Art. 3. Il trasferimento di portafoglio di cui al precedente art. 1 ha effetto a decorrere dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 1994 Il direttore generale: CINTI