Art. 4. Costruzioni di motopescherecci 1. A) Progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci perduti accidentalmente e a seguito di naufragio nei tre anni anteriori alla presentazione della domanda. B) Progetti di riconversione della pesca a strascico, traino pelagico, turbosoffiante e spadare ad altri sistemi di pesca. C) Progetti con offerta di ritiro di tonnellaggio superiore a quella prevista (la previsione non si applica per la costruzione di unita' fino a 10 TSL ovvero di turbosoffiante tipo). D) Progetti con offerta di ritiro di naviglio piu' vetusto. 2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopra descritte sono prioritariamente considerate le iniziative: A) che ineriscono a segmenti della flotta che presentano capienza rispetto agli obiettivi del POP in ottemperanza dei relativi programmi settoriali; B) che siano presentate da chi sia proprietario dell'unita' da pesca offerta in demolizione da oltre tre anni; C) per le quali sia richiesta la demolizione dell'imbarcazione offerta in ritiro; D) che siano presentate da imprese iscritte nei compartimenti della Sardegna nei limiti del plafond determinato ai sensi del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.