Art. 3. 1. Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo e' quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli individuati dall'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come di seguito specificato: autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi . . . . L. 295.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi . . . . " 625.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi . . . . " 1.790.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi . . . . " 3.045.000 2. Per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computata la massa rimorchiabile indicata per il trattore stesso. 3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 viene ridotto alla misura del dieci e quarantatre per cento (10,43%) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1, nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1994. 4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito d'imposta deve essere ridotto alla misura del dieci e quarantatre per cento (10,43%) e' presa a base, quale spesa indicata per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.850.000, L. 6.000.000, L. 17.150.000, L. 29.200.000 ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio. 5. I soggetti beneficiari che abbiano piu' veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, e che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati. 6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente che abbiano in disponibilita' anche veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti la cifra forfettaria di L. 2.850.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 1994 Il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI Il Ministro delle finanze TREMONTI
Nota all'art. 3: - Il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.