Art. 3.
  Il trasferimento di portafoglio di cui  al  precedente  art.  1  ha
effetto  a decorrere dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso
al momento della pubblicazione del decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 novembre 1994
                                         Il direttore generale: CINTI