Art. 2.
   1. Gli equidi registrati, da riproduzione  provenienti  dai  Paesi
terzi  elencati  all'allegato  3  al  presente  decreto  sono ammessi
all'importazione definitiva purche' scortati,  a  seconda  del  Paese
terzo  di  origine,  da  uno  dei  certificati  sanitari  di cui agli
allegati da 4 a 8 al presente decreto.
   2. Gli equidi registrati  provenienti  dai  Paesi  terzi  elencati
all'allegato  9  al  presente  decreto  sono ammessi all'importazione
temporanea per un periodo non superiore a 90 giorni purche' scortati,
a seconda del Paese terzo di origine, da uno dei certificati sanitari
di cui agli allegati da 10 a 14 al presente decreto.
   3. Gli equidi  registrati  esportati  temporaneamente  per  corse,
competizioni  e manifestazioni culturali, per un periodo di non oltre
30 giorni, nei Paesi  terzi  elencati  all'ellegato  15  al  presente
decreto  sono  ammessi alla reintroduzione nel territorio comunitario
purche' scortati dal certificato sanitario di cui all'allegato 16  al
presente decreto.