Art. 6. Acquacoltura 1. Consolidamento della produzione: A) adeguamento delle tecnologie, ivi comprese quelle finalizzate alla compatibilita' ambientale; B) produzione di specie innovative; C) progetti di piu' elevato interesse sotto il profilo occupazionale. 2. Sviluppo di attivita' innovative: A) integrazione o riconversione dell'attivita' di pesca; B) produzione di specie innovative; C) progetti di piu' elevato interesse sotto il profilo occupazionale. 3. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 le iniziative sono prioritariamente considerate in base ai seguenti criteri: A) costo del progetto (priorita' alle iniziative con spesa di investimento massima di 3.500 milioni e 4.000 milioni per quelle che prevedono la realizzazione di unita' di riproduzione); B) redditivita' dell'impianto; C) possesso della concessione edilizia o demaniale (di quest'ultima e' considerata equipollente l'anticipata occupazione).