Art. 3.
   1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto e' ammessa la immissione in circolazione dei veicoli a motore
a due ruote conformi, per quanto riguarda i dispositivi  di  ritenuta
per passeggeri, alle prescrizioni del presente decreto.
   2.  A  decorrere  dal  14 giugno 1995 le disposizioni del presente
decreto diverranno di osservanza obbligatoria.