Art. 2.
  I  soggetti  beneficiari  di  cui  al  precedente  articolo  devono
conservare, ai fini della successiva presentazione con  le  modalita'
stabilite  con  il  decreto  previsto  al  comma  3  dell'art. 13 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato:
    a) fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale
si  desuma  la  vigenza  dell'autorizzazione al trasporto di cose per
conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo autorizzato;
    b) fotocopia autenticata dell'attestazione del  versamento  della
tassa di possesso per il medesimo veicolo.
 
          Nota all'art. 2:
             -   Il   comma  3  dell'art.  13  del  D.L.  n.  90/1990
          (Disposizioni in materia di determinazione del  reddito  ai
          fini  delle  imposte  sui redditi, di rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto e di  contenzioso  tributario,  nonche'
          altre  disposizioni urgenti) cosi' recita: "Le disposizioni
          del presente articolo si  applicano  dai  versamenti  delle
          imposte  sui  redditi  dovuti  a  titolo  di acconto per il
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          del  presente decreto.   L'eccedenza del credito di imposta
          determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di
          versamento della prima rata di  tali  acconti  puo'  essere
          scomputata,  oltre  che in sede di versamento della seconda
          rata degli acconti e del  saldo,  anche  in  occasione  dei
          versamenti  dell'imposta  sul valore aggiunto da effettuare
          successivamente al 1 giugno 1990. Con decreto del  Ministro
          delle  finanze  di  concerto con il Ministro del tesoro, da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro  novanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono
          stabilite   le   modalita'   per   la   esposizione   nella
          dichiarazione   dei   redditi   del   credito   di  imposta
          utilizzato, nonche' per  i  relativi  controlli  e  per  le
          comunicazioni  al  Ministero  del tesoro per le conseguenti
          contabilizzazioni.".