Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potra' essere disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sara' annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli "specialisti" via "Rete", ed in tale comunicazione verra' indicato il termine ultimo entro il quale gli "specialisti" potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli "specialisti" stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare. Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.