(all. 1 - art. 1)
                              ALLEGATO
          DEFINIZIONI - PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI
1.            DEFINIZIONI
              Ai fini del presente decreto si intende per:
1.1.          lunghezza
              la distanza fra due piani verticali  perpendicolari  al
              piano longitudinale del veicolo tangenti all'estremita'
              anteriore  e posteriore del veicolo. Tutti gli elementi
              del veicolo e, in particolare, tutti gli  organi  fissi
              sporgenti   all'estremita'   anteriore   o   posteriore
              (paraurti, parafanghi, ecc.) sono compresi  fra  questi
              due piani;
1.2.          larghezza
              la   distanza   fra   due   piani  paralleli  al  piano
              longitudinale del veicolo tangenti dalle due  parti  di
              questo piano al veicolo. Tutti gli elementi del veicolo
              e,  in  particolare,  tutti  gli organi fissi sporgenti
              lateralmente sono compresi tra  questi  due  piani,  ad
              eccezione del/dei retrovisore (i);
1.3.          altezza
              la  distanza  tra  il piano d'appoggio del veicolo e il
              piano  parallelo  tangente  alla  parte  superiore  del
              veicolo.  Tutti  gli  elementi  fissi  del veicolo sono
              compresi tra questi due  piani,  ad  eccezione  del/dei
              retrovisore (i);
1.4.          piano longitudinale
              un  piano  verticale  alla direzione di marcia in linea
              retta del veicolo;
1.5.          massa a vuoto
              massa del veicolo in ordine normale di marcia e  munito
              dei seguenti equipaggiamenti:
              -  equipaggiamento  supplementare prescritto unicamente
                per l'utilizzazione normale considerata,
              -  equipaggiamento  elettrico  completo,   compresi   i
                dispositivi   di   illuminazione  e  di  segnalazione
                forniti dal costruttore,
              - strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione
                per la quale si esegue una misurazione della massa  a
                vuoto del veicolo,
              -  opportuni  riempimenti  di  liquidi per garantire il
                buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.
              Osservazione:    Il    carburante    e    la    miscela
              carburante/olio  non  sono incluse nella misurazione, a
              differenza di elementi quali l'acido  di  accumulatore,
              il  fluido  per  i  circuiti  idraulici,  il liquido di
              raffreddamento e l'olio del motore;
1.6.          massa in ordine di marcia
              massa a vuoto alla  quale  e'  aggiunta  la  massa  dei
              seguenti elementi:
              -  carburante:  serbatoio  riempito almeno al 90% della
                capacita' indicata dal costruttore,
              - equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal
                costruttore   oltre   a   quello  necessario  per  il
                funzionamento  normale  (astuccio   degli   utensili,
                portapacchi,  parabrezza,  dispositivo di protezione,
                ecc.).
              Osservazione: Nel caso di un  veicolo  funzionante  con
              miscela carburante/olio:
              a)    se  il  carburante e l'olio sono premiscelati, il
                  termine "carburante" deve  essere  interpretato  in
                  modo  da comprendere detta premiscela di carburante
                  e di olio;
              b)    se  il  carburante  e  l'olio   sono   introdotti
                  separatamente,  il termine "carburante" deve essere
                  interpretato in modo  da  comprendere  soltanto  la
                  benzina.  In  questo  caso  l'olio  e' gia' incluso
                  nella misura della massa a vuoto;
1.7.          massa del conducente
              massa fissata convenzionalmente a 75 kg;
1.8.          massa massima tecnicamente ammissibile
              massa  calcolata  dal   costruttore   per   determinare
              condizioni  di  esercizio,  tenendo  conto  di elementi
              quali la resistenza dei  materiali,  la  capacita'  del
              carico dei pneumatici, ecc.;
1.9.          carico utile massimo dichiarato dal costruttore
              carico  ottenuto deducendo la massa di cui al punto 1.6
              e la massa del conducente (di cui al punto  1.7)  dalla
              massa definita al punto 1.8;
2.            PRESCRIZIONI GENERALI
              All'atto  delle  verifiche  devono essere rispettate le
              seguenti condizioni:
2.1.           la misurazione delle dimensioni viene  effettuata  sul
              veicolo  con  massa  a vuoto e pneumatici gonfiati alla
              pressione prevista  dal  costruttore  per  la  massa  a
              vuoto;
2.2.          il veicolo e' in posizione verticale e le ruote sono in
              posizione  corrispondente  allo  spostamento  in  linea
              retta;
2.3.          tutte le ruote del veicolo posano sul piano d'appoggio,
              ad eccezione dell'eventuale ruota di scorta.
3.            PRESCRIZIONI PARTICOLARI
3.1.          Dimensioni massime
3.1.1.        Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a  motore
              a due o a tre ruote sono le seguenti:
3.1.1.1.      -  lunghezza: 4,00 m;
3.1.1.2.      -  larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote;
                            2,00 m per gli altri veicoli;
3.1.1.3.      -  altezza:   2,50 m;
3.2.          Masse massime
3.2.1.        La massa massima dei veicoli a motore a due ruote e' la
              massa    tecnicamente    ammissibile   dichiarata   dal
              costruttore.
3.2.2.        Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a  tre  o
              quattro ruote sono le seguenti:
3.2.2.1.      veicoli a motore a tre ruote:
              270 kg per i ciclomotori;
              1000   kg   per   i   tricicli   (non   sono  prese  in
              considerazione le masse delle batterie  di  propulsione
              dei veicoli elettrici);
3.2.2.2.      veicoli a motore a quattro ruote:
              350 kg per i quadricicli leggeri;
              400  kg  per  i  quadricicli diversi da quelli leggeri,
              destinati al trasporto di persone;
              550 kg per i quadricicli  diversi  da  quelli  leggeri,
              destinati  al  trasporto  di  merci, (non sono prese in
              considerazione le masse delle batterie  di  propulsione
              dei veicoli elettrici).
3.2.3.       Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli
              a  motore  a  tre  o  quattro  ruote  non  deve  essere
              superiore:
3.2.3.1.      per i ciclomotori a tre ruote:
              a 300 kg;
3.2.3.2.      per i quadricicli leggeri:
              a 200 kg;
3.2.3.3.      per i tricicli:
3.2.3.3.1.    destinati al trasporto merci:
              a 1500 kg;
3.2.3.3.2.    destinati al trasporto di persone:
              a 300 kg;
3.2.3.4.      per i quadricicli diversi da quelli leggeri:
3.2.3.4.1.    destinati al trasporto di merci:
              a 1000 kg;
3.2.3.4.2.    destinati al trasporto di persone:
              a 200 kg.
3.2.4.        I veicoli a motore a due, tre o quattro  ruote  possono
              essere  autorizzati  a rimorchiare una massa dichiarata
              dal costruttore che non deve essere  superiore  al  50%
              della massa a vuoto del veicolo.
                             Appendice 1
 Scheda informativa concernente le masse e le dimensioni di un tipo
                di veicoli a motore a due o tre ruote
               (Da unire alla domanda di omologazione
      qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di
                      omologazione del veicolo)
Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): .....................
              La  domanda  di  omologazione concernente le masse e le
              dimensioni di un tipo di veicolo a motore a due  o  tre
              ruote  deve  essere  accompagnata dalle informazioni di
              cui  all'allegato  II  della  direttiva  92/61/CEE,  ai
              seguenti punti:
              -  lettera A:
                 -  0.1
                 -  0.2
                 -  da 0.4 a 0.6
                 -  1.2
                 -  da 2.1 a 2.5
              -  lettera C:
                 -  1.2.1.
                             Appendice 2
                                  __________________________________
                                 |                                  |
                                 | Indicazione dell'amministrazione |
                                 |__________________________________|
 Certificato di omologazione concernente le masse e le dimensioni di
            un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote
                               MODELLO
Verbale n. ........... del servizio tecnico ........... data ........
Numero di omologazione: ............ Numero di estensione: ..........
1.    Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: ................
      ...............................................................
2.    Tipo di veicolo: ..............................................
3.    Nome e indirizzo del costruttore: .............................
      ...............................................................
4.    Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ...
      ...............................................................
5.    Veicolo presentato all'omologazione il ........................
6.    L'omologazione e' accordata/rifiutata (1)
7.    Luogo: ........................................................
8.    Data: .........................................................
9.    Firma: ........................................................
____________________
(1) Cancellare la dicitura inutile.