Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' ammessa la immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote conformi, per quanto riguarda i dispositivi di ritenuta per passeggeri, alle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dal 14 giugno 1995 le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria.