,   in  base  al  prezzo  piu'  basso,  fatta  salva
   l'esclusione  di  offerte   anomale,   ovvero   all'offerta   piu'
   vantaggiosa  da  valutare  anche  con  riferimento  alle ulteriori
   indicazioni eventualmente richieste  nell'avviso  d'asta  o  nella
   lettera d'invito.
                             Articolo 62
                          Appalto-concorso
1.  E'  ammessa la forma dell'appalto-concorso per i contratti aventi
per oggetto opere, lavori, forniture e servizi, quando sia  opportuno
avvalersi   della   collaborazione   e  dell'apporto  di  particolare
competenza tecnica e di esperienza specifica da parte  dell'offerente
per  l'elaborazione  del progetto definitivo delle opere, dei lavori,
delle forniture e dei servizi.
2. Le persone o ditte prescelte da apposita commissione nominata  dal
Consiglio  Direttivo  sono  invitate  a presentare nei termini, nelle
forme e modi stabiliti dall'invito,  il  progetto  dell'opera  o  del
lavoro,  ovvero il piano della fornitura o dei servizi, corredato dei
relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di
spese  puo'   essere   comunque   preteso   dagli   interessati   per
l'elaborazione  del progetto o del piano, salva diversa deliberazione
del Consiglio Direttivo.
3. Con deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  la  stessa  o  altra
commissione  in  base  all'esame  comparativo  dei diversi progetti o
piani e all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli  elementi
tecnici  ed  economici  delle  singole  offerte,  redige  un apposito
processo verbale, esprimendo il proprio avviso sulle offerte stesse.
4. Il processo verbale viene trasmesso  al  Consiglio  Direttivo  che
delibera,   con  giudizio  insindacabile,  di  aggiudicare  l'appalto
secondo l'avviso espresso dalla commissione  o  di  procedere  ad  un
nuovo    appalto-concorso   con   l'eventuale   adozione   di   nuove
prescrizioni, ovvero di ricorrere al altra procedura negoziale.
                             Articolo 63
             Stipulazione ed approvazione dei contratti
1. L'Osservatorio da' comunicazione  dell'aggiudicazione  all'impresa
interessata  entro  il  termine  stabilito dall'avviso d'asta o dalla
lettera di invito  e,  comunque,  non  oltre  30  giorni  dalla  data
dell'aggiudicazione,  fissando il termine entro cui dovra' procedersi
alla stipulazione del contratto.
2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla
stipulazione  del  contratto,   decade   dall'aggiudicazione,   senza
pregiudicare  l'incameramento  dell'eventuale deposito provvisorio ed
eventuali azioni di risarcimento nei confronti  dell'impresa  stessa,
da parte dell'Osservatorio.
3.   I   contratti   sono   stipulati   dal   legale   rappresentante
dell'Osservatorio o da un  suo  delegato,  nelle  forme  del  diritto
privato,  anche  mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del
commercio, oppure in forma pubblica amministrativa.
4. Un funzionario  dell'amministrazione  puo'  essere  delegato,  con
decreto  del  Direttore,  a  redigere  e  a  ricevere  qualsiasi atto
nell'interesse dell'Osservatorio.
5. Il funzionario delegato agli  atti  e  contratti  deve  tenere  un
repertorio  a norma ed in conformita' della legge notarile, di quella
sul repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle leggi
tributarie.
                             Articolo 64
                         Trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:
a) quando non vi sia stata aggiudicazione o risultino deserte l'asta,
   la licitazione privata o l'appalto-concorso;
b) per lavori, acquisti, forniture, servisi in  genere  garantiti  da
   privativa  industriale  o la cui natura non consenta il ricorso ad
   una pubblica gara;
c)  quando trattasi di lavori, acquisti, forniture, servizi in genere
   che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici  in  grado
   di perfezione richiesti;
d) per lavori, acquisti, forniture e servizi in genere che solo ditte
   straniere possono effettuare o fornire o garantire;
e)  per  l'acquisto,  la permuta o la locazione di immobili, compreso
   l'acquisto di bene futuro "chiavi in mano" e  per  la  vendita  di
   immobili allo Stato o ad Enti pubblici; in questi casi i contratti
   devono   essere   preceduti  dal  parere  di  congruita'  espresso
   dall'Ufficio Tecnico Erariale o, in caso di necessita' od urgenza,
   da una apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo;
f) quando trattasi di lavori, acquisti, forniture e servizi in genere
   per importi non superiore a lire 150  milioni,  con  l'obbligo  di
   interpellare,  salvo  motivata relazione in caso contrario, almeno
   tre imprese o ditte;
g) quando l'eccezionalita' o l'urgenza degli  acquisti,  dei  lavori,
   delle  forniture  sia tale da non consentire il ricorso all'asta o
   alla  licitazione  privata,  con   deliberazione   del   Consiglio
   Direttivo  o  decreto del Direttore da ratificare successivamente,
   sempre che  l'importo  non  superi  lire  300  milioni  e  vengano
   interpellate  almeno tre imprese o ditte, salvo motivata relazione
   in caso contrario;
h) per l'affidamento di incarichi professionali,  studi,  ricerche  e
   sperimentazioni a professionisti, ditte od organismi aventi alta e
   comprovata competenza tecnica o scientifica;
i)  per lavori non considerati nel contratto originario, a condizione
   che siano affidati allo stesso  contraente  e  siano  tecnicamente
   connessi   con  la  presentazione  principale  ovvero  ne  risulti
   conveniente la realizzazione per il  completamento  di  lavori  in
   atto  e  la  spesa  relativa  non  superi  il 50% dell'importo del
   contratto originario;
l) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al
   completamento o all'ampliamento di quelle  esistenti,  qualora  il
   ricorso  ad  altri  fornitori comporti incompatibilita' tecniche o
   notevoli difficolta', sempre che in quest'ultimo caso  il  ricorso
   allo stesso fornitore risulti conveniente;
m)  per  l'affidamento  al  fornitore di attrezzature ed impianti dei
   relativi servizi di manutenzione;
n) quando trattasi di vendita di beni di valore stimato  inferiore  a
   lire  10  milioni,  con  l'obbligo di interpellare, salva motivata
   relazione in caso contrario, almeno tre imprese o ditte.
                             Articolo 65
             Concessioni di progettazione e costruzione
1. L'Osservatorio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, puo'
affidare in  concessione  ad  enti  pubblici  e  privati  di  provata
capacita'  tecnica  ed  economica  la progettazione e l'esecuzione di
opere di edilizia.
2.  L'affidamento,  da  disporsi  con  apposita   convenzione,   puo'
riguardare  sia  singolarmente  che unitariamente la progettazione ed
ogni  attivita'  connessa;  qualora  l'affidamento   in   concessione
comporti  l'esecuzione  dei  lavori, il collaudo e' effettuato a cura
dell'Osservatorio.
3.  Alla  scelta  del  concessionario si procede mediante gara, nella
quale i partecipanti devono fornire la  dimostrazione  delle  proprie
capacita' tecniche ed economiche;
4. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di non dar luogo alla gara:
a)  quando  la  concessione  non riguarda la diretta esecuzione delle
   opere;
b) quando il corrispettivo dei lavori e' rappresentato dal diritto di
   gestire l'opera da realizzare.
5. Nel caso sub a) il concessionario e' tenuto a scegliere le imprese
esecutrici secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo.
                             Articolo 66
                              Collaudi
1. Tutti i lavori e le forniture  sono  soggetti  a  collaudo,  anche
parziale,  secondo  le  norme  stabilite  dal contratto salvo diversa
motivata decisione del Consiglio Direttivo. Il collaudo  e'  eseguito
da  personale  dell'Osservatorio  ovvero,  qualora  se  ne ravvisi la
necessita', da esperti esterni.
2. La nomina del collaudatore e' effettuata dal Consiglio Direttivo.
3. Per le forniture che non superano l'importo di lire 300 milioni e'
sufficiente di norma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata
dal responsabile della struttura che ha ricevuto la fornitura; per le
apparecchiature, strumenti  e  materiale  tecnico  e  scientifico  il
collaudo  o  il  rilascio dell'attestazione deve essere effettuato da
chi ha provveduto all'ordinazione.
4. L'adozione del  certificato  di  regolare  esecuzione  invece  del
certificato di collaudo e' obbligatoria per i lavori sino all'importo
di  lire  150  milioni.  Per i lavori di importo superiore a lire 150
milioni ma non eccedente il miliardo di lire, il Consiglio  Direttivo
ha  la  facolta'  di  sostituire  il  certificato  di collaudo con il
certificato di regolare esecuzione; in linea generale l'effettuazione
del  formale  collaudo  puo'  essere  richiesta   quando   sussistano
contestazioni   con   l'impresa,   quando   si   ritenga   necessario
approfondire le operazioni  tecnico-amministrative  di  accertamento,
quando  occorra provvedersi del collaudo statico ai sensi della legge
n.  1086  del  1971,  quando  con  l'intervento  alla  visita  e   la
sottoscrizione  del  certificato di collaudo l'Osservatorio prende in
consegna  l'opera  ed  in  ogni  altro  caso  in  cui  sia  ravvisata
l'opportunita'  di sottoporre i lavori alla collaudazione. Allo scopo
di accelerare al  massimo  gli  adempimenti  relativi  potra'  essere
effettuata  la  nomina  del collaudatore in corso d'opera. In tutti i
casi il certificato di regolare esecuzione  deve  essere  emesso  non
oltre  tre  mesi  dalla  data di ultimazione dei lavori. Il limite di
spesa si intende sempre riferito al costo definitivo dei  lavori,  la
netto del ribasso d'asta.
                             Articolo 67
                              Cauzione
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare
idonee cauzioni.
2. Il Consiglio Direttivo puo' deliberare di rinunciare alla cauzione
qualora  la  ditta  contraente  sia  di notoria solidita' ed offra un
miglioramento del prezzo.
                             Articolo 68
                              Penalita'
1. Nel contratto devono essere previste le penalita' per inadempienza
o ritardo nell'esecuzione.
                             Articolo 69
                          Revisione prezzi
1.  La  revisione  dei  prezzi  contrattuali  e'  ammessa  nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti in materia per  l'Amministrazione
dello Stato.
                             Articolo 70
                 Condizioni e clausole contrattuali
1.  I  contratti  devono  di regola avere termini e durata certi. Per
quelli i cui oneri gravano sulla  parte  corrente  del  bilancio,  la
durata  non  puo'  superare  i  nove  anni,  salvo diversa e motivata
deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. I contratti di lavori o di forniture riguardanti un unico  oggetto
non  possono  essere  frazionati  in piu' lotti se non per ragioni da
indicare nella deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. I contratti stipulati con societa'  commerciali  devono  contenere
l'indicazione    del    rappresentante    legale    della   societa'.
L'accertamento della  capacita'  dello  stipulante  ad  impegnare  la
societa',  come  pure  il riconoscimento della facolta' delle persone
che nei contratti vengono designate a riscuotere, e' fatto  da  colui
che stipula per l'Osservatorio a norma dell'art. 63.
4.  Sono  ammessi  i  pagamenti  in acconto in ragione delle parti di
opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. Sono
altresi'   ammessi   pagamenti   all'ordine   quando   cio'   risulti
particolarmente  vantaggioso  per  l'Amministrazione o lo richieda la
natura del contratto o della prestazione.
                             Articolo 71
                          Spese in economia
1. Le spese in economia possono essere effettuate, nei  limiti  degli
stanziamenti  di  bilancio, per qualsiasi tipologia, ad esclusione di
quanto previsto al precedente art. 7, sino ad un importo  massimo  di
lire 60 milioni ciascuna.
2.  L'ufficio  del  progetto  del  Telescopio  Nazionale "Galileo" e'
autorizzato ad effettuare  direttamente  le  spese  in  economia  nei
limiti stabiliti dall'art. 84.
3.  Per  ciascuna  spesa  in  economia superiore a lire 30 milioni e'
necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.
4. Le spese  in  economia  sono  effettuate  previa  acquisizione  di
apposito preventivo dell'impresa o ditta interpellata.
5.  Per  interventi  di  manutenzione  e  di  riparazione qualora gli
importi di spesa non siano superiori a lire 5  milioni  i  preventivi
possono  essere sostituiti da valutazioni tecnico-economiche espresse
dai responsabili degli uffici competenti.
6. Per importi di spesa non superiori  a  lire  10  milioni  si  puo'
prescindere  da  preventivi  o  da valutazioni tecnico-economiche per
lavori o manutenzioni sia ordinarie che straordinarie che  richiedano
interventi indifferibili, motivati da necessita' ed urgenza.
                             Articolo 72
                  Esecuzione dei lavori in economia
1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
a)  in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri
   o appositamente noleggiati e con personale dell'Osservatorio;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese  o
   a  persone  di nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione di
   preventivi o progetti contenenti le condizioni di  esecuzione  dei
   lavori  e  i  relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite
   dall'Amministrazione;
c)  con sistema misto, cioe' parte in amministrazione diretta e parte
   a cottimo fiduciario.
                             Articolo 73
   Contratti e convenzioni di ricerca e consulenze per conto terzi
1. Con apposito regolamento  approvato  dal  Consiglio  Direttivo  in
applicazione  della  vigente  normativa  nazionale  vengono  previsti
schemi contrattuali per le convenzioni ed  i  contratti  relativi  ad
attivita'   di   ricerca,   consulenza  e  prestazioni  commissionate
all'Osservatorio da Enti pubblici e da privati.
2. Le convenzioni ed i contratti conformi agli schemi di cui al comma
1 possono essere stipulati dal Direttore, con successiva ratifica  da
parte del Consiglio direttivo.
3.  Qualora si intenda derogare ai suddetti schemi, per la stipula di
tali  convenzioni  e  contratti  e'  necessaria  l'approvazione   del
Consiglio Direttivo.
                             Articolo 74
                       Prestazioni a pagamento
1.  tutte  le  prestazioni per conto terzi devono essere effettuate a
titolo oneroso e le relative  tariffe  devono  essere  approvate  dal
Consiglio   Direttivo,   su   proposta   del   Direttore,  sentiti  i
responsabili degli uffici o servizi interessati.
2. I  pagamenti  effettuati  dai  terzi  sono  annotati  su  apposito
bollettario.  La  bolletta  ha  valore  e  caratteristica  di fattura
commerciale sottoscritta dal Direttore o da un suo incaricato  ed  e'
soggetta  a  regime fiscale suo proprio. I bollettari sono rilasciati
con numerazione annuale progressiva  ed  indicazione  del  numero  di
fogli   e  vanno  preventivamente  vidimati  dal  responsabile  della
Ragioneria o da un suo delegato.
3. Ogni bolletta  ha  un  originale,  da  rilasciare  all'utente  del
servizio, una copia che resta fissa al bollettario, una seconda copia
da  trasmettere  all'ufficio di Ragioneria per la contabilizzazione e
la riscossione della reversale.
4. L'incaricato della riscossione provvede a versare entro il termine
massimo di 30  giorni  l'importo  all'istituto  di  credito  cassiere
dell'Osservatorio.  In  detta  ipotesi,  l'Istituto cassiere non puo'
ricusare l'esazione delle somme senza la preventiva  emissione  della
reversale.
5.  I proventi derivanti dalle prestazioni a pagamento sono ripartiti
secondo  un  regolamento  approvato  dal  Consiglio   Direttivo,   in
applicazione della vigente normativa nazionale.
                             TITOLO VIII
                         FUNZIONARI DELEGATI
                             Articolo 75
             Erogazione di spese su aperture di credito
1. Le somme assegnate da parte del Ministero dell'Universita' e della
Ricerca  Scientifica e Tecnologica all'Osservatorio mediante aperture
di credito sono gestite e rendicontate secondo la  normativa  vigente
in materia di contabilita' generale dello Stato.
2.   Il  Direttore  dell'Osservatorio,  nella  veste  di  funzionario
delegato, dispone i pagamenti a favore  degli  aventi  diritto  sulle
aperture  di  credito  mediante  emissione  di  ordini,  firmati  dal
Direttore medesimo e dal responsabile amministrativo del  servizio  o
da coloro che legittimamente li sostituiscono.
3.  La  contabilita'  delle aperture di credito e' distinta da quella
della gestione del bilancio dell'Osservatorio.
                              TITOLO IX
                 REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
                             Articolo 76
                         Revisione dei conti
1. Presso l'Osservatorio e'  istituito,  con  decreto  del  Ministero
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica,  un
Collegio dei Revisori   dei Conti in conformita'  a  quanto  disposto
dall'art. 7 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163.
                              TITOLO X
        GESTIONE TRANSITORIA DEL PROGETTO NAZIONALE "GALILEO"
                             Articolo 77
                       Direttore del Progetto
1.  Il direttore del Progetto, nominato dal Consiglio per le Ricerche
Astronomiche,  e'  responsabile  della  gestione   amministrativa   e
contabile del Progetto stesso.
2.  Il  Direttore  del  Progetto  provvede  all'ordinazione di quanto
occorre al  funzionamento  del  Progetto  e  a  tutte  le  necessita'
connesse all'attivita' svolta nell'ambito del Progetto stesso, con le
modalita' indicate negli articoli seguenti.
3.  Il  Direttore  del  Progetto  e'  consegnatario  dei  beni mobili
acquistati con i fondi finalizzati alla realizzazione   del  Progetto
stesso.
4.  Il  Direttore  del  Progetto  e'  altresi' consegnatario dei beni
immobili acquistati con i fondi finalizzati  alla  realizzazione  del
Progetto  stesso,  ha  la  sorveglianza  sugli stessi e ne dispone la
corretta ed appropriata utilizzazione ai fini istituzionali.
5. Il Consiglio Direttivo dell'osservatorio designa, su proposta  del
Direttore  del Progetto, la persona incaricata di sostituirlo in caso
di assenza o temporaneo impedimento.
                             Articolo 78
                      Disponibilita' dei fondi
1. Il Progetto dispone dei fondi assegnati allo scopo dal MURST.
2. I predetti fondi, contabilizzati nel  bilancio  dell'Osservatorio,
sono   gestiti  dall'amministrazione  dell'Osservatorio  in  apposita
partita contabile intestata al Progetto.
3. Le spese su tali fondi possono  essere  pagate  nei  limiti  degli
importi    accertati,    qualora    la    disponibilita'   di   cassa
dell'Osservatorio lo consenta.
4. Il Progetto non potra'  ricevere  fondi  se  non  per  il  tramite
dell'amministrazione  dell'Osservatorio  e con le modalita' di cui al
presente articolo.
                             Articolo 79
                                Spese
1. Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli puo'
essere posta a carico di disponibilita'  diverse  da  quelle  di  cui
all'articolo precedente.
2.   Il   Consiglio   Direttivo   determina   l'eventuale  quota  del
finanziamento  finalizzato  al  Progetto  da  destinare  alle   spese
generali di funzionamento dell'Osservatorio.
3. E' fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad
eccezione di quanto previsto dagli artt. 7, 11 e 12, e delle missioni
dei  singoli componenti l'Ufficio del Progetto sulla base di apposita
regolamentazione.
4. Possono essere poste a carico dei fondi del Progetto le  spese  di
cui agli artt. 8 e 9.
                             Articolo 80
                          Impegni di spesa
1.  Il  Direttore  del  Progetto  o  la persona che legittimamente lo
sostituisce puo' disporre direttamente spese fino al limite  di  lire
30 milioni ciascuna.
2.  Per  spese  che  eccedano  il  predetto  limite  e' necessaria la
preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
3. E' fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa per  il
medesimo oggetto.
                             Articolo 81
                           Fondo economale
1.  Il  Direttore  del  Progetto,  o la persona che legittimamente lo
sostituisce, provvede al pagamento delle piccole  spese  in  contanti
con    l'apposito    fondo    cassa,    a    tal    fine   anticipato
dall'amministrazione dell'Osservatorio, nell'importo massimo di  Lit.
10  milioni,  reintegrabile  durante l'esercizio previa presentazione
del rendiconto delle spese gia' sostenute.
2. Per le spese che singolarmente  non  eccedono  lire  centomila  lo
scontrino   fiscale   puo'  sostituire  la  fattura  quale  documento
giustificativo della spesa purche' vi appaia la  natura  della  spesa
stessa.
3. Per la gestione del fondo economale per le piccole spese l'Ufficio
del   Progetto  tiene  apposito  registro  numerato  e  vidimato  dal
responsabile della Ragioneria o da un suo delegato. In tale  registro
devono essere annotati sia gli incassi effettuati a seguito di ordine
di  pagamento  a  favore  del  Direttore  del  Progetto, sia le spese
effettuate.
4. Il fondo di  cui  al  primo  comma  puo'  essere  gestito  tramite
apposito   conto  corrente  bancario,  intestato  al  titolare  della
funzione di Direttore del Progetto, presso  l'Istituto  cassiere  e/o
presso  un  Istituto bancario nello stato estero in cui il Telescopio
Nazionale "Galileo" sara' realizzato.
                             Articolo 82
                         Registri contabili
1. L'Ufficio del Progetto puo' tenere apposito registro degli impegni
di spesa, preventivamente numerato e vidimato dal responsabile  della
Ragioneria o da un suo delegato.
2.  Al  termine dell'esercizio, o quando ne venga fatta richiesta, il
registro e' ritrasmesso  al  responsabile  della  Ragioneria  per  il
riscontro contabile e per la determinazione dei residui passivi.
                             Articolo 83
                         Documenti di spesa
1.  Tutti  di  documenti  di  spesa sono annotati nel registro di cui
all'art. 82 in corrispondenza  dei rispettivi impegni.
2. I documenti sono vistati dal Direttore del Progetto o  da  un  suo
delegato  ai fini dell'attestazione della regolarita' della fornitura
o del servizio, della rispondenza dell'ordinazione, della regolarita'
dell'esecuzione e dell'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
regolamento.
3.  Ad  ogni  documento  relativo  a spese di acquisto di beni mobili
inventariabili ai sensi dell'art. 49 deve essere allegato il buono di
carico dell'inventario, firmato dal Direttore del Progetto  o  da  un
suo  delegato;  puo' prescindersi dalla contestualita' della predetta
allegazione nei casi di abbonamento a  periodici  o  altro  materiale
bibliografico.
                             Articolo 84
                          Spese in economia
1.  Le  spese in economia sono disposte dal Direttore del Progetto in
conformita'  alle   previsioni   dell'art.   71,   fatte   salve   le
autorizzazioni di cui all'art. 80.
                             Articolo 85
                         Avanzi di gestione
1.   Le   somme   non   impegnate  al  termine  dell'esercizio  sulle
disponibilita' dei fondi per il Progetto  costituiscono  economie  di
gestione.
2.  Le  predette somme saranno riassegnate al Progetto nell'esercizio
successivo.
            TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                             Articolo 86
   Responsabilita' amministrativo-contabile ed obbligo di denunzia
1. I responsabili degli uffici, dei servizi, delle biblioteche  e  di
ogni  altra  struttura  hanno l'obbligo di denunziare per iscritto al
Direttore i fatti di cui sono  venuti  a  conoscenza  direttamente  o
mediante rapporto, che diano luogo a responsabilita' amministrativa o
contabile di carattere patrimoniale.
2.  La denunzia scritta, da trasmettere, con relazione del Direttore,
alla Procura generale della Corte dei Conti, dovra'  contenere  tutti
gli  elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per
la determinazione dei danni.
3. Se il fatto e' imputabile al Direttore, la denunzia e'  fatta  dal
Consiglio Direttivo.
                             Articolo 87
                       Revisione degli importi
1.  Tutti  gli importi citati nel presente regolamento possono essere
adeguati con deliberazione del Consiglio Direttivo.
                             Articolo 88
                         Esclusione dell'IVA
1. Tutti gli importi indicati negli articoli del presente regolamento
si intendono al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto.
                             Articolo 89
                       Anticipazioni di cassa
1. Qualora la disponibilita'  di  cassa  lo  consenta,  con  motivata
deliberazione  del  Consiglio  Direttivo,  e'  consentito  effettuare
anticipazioni di cassa per tutte le  spese  che  devono,  per  legge,
gravare  sulle contabilita' speciali aperte presso la Banca d'Italia,
quando si verifichino ritardi nelle disponibilita' degli importi e ne
possa derivare danno all'Osservatorio.
2. L'importo sara' fatto gravare tra le partite di giro del bilancio.
                             Articolo 90
                   Rapporti contrattuali in corso
1.  I rapporti contrattuali in atto e le gare in corso di svolgimento
restano regolati dalle norme gia' vigenti all'atto della stipulazione
dei contratti o della indizione delle gare.
                             Articolo 91
                              Modifiche
1. Il regolamento puo' essere modificato con delibera  del  Consiglio
Direttivo  da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui
all'art. 6, commi 9 e 10 e all'art. 8, comma 4 della Legge  9  Maggio
1989, n. 168.
                             Articolo 92
              Entrata in vigore e abrogazione di norme
1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore con l'emanazione del
relativo decreto del Direttore, previa osservanza delle procedure  di
cui  all'art.  6,  commi  9 e 10 e dell'art. 8, comma 4 della Legge 9
Maggio 1989, n. 168.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento  cessano
di  avere  effetto per l'Osservatorio di Padova il D.P.R. 4.8.1986 n.
1104  e le norme dell'ordinamento contabile dello Stato, comprese  le
disposizioni  regolamentari o ministeriali che siano in contrasto con
il presente regolamento.
                                                             ALLEGATI



     ---->   Vedere Allegati da Pag. 45 a Pag. 62 del S.O.   <----




                                                           ALLEGATO H
 ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA
   Ciascun capitolo deve essere contrassegnato da un numero di codice
a cinque cifre cosi' costituito:
   la prima cifra deve indicare il numero del titolo;
   la seconda e la terza cifra il numero della categoria;
   la quarta e quinta cifra il numero del capitolo.
   Per  lo  schema  esemplificativo,  sulla   base   peraltro   della
classificazione   di  cui  al  precedente  allegato  A,  puo'  essere
confrontato  l'allegato  D  al  regolamento  di   amministrazione   e
contabilita'  degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1979, n. 696 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  18
del 19 gennaio 1980).