(all. 1 - art. 1)
                              ALLEGATO
1.            DEFINIZIONI
              Ai fini del presente decreto si intende per:
1.1.          Tipo di veicolo per quando riguarda la frenatura:
              i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro
              per quanto riguarda, in particolare, i punti seguenti:
1.1.1.            categoria di veicolo, quale definita all'articolo 1
              della direttiva;
1.1.2.        massa massima, quale definita al punto 1.13;
1.1.3.        ripartizione della massa sugli assi;
1.1.4.        velocita' massima per costruzione;
1.1.5.        dispositivo di frenatura di tipo differente;
1.1.6.        numero e disposizione degli assi;
1.1.7.        tipo di motore;
1.1.8.        numero dei rapporti e loro demoltiplicazione totale;
1.1.8.a.      rapporti di demoltiplicazione finali;
1.1.9.        dimensione dei pneumatici.
1.2.          Dispositivo di frenatura:
              il complesso degli organi, tranne il motore, che  hanno
              la  funzione  di diminuire o annullare progressivamente
              la  velocita'  di  un  veicolo  in  marcia,  oppure  di
              mantenerlo   immobile  se  esso  e'  gia'  fermo.  Tali
              funzioni  sono   specificate   al   punto   2.1.2.   Il
              dispositivo  di  frenatura  e'  costituito dal comando,
              dalla trasmissione e dal freno propriamente detto.
1.3.          Comando:
              l'organo  direttamente  azionato  dal  conducente   per
              fornire  alla  trasmissione  l'energia  necessaria alla
              frenatura oppure per controllarla.  Tale  energia  puo'
              essere  costituita dalla forza muscolare del conducente
              o provenire da un'altra sorgente di energia controllata
              dal conducente, oppure da una  combinazione  di  questi
              diversi tipi di energia.
1.4.          Trasmissione:
              il  complesso  degli elementi inseriti tra il comando e
              il freno, e che li collega  funzionalmente.  Quando  la
              frenatura  e' realizzata o assistita da una sorgente di
              energia indipendente dal conducente, ma controllata  da
              quest'ultimo,  anche  la  riserva  di  energia  che  il
              dispositivo comporta fa parte della trasmissione.
1.5.          Freno:
              gli organi del dispositivo di frenatura  nel  quale  si
              sviluppano  le  forze  che  si  oppongono  al  moto del
              veicolo.
1.6.          Dispositivi di frenatura di tipo differente:
              dispositivi che differiscono sostanzialmente  fra  loro
              per quanto riguarda, in particolare, i punti seguenti:
1.6.1.          dispositivi i cui elementi presentano caratteristiche
              diverse;
1.6.2.         dispositivi che presentano le caratteristiche  diverse
              nei  materiali utilizzati per un elemento qualsiasi o i
              cui elementi sono di forma o di grandezza diversa;
1.6.3.              dispositivo i cui elementi sono combinati in modo
              diverso.
1.7.          Elemento(i) del dispositivo di frenatura:
              uno  o  piu'  componenti  isolati  il   cui   complesso
              costituisce il dispositivo di frenatura.
1.8.          Sistema di frenatura combinato:
1.8.1.           nel caso dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli
              senza carrozzino, un sistema che consente ad almeno due
              freni che agiscono su ruote diverse di essere  azionati
              contemporaneamente azionando su un unico comando;
1.8.2.          nel caso di ciclomotori a tre ruote e di tricicli, un
              dispositivo di frenatura che agisce su tutte le ruote;
1.8.3.        nel caso di motocicli con carrozzino, un dispositivo di
              frenatura che agisce almeno  sulla  ruota  anteriore  e
              sulla  ruota  posteriore.  Un  dispositivo  che  agisca
              simultaneamente sulla ruota posteriore  e  sulla  ruota
              del  carrozzino  e'  quindi  considerato  come un freno
              posteriore.
1.9.          Frenatura moderabile:
              una frenatura durante la quale, all'interno  del  campo
              di   funzionamento  normale  del  dispositivo,  sia  al
              momento dell'applicazione che durante il disinserimento
              dei freni:
1.9.1.           il conducente possa, in ogni  momento,  aumentare  o
              ridurre la forza di frenatura agendo sul comando;
1.9.2.                la  forza  di frenatura vari nello stesso senso
              dell'azione sul  comando  (funzioni  aventi  lo  stesso
              senso), e
1.9.3.               sia possibile procedere senza difficolta' ad una
              regolazione  sufficientemente  esatta  della  forza  di
              frenatura.
1.10.         Velocita' massima per costruzione:
              la  velocita' che il veicolo non puo' superare in piano
              e senza influenze esterne fortuite, tenendo conto delle
              eventuali   limitazioni   specifiche    imposte    alla
              progettazione ed alla costruzione del veicolo.
1.11.         Veicolo carico:
              salvo  particolare precisazione, il veicolo caricato in
              modo da raggiungere la sua "massa massima".
1.12.         Veicolo a vuoto:
              unicamente il veicolo quale e' presentato per le prove,
              con  il  conducente  e  tutto   il   materiale   o   la
              strumentazione necessaria per le prove.
1.13.         Massa massima:
              la  massa  massima  tecnicamente ammissibile dichiarata
              dal costruttore (detta massa puo' essere superiore alla
              massa    massima    autorizzata    dall'amministrazione
              nazionale).
1.14.         Freno(i) bagnato(i):
              uno  o  piu'  freni  che  hanno  subito  il trattamento
              descritto al punto 1.3 dell'appendice 1.
2.            PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO COSTRUZIONE E AL MONTAGGIO
2.1.          Considerazioni generali
2.1.1.        Dipositivo di frenatura
2.1.1.1.          Il dispositivo di frenatura deve essere progettato,
              costruito e montato in modo che, in condizioni  normali
              d'impiego  e  malgrado  le  vibrazioni  cui puo' essere
              sottoposto,   il   veicolo   possa   rispondere    alle
              prescrizioni del presente allegato.
2.1.1.2.      In particolare, il dispositivo di frenatura deve essere
              progettato,  costruito  e  montato in modo da resistere
              agli agenti di corrosione e di  invecchiamento  cui  e'
              esposto.
2.1.2.        Funzioni del dispositivo di frenatura
              Il  dispositivo  di  frenatura,  definito al punto 1.2,
              deve adempiere alle funzioni seguenti:
2.1.2.1.      Frenatura di servizio
              La frenatura di servizio deve consentire di controllare
              il movimento  del  veicolo  e  di  arrestarlo  in  modo
              sicuro,   rapido   ed   efficace,  qualunque  siano  le
              condizioni di velocita' e di carico e qualunque sia  la
              pendenza   ascendente  o  discendente  sulla  quale  il
              veicolo si trova. La sua azione deve essere moderabile.
              Il conducente deve poter ottenere questa frenatura  dal
              proprio   posto   di   guida  senza  togliere  le  mani
              dall'organo di direzione.
2.1.2.2.      Frenatura di soccorso (ove applicabile)
              La frenatura di soccorso deve consentire  di  arrestare
              il  veicolo  entro  uno  spazio  ragionevole in caso di
              disfunzione nel sistema di frenatura  di  servizio.  La
              sua  azione  deve essere moderabile. Il conducente deve
              poterla ottenere dal suo posto di guida  mantenendo  il
              controllo dell'organo di direzione almeno con una mano.
              Ai  fini della presente prescrizione e' ammesso che non
              possa prodursi piu'  di  un  guasto  alla  volta  nella
              frenatura di servizio.
2.1.2.3.      Frenatura di stazionamento (se montata)
              La   frenatura  di  stazionamento  deve  consentire  di
              mantenere  il  veicolo   immobile   su   una   pendenza
              ascendente   o   discendente,   anche  in  assenza  del
              conducente, poiche' in questo caso gli elementi  attivi
              vengono  mantenuti  in  posizione  di bloccaggio con un
              dispositivo   ad   azione   puramente   meccanica.   Il
              conducente deve poter ottenere questa frenatura dal suo
              posto di guida.
2.2.          Caratteristiche dei dispositivi di frenatura
2.2.1.              Tutti i ciclomotori a due ruote o motocicli senza
              carrozzino devono essere dotati di due  dispositivi  di
              frenatura  di  servizio,  con  comandi  e  trasmissioni
              indipendenti, l'uno agente almeno sulla ruota anteriore
              e l'altro almeno sulla ruota posteriore.
2.2.1.1.     I due dispositivi di frenatura di servizio possono avere
              un freno comune nel caso in cui un  guasto  ad  uno  di
              essi  non  incida  sull'efficienza  dell'altro.  Alcune
              parti, come il freno propriamente detto, i cilindri dei
              freni ed i loro pistoni (ad eccezione dei  giunti),  le
              aste  di spinta ed i complessi leva/camme dei freni non
              sono considerati come eventualmente soggetti a pericolo
              di  rottura,  purche' tali parti siano sufficientemente
              dimensionate,    facilmente    accessibili    per    la
              manutenzione  e  presentino sufficienti caratteristiche
              di sicurezza.
2.2.1.2.      Non e' obbligatorio un freno di stazionamento.
2.2.2.         Tutti i motocicli con carrozzino devono essere  muniti
              dei  dispositivi  di frenatura che sarebbero prescritti
              qualora fossero senza carrozzino; se in occasione delle
              prove  del   veicolo   con   carrozzino   le   suddette
              prescrizioni   consentono   di   ottenere  l'efficienza
              richiesta, non e' prescritto un freno sulla  ruota  del
              carrozzino;  non  e'  obbligatorio  un  dispositivo  di
              frenatura di stazionamento.
2.2.3.        Tutti i ciclomotori a tre ruote devono essere muniti:
2.2.3.1.     di due dispositivi indipendenti di frenatura di servizio
              che azionino simultaneamente i freni su tutte le ruote,
              oppure
2.2.3.2.      di un dispositivo di frenatura di servizio che azioni i
              freni  su  tutte  le  ruote  e  di  un  dispositivo  di
              frenatura  di  soccorso  che  puo'  essere  il freno di
              stazionamento.
2.2.3.3.       Inoltre, tutti i tricicli devono essere dotati  di  un
              dispositivo  di  frenatura  di stazionamento che agisca
              sulla o sulle ruote di almeno un asse.  Il  dispositivo
              di  frenatura di stazionamento, che puo' costituire uno
              dei due dispositivi  di  cui  al  punto  2.2.3.1,  deve
              essere   indipendente   dal   dispositivo   che  agisce
              sull'altro o sugli altri assi.
2.2.4.        Tuti i tricicli devono essere muniti:
2.2.4.1.       di un pedale di frenatura di servizio  che  agisca  su
              tutte  le  ruote  e  di  un dispositivo di frenatura di
              emergenza che puo' essere il dispositivo  di  frenatura
              di stazionamento e
2.2.4.2.          di un dispositivo di frenatura di stazionamento che
              agisca sulle ruote di almeno un asse.  Il  comando  del
              dispositivo  di  frenatura di stazionamento deve essere
              indipendente dal comando del dispositivo  di  frenatura
              di servizio.
2.2.5.        I dispositivi di frenatura devono agire su superfici di
              frenatura  fissate  in  permanenza  alle  ruote in modo
              rigido o mediante pezzi non soggetti a guasti.
2.2.6.       Le parti di tutti i dispositivi di frenatura montate sui
              veicoli devono essere fissate solidamente onde  evitare
              qualsiasi  guasto  al  dispositivo  di  frenatura nella
              normale utilizzazione.
2.2.7.       I dispositivi di frenatura devono funzionare liberamente
              qualora siano lubrificati e regolati correttamente.
2.2.7.1.          L'usura dei  freni  deve  poter  essere  facilmente
              compensata  mediante  regolazione manuale o automatica.
              Deve  essere  possibile  regolare  i  freni  sino  alla
              sostituzione    delle    guarnizioni    senza   nuocere
              all'efficienza della frenatura.
2.2.7.2.     Il comando e gli elementi della trasmissione e dei freni
              devono  avere una riserva di corsa tale che, in caso di
              riscaldamento dei freni o  di  un'usura  massima  delle
              guarnizioni,    l'efficienza    della   frenatura   sia
              assicurata  senza  necessita'  di   una   registrazione
              immediata.
2.2.7.3.            Se  correttamente  registrati,  gli  elementi del
              dispositivo di frenatura non devono venire a  contatto,
              quando  siano  azionati,  con altre parti che non siano
              quelle previste.
2.2.8.          Nel caso di dispositivi di frenatura  a  trasmissione
              idraulica,  il  recipiente  contenente  il  liquido del
              freno deve essere progettato e  costruito  in  modo  da
              consentire  un  facile  controllo  del  livello di tale
              liquido.
              Questa disposizione non e' applicabile  ai  ciclomotori
              la  cui  velocita'  massima  e' inferiore o uguale a 25
              km/h.
                             Appendice 1
                  Prove e prestazioni di frenatura
1.            PROVE DI FRENATURA
1.1.          Considerazioni generali
1.1.1.        L'efficienza prescritta per i dispositivi di  frenatura
              si basa sulla distanza di frenatura. L'efficienza di un
              dispositivo  di  frenatura e' misurata sia in base allo
              spazio  di  frenatura  in  funzione   della   velocita'
              iniziale,  sia  in  funzione  del tempo di risposta del
              dispositivo e della decelerazione media.
1.1.2.           La distanza di frenatura e' lo  spazio  coperto  dal
              veicolo  dal  momento  in cui il conducente comincia ad
              agire sul comando sino al momento in cui il veicolo  si
              ferma;  la  velocita'  iniziale  e'  la  velocita'  nel
              momento in cui il  conducente  comincia  ad  agire  sul
              comando  del dispositivo. Nelle formule indicate qui di
              seguito per misurare l'efficienza dei freni, i  simboli
              hanno i seguenti significati:
              V = velocita' iniziale espressa in km/h.
              S = distanza di frenatura espressa in metri.
1.1.3.             Per l'omologazione, l'efficienza di frenatura deve
              essere misurata all'atto delle prove su strada;  queste
              prove   devono   essere   effettuate   nelle   seguenti
              condizioni:
1.1.3.1.          la massa del  veicolo  deve  essere  conforme  alle
              prescrizioni  fissate  per ciascun tipo di prova e deve
              essere indicata nel verbale di prova;
1.1.3.2.      le prove devono essere effettuate alla velocita' e  con
              le  modalita'  prescritte per ciascun tipo di prova; se
              la velocita' massima del veicolo non e'  conforme  alla
              velocita'  prescritta,  le  prove sono eseguite in base
              alle altre modalita' speciali previste;
1.1.3.3.        l'efficienza prescritta deve  essere  ottenuta  senza
              bloccaggio  della  ruota  o  delle  ruote, senza che il
              veicolo devii  dalla  traiettoria  e  senza  vibrazioni
              anormali;
1.1.3.4.     durante le prove, la forza da esercitare sul comando per
              ottenere  l'efficienza  prescritta non deve superare il
              valore massimo fissato per la categoria del veicolo.
1.1.4.        Condizioni di prova
1.1.4.1.      Le prove del freno di servizio devono essere effettuate
              nelle seguenti condizioni:
1.1.4.1.1.      all'inizio della prova o  della  serie  di  prove,  i
              pneumatici   devono  essere  freddi  e  alla  pressione
              prescritta per il carico effettivamente gravante  sulle
              ruote in condizioni statiche;
1.1.4.1.2.    per le prove con veicolo carico, le masse devono essere
              ripartite  sul  veicolo conformemente alle prescrizioni
              del costruttore;
1.1.4.1.3.     per tutte le prove di tipo 0, i  freni  devono  essere
              freddi;   un   freno   e'   considerato  freddo  se  la
              temperatura del disco o  dell'esterno  del  tamburo  e'
              inferiore a 100 (gradi centigradi) C;
1.1.4.1.4.        il  conducente  deve  essere  seduto sulla sella in
              posizione normale per tutta la durata della prova;
1.1.4.1.5.     la superficie di prova deve essere piana,  asciutta  e
              presentare buone condizioni di aderenza;
1.1.4.1.6.        le  prove devono essere effettuate in condizioni di
              vento tali da non influenzare i risultati.
1.2.          Prova di tipo 0 (frenatura di servizio)
1.2.1.        Considerazioni generali
1.2.1.1.        Le prescrizioni relative all'efficacia del  freno  di
              servizio  devono  essere  quelle  previste per ciascuna
              categoria di veicolo.
1.2.2.        Prova di tipo 0 con motore disinnestato
1.2.2.1.      La prova deve essere effettuata alla velocita' indicata
              per la categoria alla quale appartiene il  veicolo;  e'
              ammessa una certa tolleranza per i valori prescritti.
              Nei  casi  di veicoli sui quali i due freni di servizio
              possono essere azionati separatamente, i dispositivi di
              frenatura devono  essere  provati  separatamente.  Ogni
              dispositivo  di  frenatura  di  ciascuna  categoria  di
              veicolo deve raggiungere l'efficacia minima.
1.2.2.1.1.    Se il veicolo e' munito di un cambio a comando  manuale
              o di una trasmissione automatica con messa in folle, le
              prove  devono essere eseguite con cambio inoperante e/o
              con motore disaccoppiato  dalla  trasmissione  mediante
              disinnesto o con un altro mezzo.
1.2.2.1.2.        Se  il  veicolo  e'  dotato  di  un  altro  tipo di
              trasmissione  automatica,  le   prove   devono   essere
              effettuate con la procedura normale.
1.2.3.        Prova di tipo 0 con motore innestato per i motocicli ed
              i tricicli
1.2.3.1.       Le prove sono eseguite a vuoto ed a velocita' diversa,
              la piu' bassa delle quali deve essere pari al 30% della
              velocita' massima del  veicolo  e  la  piu'  alta  pari
              all'80%  della velocita' massima, senza peraltro super-
              are i 160 km/h. I valori di efficienza massima  nonche'
              il  comportamento  del veicolo devono essere misurati e
              registrati nel verbale di prova.
              Nel  caso  in  cui  due  dispositivi  di  frenatura  di
              servizio possono essere azionati  separatamente,  detti
              dispositivi  di frenatura devono essere provati insieme
              e simultaneamente a veicolo vuoto.
1.2.4.        Prova di tipo 0 con motore disinnestato e freni bagnati
1.2.4.1.       Questa prova (fatta salva la deroga di  cui  al  punto
              1.3.1   qui   appresso)   deve  essere  effettuata  sui
              ciclomotori e sui motocicli. La procedura di  prova  e'
              uguale  a  quella  della  prova  di  tipo  0 con motore
              disinnestato   con   l'aggiunta   delle    prescrizioni
              concernenti  l'aspersione con acqua dei freni descritte
              al punto 1.3.  della presente appendice.
1.3.           Prescrizioni speciali concernenti le prove  con  freni
              bagnati
1.3.1.            Freni protetti: se i freni sono del tipo classico a
              tamburo oppure del tipo interamente  protetto,  non  e'
              necessario  sottoporre  il  veicolo  a  questa serie di
              prove di tipo 0 dato che questi tipi di  freni  non  si
              bagnano in caso di normale utilizzazione.
1.3.2.             Le prove sui freni bagnati devono effettuate nelle
              stesse condizioni di  quelle  effettuate  con  i  freni
              asciutti.  Il  dispositivo di frenatura non deve subire
              alcuna   regolazione   ne'   alcuna   modifica   tranne
              l'installazione del materiale per l'aspersione di acqua
              sui freni.
1.3.3.         Durante ciascuna prova, ogni freno deve essere bagnato
              in modo continuo, nella misura di 15 1/h. Se una  ruota
              e'  munita  di  due  dischi  di  freno, ogni disco deve
              essere considerato come un unico freno.
1.3.4.           Per i dischi dei freni sprovvisti  di  protezione  o
              protetti   solo  parzialmente,  la  qualita'  di  acqua
              prescritta deve essere spruzzata sul disco in movimento
              in modo da distribuirsi in modo uniforme sulla o  sulle
              superfici di attrito disco con la o le placchette.
1.3.4.1.            Per  i  dischi dei freni totalmente sprovvisti di
              protezione, l'acqua deve essere spruzzata sulla o sulle
              superfici di frenatura del disco 45 gradi davanti  alla
              o alle placchette.
1.3.4.2.        Per i dischi dei freni protetti parzialmente, l'acqua
              deve essere spruzzata sulla o sulle superfici del disco
              45 gradi davanti al deflettore o al carter.
1.3.4.3.      L'acqua deve essere spruzzata sulla o  sulle  superfici
              di  frenatura  del  o  dei  dischi  a  getto  continuo,
              perpendicolarmente alla superficie del  disco  mediante
              prolunghe  a getto unico disposte all'altezza del primo
              terzo interno della superficie di attrito del disco con
              la o le placchette (vedi schema 1).
1.3.5.         Per i dischi dei freni completamente protetti, se  non
              si   possono   applicare  le  disposizioni  di  cui  al
              precedente punto 1.3.1, l'acqua deve  essere  spruzzata
              da  entrambe le parti del deflettore o del carter in un
              punto    secondo    modalita'    corrispondenti    alle
              prescrizioni   dei   punti  1.3.4.1  e  1.3.4.3,  della
              presente appendice. Se la prolunga si trova all'altezza
              di  una  fessura  di  ventilazione  o  di  un  foro  di
              controllo,  l'acqua  deve essere spruzzata un quarto di
              giro davanti alla suddetta apertura.
1.3.6.         Se nei casi di cui ai punti 1.3.3 e  1.3.4  non  fosse
              possibile   spruzzare   l'acqua  secondo  le  modalita'
              previste a causa della presenza di una parte fissa  del
              veicolo,  l'acqua deve essere spruzzata nel primo punto
              in cui e' possibile una proiezione ininterrotta,  anche
              se detto punto si trova a piu' di 45 gradi davanti alla
              o alle placchette.
1.3.7.              Per i freni a tamburo, se non sono applicabili le
              disposizioni del punto 1.3.1, la  quantita'  prescritta
              d'acqua  deve  essere  spruzzata  in  modo  uniforme da
              ciascun lato del dispositivo di frenatura (vale a  dire
              sulla   flangia   e  sul  tamburo  propriamente  detti)
              mediante una prolunga disposta  all'altezza  del  primo
              terzo del raggio del tamburo.
1.3.8.               Fatte salve le disposizioni del punto 1.3.7 e la
              prescrizione secondo la  quale  nessuna  prolunga  deve
              trovarsi  a meno di 15 gradi o di fronte ad una fessura
              di  ventilazione  o  di  un  foro  di  controllo  sulla
              flangia,  il sistema di aspersione di acqua sui tamburi
              dei  freni  deve  essere  disposto  in  modo  tale   da
              consentire   la  migliore  proiezione  ininterrotta  di
              acqua.
1.3.9.        Al fine di assicurare una corretta aspersione con acqua
              del  o  dei  freni,  il  veicolo  deve   essere   fatto
              funzionare   immediatamente  prima  dell''inizio  della
              serie di prove:
              -  quando  il  materiale  di  aspersione  funziona   in
                permanenza come prescritto nel presente allegato;
              - alla velocita' di prova prescritta;
              -  senza  far  funzionare il freno o i freni che devono
                essere sottoposti alla prova;
              - per una distanza di almeno 500 m sino al punto in cui
                deve essere effettuata la prova.
1.3.10.         Per quanto riguarda i freni su cerchio  di  cui  sono
              muniti  determinati  ciclomotori  a  velocita'  massima
              inferiore o uguale  a  25  Km/h,  l'acqua  deve  essere
              spruzzata  sul cerchio della ruota, come indicato nello
              schema 2.
                              Schema 1
          Metodo di aspersione con acqua per freni a disco




          ---->   Vedere Schema 1 a Pag. 14 del S.O.   <----




                              Schema 2
     Metodo di aspersione con acqua (freni a ganasce e a staffa)




          ---->   Vedere Schema 2 a Pag. 15 del S.O.   <----




1.4.          Prova di tipo I (prova della perdita di efficienza)
1.4.1.        Prescrizioni speciali
1.4.1.1.      Il freno di servizio dei motoveicoli e dei tricicli  e'
              sottoposto  ad  un  numero  di  frenate  successive,  a
              veicolo  carico,  secondo  le  modalita'  indicate  qui
              appresso.  Per  i  veicoli  dotati  di  un  sistema  di
              frenatura   combinato,   bastera'   sottoporre   questo
              dispositivo di frenatura di servizio alla prova di tipo
              I.
1.4.1.2.      La prova di tipo I e' effettuata in tre parti.
1.4.1.2.1.     Un'unica prova di tipo 0 secondo le  prescrizioni  dei
              punti 2.1.2 oppure 2.2.3.1 della presente appendice.
1.4.1.2.2.         Una  serie  di  10  frenate  ripetute,  effettuate
              conformemente alle prescrizioni  nel  punto  1.4.2  qui
              appresso.
1.4.1.2.3.        Un'unica prova di tipo 0, effettuata al piu' presto
              possibile dopo la fine della  prova  di  cui  al  punto
              1.4.1.2.2  e  comunque  entro  il minuto successivo, in
              condizioni uguali a  quelle  utilizzate  per  la  prova
              1.4.1.2.1  (in  particolare  esercitando  una forza sul
              comando per quanto possibile costante ed il cui  valore
              medio non sia superiore alla forza media effettivamente
              utilizzata in questa prova).
1.4.2.        Condizioni di prova
1.4.2.1.          Il veicolo ed il freno o i freni da sottoporre alla
              prova devono essere praticamente asciutti ed il freno o
              i freni devono essere freddi (minore o uguale 100 gradi
              centigradi C).
1.4.2.2.      La velocita' iniziale deve essere:
1.4.2.2.1.    per la prova del o dei freni anteriori,  la  meno  alta
              delle  due  velocita'  seguenti:  70%  della  velocita'
              massima del veicolo e 100 km/h;
1.4.2.2.2.    per la prova del o dei freni posteriori, la  meno  alta
              delle  due  velocita'  seguenti:  70%  della  velocita'
              massima del veicolo e 80 km/h;
1.4.2.2.3.    per la prova di un sistema di frenatura  combinato,  la
              meno  alta  delle  due  velocita'  seguenti:  70% della
              velocita' massima del veicolo e 100 km/h.
1.4.2.3.     La distanza tra l'inizio di una frenata e l'inizio della
              frenata successiva deve essere di 1 000 m.
1.4.2.4.      Il cambio e/o la frizione devono essere utilizzati  nel
              modo seguente:
1.4.2.4.1.        se il veicolo e' dotato di un cambio di velocita' a
              comando manuale  o di una trasmissione  automatica  con
              cambio  disinnestabile, deve essere innestato nel corso
              delle frenate il rapporto piu'  alto  che  consente  di
              raggiungere  la  velocita'  di  prova  iniziale.  Se la
              velocita' del veicolo scende  al  50%  della  velocita'
              iniziale di prova il motore deve essere disinnestato.
1.4.2.4.2.         Se  il  veicolo  e'  dotato  di  una  trasmissione
              completamente  automatica,   la   prova   deve   essere
              effettuata nelle condizioni normali di funzionamento di
              un   siffatto  dispositivo.  Per  l'avvicinamento  deve
              essere utilizzato il  rapporto  adatto  alla  velocita'
              iniziale di prova.
1.4.2.5.       Dopo ogni frenatura, il veicolo deve essere sottoposto
              immediatamente   ad   un'accelerazione   massima    per
              raggiungere  la velocita' iniziale di prova e mantenuto
              a  tale  velocita'  sino   all'inizio   della   frenata
              successiva.  All'occorrenza,  il  veicolo  puo'  essere
              voltato sulla pista di prova prima dell'accelerazione.
1.4.2.6.      La forza applicata sul comando deve essere regolata  in
              modo   da   mantenere   la   piu'   piccola  delle  due
              decelerazioni seguenti:
              una  decelerazione  media  di   3   m/s2,   oppure   la
              decelerazione  massima  che  puo'  essere  ottenuta con
              questo freno alla prima frenatura; detta forza deve re-
              stare  costante  per  tutte   le   frenate   successive
              prescritte al punto 1.4.1.2.2.
1.4.3.        Efficienza residua
1.4.3.1.      Al termine della prova di tipo I si misura l'efficienza
              residua  del  freno di servizio nelle stesse condizioni
              (in particolare esercitando una forza sul comando  piu'
              costante possibile e di valore medio non superiore alla
              forza  media  effettivamente  utilizzata) valide per la
              prova di tipo 0 con motore disinnestato  (sono  ammesse
              differenze di temperatura).
1.4.3.2.      La suddetta efficienza residua non deve essere:
1.4.3.2.1.    inferiore al 60% della decelerazione ottenuta nel corso
              della  prova  di tipo 0 se l'efficienza e' espressa con
              una decelerazione, oppure
1.4.3.2.2.     superiore alla distanza di arresto  calcolata  con  la
              seguente   formula   se  l'efficienza  e'  espressa  in
              distanza di arresto:
              S2 (inferiore o pari) 1,67  S1 - 0,67 aV
              dove
              S1 = distanza di arresto ottenuta nel corso della prova
                   di tipo 0
              S2 = distanza di arresto  registrata  nel  corso  della
                   prova di efficienza residua
              a = 0,1
              V = velocita' iniziale all'inizio della frenata secondo
                   la  definizione del punto 2.1.1 oppure 2.2.2 della
                   presente appendice.
2.            EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA
2.1.              Prescrizioni concernenti le prove dei veicoli i cui
              dispositivi di frenatura agiscono solo  sulla  o  sulle
              ruote dell'asse anteriore o dell'asse posteriore
2.1.1.        Velocita' di prova V = 40 km/h (1) per i ciclomotori
              Velocita' di prova V = 60 km/h (1) per i motocicli.
2.1.2.        Efficienza della frenatura a veicolo carico
2.1.2.1.            Per  la  prova  dell'efficienza residua di tipo I
              (motocicli) si devono registrare nel verbale di prova i
              valori  ottenuti  per  la  distanza  di  frenatura,  la
              decelerazione  media  sviluppata  e la forza esercitata
              sul comando.
2.1.2.2.      Frenatura unicamente con il freno anteriore

                        |                        |
   Categoria            |    Distanza di         |  Decelarazione
                        |    frenatura (S)       |  media sviluppata
                        |    (in metri)          |  corrispondente
                        |                        |  (in m/s2)
                        |                        |
                        |                        |
Ciclomotori a 2 ruote   | S (inferiore o pari)   |  3,4 (1)
                        |    0,1.V + V2/90       |
                        |                        |
Ciclomotori a 3 ruote   | S (inferiore o pari)   |  2,7 (2)
                        |    0,1.V + V2/70       |
                        |                        |
Motocicli senza         | S (inferiore o pari)   |  4,4 (2)
carrozzino              |    0,1.V + V2/115      |
                        |                        |
Motocicli con carrozzino| S (inferiore o pari)   |  3,6
                        |    0,1.V + V2/95       |
                        |                        |
                        |                        |

(1) Per i ciclomotori la cui velocita' massima e' inferiore o  uguale
    a 25 km/h ed aventi un cerchio inferiore o uguale a 45 mm (codice
    1,75),  detto  valore  e'  di  2,8 o S (inferiore o pari) 0,1 V +
    V2/73.    Qualora  non  fosse  possibile  raggiungere  il  valore
    sopraindicato  per  tutti  i  dispositivi di frenatura a causa di
    un'aderenza limitata, si dovra'  applicare  il  valore  4,0  m/S2
    effettuando   una   prova   a   veicolo   carico  ed  utilizzando
    simultaneamente entrambi i dispositivi di frenatura.
(2) Se non e' possibile ottenere questi valori relativi ad  un  unico
    dispositivo  di  frenatura a motivo di un'aderenza limitata, essi
    saranno sostituiti dai valori seguenti per una prova con  veicolo
    carico ed i due freni azionati contemporaneamente:
    - ciclomotori a 3 ruote:        4,4 m/s2;
    - motocicli senza carrozzino:   5,8 m/s2.


(1)  I ciclomotori la cui velocita' massima e' inferiore a 45 km/h ed
    i motocicli la cui velocita'  massima  e'  inferiore  a  67  km/h
    devono  essere  sottoposti alla prova ad una velocita' pari a 0,9
    Vmax.
2.1.2.3.      Frenatura unicamente con il freno posteriore

                        |                        |
   Categoria            |    Distanza di         |  Decelarazione
                        |    frenatura (S)       |  media sviluppata
                        |    (in metri)          |  corrispondente
                        |                        |  m/s2
                        |                        |
                        |                        |
Ciclomotori a 2 ruote   | S (inferiore o pari)   |  2,7
                        |    0,1.V + V2/90       |
                        |                        |
Ciclomotori a 3 ruote   | S (inferiore o pari)   |  2,7 (1)
                        |    0,1.V + V2/70       |
                        |                        |
Motocicli senza         | S (inferiore o pari)   |  2,9 (1)
carrozzino              |    0,1.V + V2/75       |
                        |                        |
Motocicli con carrozzino| S (inferiore o pari)   |  3,6
                        |    0,1.V + V2/95       |
                        |                        |
                        |                        |
(1) Se non e' possibile ottenere questi valori relativi ad  un  unico
    dispositivo  di  frenatura a motivo di un'aderenza limitata, essi
    saranno sostituiti dai valori seguenti per una prova con  veicolo
    carico ed i due freni azionati contemporaneamente:
    - ciclomotori a 3 ruote:        4,4 m/s2;
    - motocicli senza carrozzino:   5,8 m/s2.

2.1.3.        Efficienza della frenatura a vuoto
2.1.3.1.       Non e' obbligatorio procedere ad una prova con il solo
              conducente se si puo' dimostrare, cifre alla mano,  che
              la  ripartizione  delle  masse  tra  le ruote dotata di
              freni e' tale che ciascuno dei dispositivi di frenatura
              consente una decelarazione media sviluppata  di  almeno
              2,5 m/s2 oppure
              S (inferiore o pari) 0,1.V + V2/65
2.2.              Disposizioni relative alla prova dei veicoli di cui
              (almeno)  uno  dei  dispositivi  di  frenatura  e'   un
              dispositivo combinato
2.2.1.         Nella prova d'efficienza residua del tipo I (motocicli
              e tricicli) occorre indicare nel  verbale  di  prova  i
              valori   dell'efficienza   registrati   relativi   alla
              distanza  di  frenatura,   alla   decelerazione   media
              sviluppata ed alla forza esercitata sul comando.
2.2.2.        Velocita' di prova V = 40 km/h (1) per i ciclomotori
              Velocita'  di  prova  V = 60 km/h (1) per i motocicli e
              tricicli.
2.2.3.        Il veicolo deve essere sottoposto alla prova a vuoto  e
              sotto carico.
2.2.3.1.      Frenatura unicamente con il dispositivo combinato

                        |                        |
   Categoria            |    Distanza di         |  Decelarazione
                        |    frenatura (S)       |  media sviluppata
                        |    (in metri)          |  corrispondente
                        |                        |  m/s2
                        |                        |
                        |                        |
Ciclomotori             | S (inferiore o pari)   |  4,4
                        |    0,1.V + V2/115      |
                        |                        |
Motocicli senza         | S (inferiore o pari)   |  5,1
carrozzino              |    0,1.V + V2/132      |
                        |                        |
Motocicli con carrozzino| S (inferiore o pari)   |  5,4
                        |    0,1.V + V2/140      |
                        |                        |
Tricicli                | S (inferiore o pari)   |  5,0
                        |    0,1.V + V2/130      |
                        |                        |
                        |                        |

(1)  I ciclomotori la cui velocita' massima e' inferiore a 45 km/h ed
    i motocicli la cui velocita'  massima  e'  inferiore  a  67  km/h
    devono  essere  sottoposti alla prova ad una velocita' pari a 0,9
    Vmax.
2.2.3.2.       Frenatura con il secondo dispositivo di  frenatura  di
              servizio o con il dispositivo di frenatura di soccorso,
              per tutte le categorie
              La distanza di frenatura deve essere la seguente:
              S (inferiore o pari) 0,1.V + V2/65
              (vale  a dire una decelerazione media sviluppata di 2,5
              m/s2).
2.3.          Efficienza dell'eventuale freno di stazionamento
2.3.1.         Il freno di stazionamento, anche se combinato con  uno
              degli  altri  dispositivi di frenatura, deve permettere
              di immobilizzare il veicolo carico in una salita  o  su
              una discesa del 18%.
2.4.          Disposizioni relative ai comandi di frenatura
2.4.1.        Forza esercitata sui comandi del freno di servizio
              Comando manuale (inferiore o pari) 200 N.
              Comando  a pedale (inferiore o pari) 350 N (ciclomotori
              e motocicli).
              Comando a pedale (inferiore o pari) 500 (tricicli).
2.4.2.        Comando dell'eventuale freno di stazionamento
              Comando manuale (inferiore o pari) 400 N.
              Comando a pedale (inferiore o pari) 500 N.
2.4.3.       Per le leve dei freni a mano si suppone che la forza sia
              applicata a circa 50 mm dalle estremita' della leva.
2.5.          Valori di efficienza (minimi e massimi) da ottenere con
              freni bagnati
2.5.1.       Le decelerazioni medie ottenute con freni bagnati da 0,5
              a  1,0  secondi  dopo il loro azionamento devono essere
              pari almeno al 60% (1) di quelle ottenute con  i  freni
              asciutti  durante  lo  stesso periodo di tempo e quando
              sia applicata la stessa forza sul comando.
2.5.2.        La forza di comando utilizzata, applicata nel modo piu'
              rapido possibile,  deve  essere  equivalente  a  quella
              necessaria  per ottenere una decelerazione media di 2,5
              m/s2 con i freni asciutti.
2.5.3.        In nessun momento durante la prova con i freni  bagnati
              la  decelerazione  deve  superare  il  120%  di  quella
              ottenuta con i freni asciutti.

(1) Per i ciclomotori la cui velocita' massima e' inferiore o  uguale
    a 25 km/h, detto valore e' pari al 40%.
                             Appendice 2
  Prescrizioni applicabili ai ciclomotori a due ruote, ai motocicli
 senza carrozzino e ai tricicli muniti di dispositivi antibloccaggio
1.            CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1.           Lo scopo delle presenti disposizioni e' di definire le
              prestazioni minime richieste per i sistemi di frenatura
              muniti  di  dispositivo   antibloccaggio   montati   su
              ciclomotori a due ruote, su motocicli  senza carrozzino
              e  sui tricicli. Le presenti disposizioni non impongono
              l'obbligo   della   presenza    di    un    dispositivo
              antibloccaggio  sui  veicoli,  ma,  se tali dispositivi
              sono montati su un veicolo, essi devono  soddisfare  le
              prescrizioni della presente appendice.
1.2.            I dispositivi attualmente noti comprendono uno o piu'
              sensori, una o piu' centraline e uno o piu' modulatori.
              I  dispositivi  antibloccaggio  di  concezione  diversa
              saranno considerati quali dispositivi antibloccaggio ai
              sensi    della   presente   appendice   se   forniscono
              prestazioni  equivalenti  a  quelle  prescritte   dalla
              presente appendice.
2.            DEFINIZIONI
              Ai sensi della presente appendice si intende per:
2.1.          Dispositivo antibloccaggio
              un  elemento di un dispositivo di frenatura di servizio
              che regola automaticamente il grado di scorrimento, nel
              senso di rotazione della o delle ruote, di una  o  piu'
              ruote del veicolo durante la frenatura.
2.2.          Sensore
              un  componente  che ha la funzione di identificare e di
              trasmettere alla centralina le condizioni di  rotazione
              della  o delle ruote oppure le condizioni dinamiche del
              veicolo.
2.3.          Centralina
              il  componente  che  ha  la  funzione  di  valutare  le
              informazioni fornite dal o dai sensori e di trasmettere
              un comando al modulatore.
2.4.          Modulatore
              il  componente  che ha la funzione di modulare la forza
              frenante  conformemente  al  comando   ricevuto   dalla
              centralina.
3.            TIPO E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
3.1.            Ogni ruota controllata deve essere progettata in modo
              da poter azionare almeno il suo dispositivo.
3.2.          Qualsiasi interruzione dell'alimentazione elettrica del
              dispositivo e/o nell'impianto esterno alla centralina o
              alle centraline elettroniche deve essere  segnalata  al
              conducente  da un'apposita spia otticha che deve essere
              visibile anche alla luce  diurna;  il  conducente  deve
              poterne  agevolmente  controllare il buon funzionamento
              (1).
3.3.             In caso di guasto  del  dispositivo  antibloccaggio,
              l'efficienza  di  frenatura del veicolo carico non deve
              essere inferiore a quella prevista dalla meno  rigorosa
              delle  due  disposizioni relative al veicolo, di cui ai
              punti 2.1.2.2 oppure  2.1.2.3  dell'appendice  1  della
              presente direttiva.
3.4.         Le interferenze provocate dai campi elettromagnetici non
              devono perturbare il funzionamento del dispositivo (2).
3.5.           I dispositivi antibloccaggio devono conservare la loro
              efficienza quando il freno e' azionato a fondo  durante
              un arresto di qualsiasi durata.

(1)  Il servizio tecnico deve esaminare la centralina elettronica e/o
    tutto il sistema di cablaggio per determinare le possibili  cause
    di guasto.
(2)  I  costruttori dovranno informare i servizi tecnici in merito ai
    procedimenti di controllo utilizzati sino a  quando  non  saranno
    stati elaborati procedimenti di prova uniformi.
4.            UTILIZZAZIONE DELL'ADERENZA
4.1.          Considerazioni generali
4.1.1.       Per i motocicli senza carrozzino e i tricicli, i sistemi
              di  frenatura  dotati  di un dispositivo antibloccaggio
              sono considerati  soddisfacenti  se  e'  verificata  la
              condizione
              (e greco) (inferiore o pari) 0,70
              dove  (e greco) rappresenta l'aderenza utilizzata quale
              definita nell'addendum alla presente appendice (1).
4.1.2.       Il coefficiente di utilizzazione dell'aderenza (e greco)
              deve essere misurato su rivestimenti  stradali  il  cui
              coefficiente  di  aderenza  sia  al  massimo di 0,45 ed
              almeno di 0,8.
4.1.3.        Le prove sono eseguite a veicolo vuoto.
4.1.4.         La procedura di prova per determinare il  coefficiente
              di aderenza (K) e le modalita' di calcolo dell'aderenza
              utilizzata  sono  quelle  prescritte nell'addendum alla
              presente appendice.
5.            VERIFICHE COMPLEMENTARI
5.1.            Le verifiche complementari qui di  seguito  descritte
              dovranno essere eseguite con veicolo vuoto.
5.1.1.        Ogni ruota controllata da un dispositivo antibloccaggio
              non  deve  bloccarsi quando il dispositivo di frenatura
              sia azionato a fondo (2) in  modo  improvviso  sui  due
              tipi  di rivestimento stradale definiti al punto 4.1.2;
              la prova e' eseguita con velocita' iniziali sino a  0,8
              Vmax, ma senza superare 80 km/h (3).
5.1.2.                Quando  una ruota controllata da un dispositivo
              antibloccaggio  passa  da  un  rivestimento   ad   alto
              coefficiente  di  aderenza  ad  un rivestimento a basso
              coefficiente di aderenza come indicato al punto  4.1.2,
              la  ruota  non  deve  bloccarsi  con  il dispositivo di
              frenatura  azionato  a  fondo  (2).  La  velocita'   di
              rotolamento  ed  il momento dell'applicazione dei freni
              devono essere calcolati in modo che, con il dispositivo
              antibloccaggio in piena funzione su un rivestimento  ad
              alto  coefficiente  di  aderenza,  il  passaggio  da un
              rivestimento  all'altro   venga   effettuato   ad   una
              velocita' di circa 0,5 Vmax, senza superare 50 km/h.
5.1.3.            Quando un veicolo passa da un rivestimento a debole
              coefficiente di aderenza ad  un  rivestimento  ad  alto
              coefficiente di aderenza, come indicato al punto 4.1.2,
              con  il  dispositivo di frenatura azionato a fondo (2),
              la decelerazione del veicolo deve raggiungere il valore
              elevato opportuno entro  un  tempo  ragionevole  ed  il
              veicolo   non   deve   deviare  dalla  sua  traiettoria
              iniziale. La velocita' di  rotolamento  ed  il  momento
              dell'applicazione  dei freni devono essere calcolati in
              modo  tale  che,  con  il  dispositivo   antibloccaggio
              pienamente   in  funzione  sul  rivestimento  a  debole
              coefficiente  di   aderenza,   il   passaggio   da   un
              rivestimento  all'altro sia effettuato ad una velocita'
              di circa 0,5 Vmax, senza superare 50 km/h.
5.1.4.        Quando i due dispositivi di frenatura indipendenti sono
              muniti  di  un  dispositivo  antibloccaggio,  le  prove
              prescritte ai punti 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 devono inoltre
              essere eseguite anche utilizzando simultaneamente i due
              dispositivi  di frenatura indipendenti; il veicolo deve
              sempre conservare la sua stabilita'.
5.1.5.        Nondimeno, nei casi previsti ai precedenti punti 5.1.1,
              5.1.2,  5.1.3  e  5.1.4,  sono   ammessi   periodi   di
              bloccaggio  o  di  slittamento  estremo  delle  ruote a
              condizione che non venga pregiudicata la stabilita' del
              veicolo. Il bloccaggio delle ruote e' ammesso quando la
              velocita' del veicolo e' inferiore a 10 km/h.

(1) Per i ciclomotori a due ruote, il  valore  misurato  deve  essere
    indicato  nel  verbale  di  prova  sino  a quando non sara' stato
    definito un valore minimo per (e greco).
(2) La forza applicata al freno e' la  forza  massima  prescritta  al
    punto   2.4   dell'appendice  1  per  la  categoria  di  veicolo:
    all'occorrenza puo' essere utilizzata  una  forza  superiore  per
    azionare il dispositivo antibloccaggio.
(3)  Sui  rivestimenti  a  bassa  aderenza  (inferiore o pari 0,35)la
    velocita' iniziale puo' essere ridotta per ragioni di  sicurezza:
    in questo caso il valore K e' la velocita' iniziale devono essere
    indicati nel verbale di prova.
                              Addendum
1.            DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ADERENZA (K)
1.1.           Il coefficiente di aderenza K e' definito dal rapporto
              di frenatura massima del veicolo senza bloccaggio delle
              ruote  con  il  dispositivo/dispositivi  antibloccaggio
              disinseriti,  e la frenatura esercitata simultaneamente
              su tutte le ruote (1).
1.2.        Le prove di frenatura devono essere effettuate applicando
              i freni ad una velocita'  iniziale  di  circa  60  km/h
              (oppure  ad una velocita' di circa 0,9 Vmax nel caso di
              veicoli  che  non  possono  raggiungere  60  km/h)  con
              veicolo  vuoto  (ad  eccezione degli strumenti di prova
              e/o del materiale di sicurezza necessario).  Lo  sforzo
              esercitato  sul  comando del freno deve essere costante
              per l'intera durata delle prove.
1.3.           Si puo' procedere ad una serie di prove sino al  punto
              critico  raggiunto  immediatamente  prima  che  la o le
              ruote  si  blocchino  facendo  variare  le   forze   di
              frenatura  sulle  ruote  anteriori  e  posteriori  onde
              determinare  il  rapporto  di  frenatura  massimo   del
              veicolo (2).
1.4.                  Il rapporto di frenatura (Z) e' determinato con
              riferimento  al  tempo  necessario   per   ridurre   la
              velocita' da 40 km/h a 20 km/h mediante la formula:
                                      0,56
                                 Z = --------
                                       t
              dove t e' misurato in secondi.
              Per  i  veicoli che non possono raggiungere 50 km/h, il
              rapporto  di  frenatura  deve  essere  determinato  con
              riferimento   al   tempo   necessario  per  ridurre  la
              velocita' da 0,8 Vmax a  0,8  Vmax  -20,  ove  Vmax  e'
              misurato in km/h. Il valore massimo di Z = K.
2.            DETERMINAZIONE DELL'ADERENZA UTILIZZATA (e greco)
2.1.            L'aderenza utilizzata e' definita quale quoziente tra
              il  rapporto  di  frenatura  massimo  con   dispositivo
              antibloccaggio  in  funzione  (Zmax)  ed il rapporto di
              frenatura  massimo   con   dispositivo   antibloccaggio
              disinserito   (Zm).   Devono  essere  effettuate  prove
              distinte su ciascuna ruota  munita  di  un  dispositivo
              antibloccaggio.
2.2.             Zmax deve essere calcolato in base alla media di tre
              prove; il  tempo  preso  in  considerazione  e'  quello
              necessario  per  ottenere  le  riduzioni  di  velocita'
              stabilite al punto 1.4.
2.3.          L'aderenza utilizzata e' data dalla formula:
                                Zmax
                   (e greco) = -------
                                Zm

(1)  Per  i  veicoli  dotati di un dispositivo di frenatura combinato
    sara' forse necessario elaborare prescrizioni supplementari.
(2) Per facilitare queste prove preliminari si potra' determinare  in
    un  primo  tempo  per  ciascuna delle ruote la forza di frenatura
    massima applicata prima di raggiungere il punto critico.
                             Appendice 3
 Scheda informativa concernente la frenatura di un tipo di veicolo a
                      motore a due o tre ruote
      (da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui
  quest'ultima venga presentata indipendentemente dalla domanda di
                      omologazione del veicolo)

Numero progressivo (assegnato dal richiedente): .....................

La domanda di omologazione relativa alla  frenatura  di  un  tipo  di
veicolo  a  motore  a  due o tre ruote deve essere accompagnata dalle
informazioni  riprese  all'allegato  II  della  direttiva  92/61/CEE,
lettera A, punti seguenti:
0.1,
0.2,
0.4 - 0.6,
2.1 - 2.2.1,
3.0 - 3.1.1,
5.2,
5.2.2,
7.1 - 7.4.
                             Appendice 4

                                 |                                  |
                                 | Indicazione dell'amministrazione |
                                 |                                  |
Certificato di omologazione relativo alla frenatura di un tipo di
veicolo a motore a due o tre ruote
                             MODELLO

Relazione n. .......... del servizio tecnico ......... in data ......

N. d'omologazione: .............. N. di estensione: .................
1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo: ..................
2. Tipo di veicolo: .................................................
3. Nome e indirizzo del costruttore: ................................
4. Nome e indirizzo del suo mandatario (se del caso): ...............
5. Veicolo presentato alla prova il .................................
6. L'omologazione e' accordata/rifiutata (1).
7. Luogo: ...........................................................
8. Data: ............................................................
9. Firma: ...........................................................

(1) Cancellare la dicitura superflua.