Art. 8. Impianti per la trasformazione e la commercializzazione 1. Realizzazione di nuovi impianti: A) iniziative finalizzate alla integrazione dell'attivita' produttiva; B) iniziative la cui produzione venga prevalentemente destinata ai mercati esteri per contribuire alla riduzione del deficit della bilancia dei pagamenti; C) iniziative che rivestono particolari aspetti occupazionali; D) iniziative che introducono in maniera significativa adeguamenti tecnologici atti a razionalizzare i processi produttivi. 2. Ammodernamento degli impianti esistenti: A) interventi volti ad adeguare gli impianti ai requisiti normativi igienico-sanitari; B) aggiornamento tecnologico per migliorare la competitivita' ed incrementare il valore aggiunto; C) informatizzazione dei sistemi distributivi ed introduzione di procedure automatiche per l'accertamento del controllo di qualita' nei processi produttivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE