Con regolamento dell'Unione europea, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, sono fissate le norme di gestione e ripartizione dei contingenti in oggetto per il 1995. 1 - Una prima tranche, pari al 75% del loro ammontare totale, risulta nell'allegato I, con indicazione delle quote rispettivamente riservate agli importatori tradizionali ed ai nuovi importatori. Gli importatori tradizionali, e cioe' coloro che nel 1992 hanno importato prodotti della stessa categoria, originari dello stesso Paese da cui richiedono di importare per il 1995, possono richiedere ed ottenere una quota non superiore a quanto effettivamente importato nel 1992. Peraltro, ove le richieste dovessero eccedere la quota riservata agli operatori tradizionali, considerato che sulla stessa potranno incidere gli operatori dei Paesi di nuova adesione, la Commissione fissera' le percentuali di riduzione proporzionale da operare. I nuovi operatori possono richiedere una quota non superiore a quella indicata nell'allegato II. L'assegnazione sara' effettuata col metodo della ripartizione proporzionale. 2 - Presentazione delle domande. Le domande per ottenere l'assegnazione di una quota della prima tranche dei contingenti aperti per il 1995 possono essere presentate presso uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea, a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento sopra indicato ed entro e non oltre il 9 dicembre 1994. Per quanto concerne l'Italia le domande vanno presentate preferibilmente sui moduli di "autorizzazione di importazione" reperibili presso le locali camere di commercio - al Ministero del commercio con l'estero - D.G. importazioni esportazioni - Div. III, viale America, 341 - 00144 Roma. E' ammessa la presentazione a mezzo telex (06/610083 - 610471 - 614478) o fax (06/59932631 - 59932235), con successiva conferma entro il 12 dicembre 1994. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni ed i documenti di cui ai punti g) e h): a) nome e indirizzo completo del richiedente o del suo rappresentante compreso il numero di telex, di fax e di telefono, nonche' il numero della partita I.V.A. (se soggetto ad I.V.A.); b) l'indicazione del periodo contingentale: "1a tranche 1995"; c) designazione delle merci, con le indicazioni seguenti: denominazione commerciale del prodotto; codice della nomenclatura combinata e categoria tessile; origine e provenienza; d) quantita' richieste, espresse nelle unita' utilizzate per la fissazione del contingente; e) l'indicazione che la licenza verra' utilizzata in Italia ovvero in altro Stato membro; f) una dichiarazione del seguente tenore: "Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede; che sono stabilito nell'Unione europea; che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio nome relativa al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno, in caso di non utilizzo totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'autorita' competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza"; g) copia del contratto stipulato o prova documentale equivalente; h) per la parte loro riservata, gli operatori tradizionali devono fornire copia della documentazione doganale attestante l'immissione in libera pratica nella UE nel 1992 dei prodotti della stessa categoria e con la stessa origine di quelli per i quali richiedono quota dei contingenti 1995. E' necessario che detta documentazione sia elencata in apposita distinta nella quale figurino la data di emissione di ciascun documento doganale, il codice NC e la categoria, la quantita' del prodotto importato, nonche' le quantita' totali delle importazioni effettuate nel 1992 della merce rientrante nel contingente per il quale si richiede licenza. 3 - Autorizzazioni. Le autorizzazioni di importazioni saranno rilasciate a partire dal 1 gennaio 1995, con validita' sei mesi a decorrere dalla data di rilascio, per le quantita' che risulteranno sulla base di criteri di ripartizione che saranno adottati dalla Commissione dell'Unione europea. I quantitativi che dovessero risultare ancora disponibili, una volta effettuata l'assegnazione come sopra indicato, potranno essere attribuiti a tutti gli operatori, tradizionali o meno, che ne facciano richiesta a partire dal 3 gennaio 1995, ore 10. Le domande saranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il direttore generale: MARTUSCELLI