Art. 3.
  1.  Il  credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo
e' quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria  di
veicoli  individuati  dall'art.  54 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e come di seguito specificato:
 
   autoveicoli per trasporto di cose
   di massa complessiva a pieno carico
   non superiore a 6.000 chilogrammi . . . .    L.   295.000
 
   autoveicoli per trasporto di cose
   di massa complessiva a pieno carico
   superiore a 6.000 chilogrammi ma non
   superiore a 11.500 chilogrammi    . . . .    "    625.000
 
   autoveicoli per trasporto di cose
   di massa complessiva a pieno carico
   superiore a 11.500 chilogrammi ma non
   superiore a 24.000 chilogrammi    . . . .    "  1.790.000
 
   autoveicoli per trasporto di cose
   di massa complessiva superiore a
   24.000 chilogrammi                . . . .    "  3.045.000
 
  2. Per i trattori stradali in corrispondenza  dei  quali  l'impresa
non  ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno
o  autoarticolato,  deve  essere  computata  la  massa  rimorchiabile
indicata per il trattore stesso.
  3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 viene ridotto
alla  misura  del  dieci e quarantatre per cento (10,43%) della spesa
per  gasolio  e  lubrificanti,  effettivamente  sostenuta,  al  netto
dell'imposta  sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari,
di cui al precedente art. 1, nelle dichiarazioni  dei  redditi  delle
persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1994.
  4.  Ai  fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito
d'imposta deve essere ridotto alla misura del dieci e quarantatre per
cento (10,43%) e' presa a base, quale spesa indicata  per  gasolio  e
lubrificanti  attribuibile  a  ciascun veicolo di ciascuna categoria,
rispettivamente la somma minima di L.  2.850.000,  L.  6.000.000,  L.
17.150.000, L. 29.200.000 ottenibile sulla base di un chilometraggio,
sempre   riferito   alle   quattro  distinte  categorie  di  veicoli,
rispettivamente di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio.
  5. I soggetti beneficiari che abbiano piu'  veicoli,  anche  se  di
massa  diversa,  ammessi  al  beneficio  fiscale,  e  che non possono
dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti  imputabili  a  ciascun
veicolo,  si  potranno  avvalere dei crediti massimi di imposta e dei
minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente
da questi sostenuta per l'acquisto  di  gasolio  e  lubrificanti  sia
rispettivamente  pari  o  superiore ovvero inferiore alla somma delle
spese teoriche di cui al precedente comma, in  relazione  ai  diversi
veicoli utilizzati.
  6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente che abbiano in
disponibilita'  anche veicoli di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi dovranno detrarre dalla  spesa  globale
sostenuta   per   l'acquisto  di  gasolio  e  lubrificanti  la  cifra
forfettaria di L.  2.850.000  per  ciascun  veicolo  non  ammesso  al
beneficio fiscale.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 28 novembre 1994
                                    Il Ministro dei trasporti
                                       e della navigazione
                                              FIORI
Il Ministro delle finanze
         TREMONTI
 
          Nota all'art. 3:
            -  Il  D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.