Art. 8.
       Impianti per la trasformazione e la commercializzazione
  1. Realizzazione di nuovi impianti:
    A)   iniziative   finalizzate  alla  integrazione  dell'attivita'
produttiva;
    B) iniziative la cui produzione venga  prevalentemente  destinata
ai  mercati  esteri  per contribuire alla riduzione del deficit della
bilancia dei pagamenti;
    C) iniziative che rivestono particolari aspetti occupazionali;
    D)  iniziative   che   introducono   in   maniera   significativa
adeguamenti tecnologici atti a razionalizzare i processi produttivi.
  2. Ammodernamento degli impianti esistenti:
    A)  interventi  volti  ad  adeguare  gli  impianti  ai  requisiti
normativi igienico-sanitari;
    B) aggiornamento tecnologico per migliorare la competitivita'  ed
incrementare il valore aggiunto;
    C)  informatizzazione dei sistemi distributivi ed introduzione di
procedure automatiche per l'accertamento del  controllo  di  qualita'
nei processi produttivi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 novembre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE