Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  art.  2,  potra'  essere  disposta  l'emissione  di   una
quindicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo
massimo  non  superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" di cui  al  menzionato  art.  4  del
decreto  ministeriale  24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche
sara' annunciata con apposito comunicato  stampa.  Tali  informazioni
saranno  inoltre comunicate agli "specialisti" via "Rete", ed in tale
comunicazione verra' indicato il termine ultimo entro  il  quale  gli
"specialisti"  potranno  inoltrare  le  domande  di partecipazione al
collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare
agli "specialisti" stessi un periodo di tempo di trenta minuti  utili
per l'inoltro delle domande medesime.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta  di  emissione
non sono ammessi al collocamento supplementare.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della quattordicesima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25
luglio 1994.