Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  art.  2,  potra'  essere  disposta  l'emissione  di   una
sedicesima  tranche  dei buoni di cui al presente decreto, di importo
massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata  agli  operatori
"specialisti  in  titoli  di  Stato"  di cui al menzionato art. 4 del
decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di  detta  tranche
sara'  annunciata  con  apposito comunicato stampa. Tali informazioni
saranno inoltre comunicate agli "specialisti" via "Rete", ed in  tale
comunicazione  verra'  indicato  il termine ultimo entro il quale gli
"specialisti" potranno inoltrare  le  domande  di  partecipazione  al
collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare
agli  "specialisti" stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per
l'inoltro delle domande medesime.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  Gli  "specialisti"  che non hanno partecipato all'asta di emissione
non sono ammessi al collocamento supplementare.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25
luglio 1994.