Art. 2. 1. E' ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE prevista dal presente decreto, per qualunque tipo di dispositivo antispruzzi destinato all'impiego nei veicoli indicati all'art. 1, se esso risulta conforme alle prescrizioni di costruzione e prova stabilite nell'allegato II. 2. E' ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE, prevista dal presente decreto, ai veicoli indicati all'art. 1 se i sistemi antispruzzi in essi installati rispondono alle prescrizioni stabilite nell'allegato 3. Ai fini del rilascio della omologazione nazionale dei tipi di veicoli di cui all'art. 1 del presente decreto, l'installazione dei sistemi antispruzzi e' facoltativa; nel caso in cui il costruttore ne preveda la installazione, il rilascio della omologazione nazionale e' subordinato alla verifica che i sistemi in essi installati rispondano alle prescrizioni stabilite nell'allegato III.