Art. 7.
                   Attrezzature dei porti di pesca
  1.   A)   Miglioramento   delle   strutture  e  delle  attrezzature
finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle operazioni di  imbarco  e
sbarco.
    B)   Strutture   ed   attrezzature  per  la  conservazione  e  la
lavorazione dei prodotti ittici.
    C) Strutture  ausiliarie  all'attivita'  delle  unita'  di  pesca
(rifornimento ghiaccio, acqua e carburante).
    D) Magazzini per le attrezzature della pesca.
    E) Interventi sulle attrezzature cantieristiche per migliorare il
servizio offerto alla marineria.
  2.  Nell'ambito  di  ciascuna  delle  fattispecie prioritarie sopra
descritte, le iniziative sono ordinate in base ai seguenti criteri:
    A) iniziative presentate da enti locali;
    B) iniziative localizzate ove le marinerie pescherecce sono  piu'
numerose;
    C)   iniziative   localizzate   in   zone   portuali  carenti  di
attrezzature.