Art. 3.
  Le  domande  di  concessione, da prodursi in carta legale e a firma
autenticata  del  legale  rappresentante,   dovranno   contenere   la
documentazione  comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
la  presentazione  deve  essere  effettuata  mediante  consegna  alla
Direzione  centrale per la riscossione entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 novembre 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI