Art. 4.
                   Costruzioni di motopescherecci
  1.  A) Progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di
pescherecci perduti accidentalmente e a seguito di naufragio nei  tre
anni anteriori alla presentazione della domanda.
    B)  Progetti  di  riconversione  della  pesca a strascico, traino
pelagico, turbosoffiante e spadare ad altri sistemi di pesca.
    C) Progetti con offerta di ritiro  di  tonnellaggio  superiore  a
quella  prevista  (la previsione non si applica per la costruzione di
unita' fino a 10 TSL ovvero di turbosoffiante tipo).
    D) Progetti con offerta di ritiro di naviglio piu' vetusto.
  2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopra  descritte  sono
prioritariamente considerate le iniziative:
    A) che ineriscono a segmenti della flotta che presentano capienza
rispetto   agli  obiettivi  del  POP  in  ottemperanza  dei  relativi
programmi settoriali;
    B) che siano presentate da chi sia  proprietario  dell'unita'  da
pesca offerta in demolizione da oltre tre anni;
    C)  per  le  quali sia richiesta la demolizione dell'imbarcazione
offerta in ritiro;
    D) che siano presentate da  imprese  iscritte  nei  compartimenti
della  Sardegna nei limiti del plafond determinato ai sensi del Piano
triennale della pesca e dell'acquacoltura.