IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642 (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994), contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, che autorizza la spesa di lire 285 miliardi a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto per i trasportatori di merci per conto di terzi italiani nonche' per i trasportatori di merci per conto di terzi appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea in relazione ai percorsi effettuati sul territorio italiano; Visto il decreto del 24 novembre 1994 con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, ha operato il riparto dei fondi disponibili tra i due diversi beneficiari, riservando la somma di lire 270 miliardi alle imprese italiane di autotrasporto di merci per conto di terzi; Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge del 22 novembre 1994, n. 642, in base al quale per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile di cui sopra deve essere adottato - ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 - apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo; Considerata la necessita' di determinare per il primo semestre 1994 l'ammontare globale del credito d'imposta attribuibile per ciascun veicolo in funzione dell'ulteriore limite di spesa di lire 270 miliardi; Decreta: Art. 1. I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, secondo lo stanziamento previsto dal decreto 24 novembre 1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1993 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sugli autoveicoli individuati nel successivo art. 3 in funzione della loro massa complessiva ovvero massa rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 642/1994 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), in corso di conversione in legge, sono cosi' formulati: "1. Per il primo semestre dell'anno 1994 e' concesso un credito d'imposta di complessive lire 285 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della C.E., rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1. 3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, e' adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo". Note all'art. 1: - Il D.M. 24 novembre 1994 (Ripartizione dei fondi disponibili per l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante interventi per il settore dell' autotrasporto di cose per conto di terzi), pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale, prevede che: "L'ammontare della spesa di lire 285 miliardi in favore di imprese di trasporto nazionali e di quelle aderenti ad uno dei Paesi membri dell'Unione europea, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto sostenuti, e' ripartito, rispettivamente, in lire 270 e 15 miliardi tra le due predette categorie". - La legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.