Art. 3. Le domande di concessione, da prodursi in carta legale e a firma autenticata del legale rappresentante, dovranno contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; la presentazione deve essere effettuata mediante consegna alla Direzione centrale per la riscossione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1994 Il Ministro: TREMONTI