Art. 7. Attrezzature dei porti di pesca 1. A) Miglioramento delle strutture e delle attrezzature finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle operazioni di imbarco e sbarco. B) Strutture ed attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodotti ittici. C) Strutture ausiliarie all'attivita' delle unita' di pesca (rifornimento ghiaccio, acqua e carburante). D) Magazzini per le attrezzature della pesca. E) Interventi sulle attrezzature cantieristiche per migliorare il servizio offerto alla marineria. 2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie prioritarie sopra descritte, le iniziative sono ordinate in base ai seguenti criteri: A) iniziative presentate da enti locali; B) iniziative localizzate ove le marinerie pescherecce sono piu' numerose; C) iniziative localizzate in zone portuali carenti di attrezzature.