Art. 2.
  1. E' ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE  prevista
dal  presente  decreto, per qualunque tipo di dispositivo antispruzzi
destinato all'impiego  nei  veicoli  indicati  all'art.  1,  se  esso
risulta  conforme  alle prescrizioni di costruzione e prova stabilite
nell'allegato II.
  2. E' ammesso il rilascio della omologazione parziale CEE, prevista
dal presente decreto, ai veicoli indicati all'art.  1  se  i  sistemi
antispruzzi in essi installati rispondono alle prescrizioni stabilite
nell'allegato  3.  Ai  fini del rilascio della omologazione nazionale
dei  tipi  di  veicoli  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,
l'installazione  dei  sistemi antispruzzi e' facoltativa; nel caso in
cui il costruttore ne preveda la  installazione,  il  rilascio  della
omologazione  nazionale e' subordinato alla verifica che i sistemi in
essi installati rispondano alle prescrizioni stabilite  nell'allegato
III.