IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642
(Gazzetta  Ufficiale  n. 273 del 22 novembre 1994), contenente misure
urgenti per il settore  dell'autotrasporto  di  merci  per  conto  di
terzi,  che  autorizza  la  spesa  di  lire  285  miliardi a parziale
copertura dell'incremento dei costi di trasporto per i  trasportatori
di  merci  per conto di terzi italiani nonche' per i trasportatori di
merci per conto di terzi  appartenenti  a  Paesi  membri  dell'Unione
Europea in relazione ai percorsi effettuati sul territorio italiano;
  Visto  il decreto del 24 novembre 1994 con il quale il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sulla  base  di  quanto  disposto  dal
comma  2  dell'art.  1 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, ha
operato  il  riparto  dei  fondi  disponibili  tra  i   due   diversi
beneficiari,  riservando  la  somma di lire 270 miliardi alle imprese
italiane di autotrasporto di merci per conto di terzi;
  Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge del  22  novembre
1994,  n. 642, in base al quale per gli autotrasportatori italiani di
merci per conto di terzi, iscritti  all'albo  di  cui  alla  legge  6
giugno  1974,  n.  298, nei limiti del fondo disponibile di cui sopra
deve  essere  adottato  -  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,   del
decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 - apposito  decreto  del  Ministro
dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze allo scopo di
consentire  la concessione di un credito di imposta da valere ai fini
del  pagamento  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  dell'imposta
locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in  sede
di  versamento  delle  ritenute  alla  fonte  operate  dai  sostituti
d'imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da  lavoro
autonomo;
  Considerata la necessita' di determinare per il primo semestre 1994
l'ammontare  globale  del  credito d'imposta attribuibile per ciascun
veicolo in funzione  dell'ulteriore  limite  di  spesa  di  lire  270
miliardi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  beneficiari  del  credito  di  imposta  di  cui  all'art.  1 del
decreto-legge 22 novembre  1994,  n.  642,  secondo  lo  stanziamento
previsto  dal  decreto  24 novembre 1994 del Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  sono  individuati  nelle   persone   fisiche   e
giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,
alla  data  del  31  dicembre  1993  e  titolari di autorizzazioni al
trasporto di cose per conto di  terzi  insistenti  sugli  autoveicoli
individuati  nel  successivo  art.  3  in  funzione  della loro massa
complessiva ovvero massa rimorchiabile, con  esclusione  dei  veicoli
aventi  una  massa  complessiva  a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             - I commi 1, 2 e 3 dell'art.  1  del  D.L.  n.  642/1994
          (Interventi  per  il settore dell'autotrasporto di cose per
          conto di terzi), in corso di  conversione  in  legge,  sono
          cosi' formulati:
             "1.  Per il primo semestre dell'anno 1994 e' concesso un
          credito d'imposta di complessive lire 285 miliardi a favore
          delle   imprese   nazionali    autorizzate    all'esercizio
          dell'autotrasporto  di merci per conto di terzi, nonche' un
          contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi  membri
          della   C.E.,   rapportato   ai   consumi  di  gasolio  per
          autotrazione  per  i  percorsi  effettuati  nel  territorio
          italiano.
             2.  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, ripartisce i  fondi  disponibili,  tenendo
          conto  delle percorrenze effettuate sul territorio italiano
          dalle due categorie di autotrasportatori di cose per  conto
          di terzi di cui al comma 1.
             3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto
          di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974,
          n.  298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato
          dal decreto di cui  al  comma  2,  e'  adottato,  ai  sensi
          dell'art.  3,  comma  2,  del  D.L.  27 aprile 1990, n. 90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della
          navigazione,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze,
          allo scopo di  consentire  la  concessione  di  un  credito
          d'imposta  da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul
          reddito delle persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  in  sede  di
          versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti
          d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi
          da lavoro autonomo".
          Note all'art. 1:
             - Il D.M.  24  novembre  1994  (Ripartizione  dei  fondi
          disponibili  per l'autotrasporto di cose per conto di terzi
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  22
          novembre  1994,  n.  642, recante interventi per il settore
          dell' autotrasporto di cose per conto di terzi), pubblicato
          in  questa  stessa   Gazzetta   Ufficiale,   prevede   che:
          "L'ammontare  della spesa di lire 285 miliardi in favore di
          imprese di trasporto nazionali e di quelle aderenti ad  uno
          dei  Paesi membri dell'Unione europea, a parziale copertura
          dell'incremento  dei  costi  di  trasporto  sostenuti,   e'
          ripartito,  rispettivamente,  in lire 270 e 15 miliardi tra
          le due predette categorie".
             - La legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo  nazionale
          degli   autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
          disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di  un
          sistema  di  tariffe a forcella per i trasporti di merci su
          strada) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  200  del
          31 luglio 1974.