Art. 6.
                            Acquacoltura
  1. Consolidamento della produzione:
    A)  adeguamento delle tecnologie, ivi comprese quelle finalizzate
alla compatibilita' ambientale;
    B) produzione di specie innovative;
    C)  progetti  di  piu'  elevato  interesse   sotto   il   profilo
occupazionale.
  2. Sviluppo di attivita' innovative:
    A) integrazione o riconversione dell'attivita' di pesca;
    B) produzione di specie innovative;
    C)   progetti   di   piu'  elevato  interesse  sotto  il  profilo
occupazionale.
  3. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 1 e  2
le  iniziative  sono prioritariamente considerate in base ai seguenti
criteri:
    A) costo del progetto (priorita' alle  iniziative  con  spesa  di
investimento  massima di 3.500 milioni e 4.000 milioni per quelle che
prevedono la realizzazione di unita' di riproduzione);
    B) redditivita' dell'impianto;
    C)  possesso  della  concessione   edilizia   o   demaniale   (di
quest'ultima e' considerata equipollente l'anticipata occupazione).