Art. 2. 1. Gli equidi registrati, da riproduzione provenienti dai Paesi terzi elencati all'allegato 3 al presente decreto sono ammessi all'importazione definitiva purche' scortati, a seconda del Paese terzo di origine, da uno dei certificati sanitari di cui agli allegati da 4 a 8 al presente decreto. 2. Gli equidi registrati provenienti dai Paesi terzi elencati all'allegato 9 al presente decreto sono ammessi all'importazione temporanea per un periodo non superiore a 90 giorni purche' scortati, a seconda del Paese terzo di origine, da uno dei certificati sanitari di cui agli allegati da 10 a 14 al presente decreto. 3. Gli equidi registrati esportati temporaneamente per corse, competizioni e manifestazioni culturali, per un periodo di non oltre 30 giorni, nei Paesi terzi elencati all'ellegato 15 al presente decreto sono ammessi alla reintroduzione nel territorio comunitario purche' scortati dal certificato sanitario di cui all'allegato 16 al presente decreto.