(all. 3 - art. 1)
                            ALLEGATO III
  PRESCRIZIONI RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO
     PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI
                        CAMPO DI APPLICAZIONE
0.1.    Tutti i veicoli delle categorie N2 di massa massima superiore
         a 7,5 tonnellate e delle categorie N3, O3 e O4 devono essere
         muniti, in  fase  di  fabbricazione  o  successivamente,  di
         sistemi  antispruzzi  in  modo  da  rispettare  le  seguenti
         prescrizioni.
0.2.      Le prescrizioni di cui al precedente punto  1  relative  ai
         dispositivi  antispruzzi definiti al punto 4 dell'allegato I
         non sono obbligatorie per i veicoli telaio-cabina, i veicoli
         non  carrozzati,  i  veicoli  "fuoristrada"  definiti  nella
         direttiva  70/156/CEE  ne', infine, i veicoli per i quali la
         presenza di dispositivi  antispruzzi  e'  incompatibile  con
         l'impiego  previsto.    Tuttavia,  se  tali dispositivi sono
         montati sui suddetti veicoli, devono  essere  conformi  alle
         prescrizioni della presente direttiva.
         DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
1.1.         La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per
         quanto  riguarda  l'installazione  del  sistema  antispruzzi
         viene  presentata  dal  costruttore  del  veicolo  o dal suo
         mandatario.
1.2.       Essa e' accompagnata dai seguenti  documenti  in  triplice
         copia, e corredata dalle indicazioni seguenti:
1.2.1.    una descrizione tecnica del sistema antispruzzi nonche' uno
         o piu' disegni sufficientemente  dettagliati  ad  una  scala
         appropriata che consenta l'identificazione.
1.3.       Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione
         deve essere presentato un veicolo rappresentativo  del  tipo
         di veicolo da omologare, munito del sistema antispruzzi.
         OMOLOGAZIONE CEE
2.             Alla scheda di omologazione CEE va allegata una scheda
         conforme al modello indicato nell'appendice.
         PRESCRIZIONI GENERALI
3.       Assi
3.1.     Assi sollevabili
         Se un veicolo e' munito di uno o piu' assi  sollevabili,  il
         sistema  antispruzzi  deve  coprire  tutte  le  ruote quando
         l'asse e' abbassato e le  ruote  a  contatto  con  il  manto
         stradale quando l'asse e' sollevato.
3.2.     Assi autostenzanti
         Se un veicolo e' munito di un asse autosterzante, il sistema
         antispruzzi deve soddisfare alle condizioni applicabili agli
         assi miniti di ruote non sterzanti se e' montato sulla parte
         ruotante.  Se  non  e'  montato  su  tale  parte,  esso deve
         soddisfare le condizioni applicabili  agli  assi  miniti  di
         ruote sterzanti.
4.       Posizione del bordo esterno
4.1.    Nel caso di ruote non sterzanti, la distanza "c" tra il piano
         longitudinale  tangente  al  lato  esterno  del  pneumatico,
         escluso un eventuale rigonfiamento del pneumatico a contatto
         con il suolo, e  lo  spigolo  interno  del  bordo  non  deve
         superare  i  75  mm;  se  invece  il raggio di quest'ultimo,
         definito ai punti 7.2, 8.2 e 9.2, e' inferiore a 1,0 R, essa
         non dovra' superare i 100 mm (figura 1).
4.2.     Nel caso di ruote sterzanti ed autosterzanti la distanza "c"
         non deve superare i 100 mm.
5.       Condizioni del veicolo
         Per  i  controlli  sull'osservanza  delle  disposizioni  del
         presente regolamento il veicolo deve essere nelle condizioni
         seguenti:
         a)  deve essere scarico e le ruote devono essere disposte in
            posizione diritta;
         b) nel caso dei semirimorchi le superfici di  carico  devono
            essere orizzontali;
         c) le pressione dei pneumatici deve essere quella normale.
6.       Sistema antispruzzi
6.1.     I sistemi antispruzzi devono soddisfare le specifiche di cui
         ai punti  7 o 9.
6.2.          I  sistemi  antispruzzi  delle  ruote  non  sterzanti o
         autosterzanti, coperte dal  pavimento  della  carrozzeria  o
         dalla  parte  inferiore  della  superficie di carico, devono
         soddisfare le specifiche di cui ai punti 7  o  9  ovvero  le
         specifiche di cui al punto 8.
         PRESCRIZIONI PARTICOLARI
7.         Prescrizioni concernenti i sistemi antispruzzi del tipo ad
         assorbitori  di  energia  per  gli  assi  muniti  di   ruote
         sterzanti oppure autostezanti o non sterzanti
7.1.     Parafanghi
7.1.1.       I  parafanghi  devono  coprire  la  zona  immediatamente
         superiore, anteriore  e  posteriore  del  pneumatico  o  dei
         pneumatici, nel modo seguente:
         a)  nel caso di un asse singolo o di assi multipli in cui la
            distanza "d" (figura 4) tra pneumatici montati sugli assi
            adiacenti supera 300 mm, l'estremita' anteriore C (figura
            2) deve estendersi sino ad una linea O-Z  che  formi  con
            l'orizzontale  un  angolo  0  non superiore a 30› per gli
            assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti, o  a  20›
            per gli assi muniti di ruote non sterzanti:
            L'estremita'  posteriore (figura 2) deve estendersi verso
            il basso in modo da rimanere al massimo a 100  mm  al  di
            sopra  della  linea  orizzontale  passante  per il centro
            della ruota;
         b) nel caso di assi multipli in  cui  la  distanza  "d"  tra
            pneumatici  montati  su assi adiacenti non supera 300 mm,
            il parafango deve riprodurre quello mostrato nella figura
            4a);
         c) la larghezza totale "q" (figura  1)  del  parafango  deve
            essere  almeno  sufficiente  a coprire l'intera larghezza
            del pneumatico "b" o dei due pneumatici "t" nel  caso  di
            ruote  gemelle,  tenendo  conto  delle condizioni estreme
            dell'unita' pneumatico/ruota specificate dal costruttore.
            Le  dimensioni  "b"  ed  "e"   devono   essere   misurate
            all'altezza  del  mozzo,  senza  tener conto di eventuali
            iscrizioni, nervature, cordoni di protezione,  ecc.,  sui
            fianchi dei pneumatici.
7.1.2.     Il lato frontale della parte posteriore del parafango deve
         essere munito di un dispositivo  antispruzzi  conforme  alle
         specifiche   di  cui  all'allegato  II,  appendice  1.  Tale
         dispositivo deve  ricoprire  l'interno  del  parafango  sino
         all'intersezione  con  la  linea  retta  passante dal centro
         della  ruota   ed   inclinata   di   almeno   30›   rispetto
         all'orizzonte (figura 3).
7.1.3.      Se i parafanghi sono costituiti da piu' elementi, questi,
         quando sono montati, non devono presentare  alcuna  apertura
         che  consenta  l'eventuale  fuoriuscita di spruzzi quando il
         veicolo e' in movimento.
7.2.     Bordi esterni
7.2.1.    Nel caso di assi singoli o  di  assi  multipli  in  cui  la
         distanza  "d"  tra i pneumatici su assi adiacenti supera 300
         mm, l'estremita' inferiore del bordo esterno non puo' essere
         posizionata ad una distanza, e con un  raggio  misurato  dal
         centro  del  pneumatico  inferiore  ai  valori  che  seguono
         (figura 2):
         a) Assi muniti  di  ruote  sterzanti  o  autosterzanti:    a
            partire  dal  profilo  anteriore  (nel senso del veicolo)
            (estremita' C a 30›)  sino  la  profilo  posteriore  (nel
            senso del veicolo) (estremita' A a 100 mm)
                          (Rv uguale o minore a 1,5 R)
         b)  Assi  muniti  di  ruote  non  sterzanti:   a partire dal
            profilo anteriore (estremita' C a 20›)  sino  al  profilo
            posteriore (estremita' A a 100 mm)
                          (Rv uguale o minore a 1,25 R)
         in  cui R e' il raggio del pneumatico montato sul veicolo ed
         Rv la distanza radicale a cui si trova il profilo  inferiore
         del bordo esterno.
7.2.2.      Nel  caso  di assi multipli, in cui la distanza "d" tra i
         pneumatici adiacenti non supera  300  mm,  i  bordi  esterni
         situati  nello  spazio  tra  gli  assi  devono trovarsi alla
         distanza fissata al punto 7.2.1 e devono estendersi verso il
         basso per non piu' di 150  mm  sopra  la  retta  orizzontale
         congiungente  il  centro  delle  due  ruote o in modo che la
         distanza   tra   le    estremita'    inferiori    adiacenti,
         sull'orizzontale, non sia maggiore di 60 mm (figura 4a)).
7.2.3.   La profondita' del bordo esterno non deve essere inferiore a
         45 mm nella zona posteriore rispetto alla verticale passante
         per  il centro della ruota, mentre puo' ridursi gradualmente
         nella zona anteriore.
7.2.4.   Quando il veicolo e' in movimento, nei bordi esterni o fra i
         bordi esterni e  le  altri  parti  del  parafango  non  deve
         esistere  alcuna  apertura  che  conserta  la fuoriuscita di
         proiezioni.
7.3.     Paraspruzzi
7.3.1.   La larghezza dei paraspruzzi deve essere conforme  a  quanto
         previsto  per  "q"  al  punto  7.1.1.  c),  tranne quando il
         paraspruzzi e' collocato internamente al parafango, nel qual
         caso deve essere almeno uguale alla larghezza  della  fascia
         di contatto del pneumatico.
7.3.2.            L'orientamento    del   paraspruzzi   deve   essere
         approssimativamente verticale.
7.3.3.   L'altezza massima dell'orlo inferiore non  deve  superare  i
         200 mm (figura 3).
         Questa  distanza e' aumentata a 300 mm per l'asse posteriore
         quando la distanza radiale del profilo inferiore  del  bordo
         esterno,   Rv,  non  supera  la  lunghezza  del  raggio  dei
         pneumatici montanti sulle ruote dell'asse considerato.
7.3.4.      Il  paraspruzzi  non  deve  distare  piu'   di   300   mm
         dall'estremita'   posteriore   del   pneumatico,  in  misura
         orizzontale.
7.3.5.    Nel caso di assi multipli in cui  la  distanza  "d"  tra  i
         pneumatici  di  assi adiacenti e' inferiore a 250 mm, devono
         essere dotate di paraspruzzi soltanto le  ruote  posteriori.
         Quando  tale  distanza  "d"  e' uguale o superiore a 250 mm,
         occorre fissare un paraspruzzi  dietro  ogni  ruota  (figura
         4b)).
7.3.6.      Applicando al paraspruzzi, ad una distanza di 50 mm dalla
         loro estremita' inferiore, una forza di 3 N per ogni 100  mm
         di  larghezza,  la  flessione che si verifica verso il retro
         non deve superare i 100 mm.
7.3.7.   Tutta la superficie anteriore della  parte  del  paraspruzzi
         avente  le dimensioni minime richieste deve essere munita di
         un dispositivo antispruzzi conforme alle specifiche  di  cui
         all'allegato II, appendice 1.
7.3.8.      Fra  il  bordo  inferiore  posteriore del parafango ed il
         paraspruzzi non deve esistere alcuna apertura  che  consenta
         la fuoriuscita di spruzzi.
7.3.9.     Quando il dispositivo antispruzzi risponde alle specifiche
         relative al paraspruzzi (punto 7.3), non e'  necessario  che
         venga installato un altro paraspruzzi.
8.          Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi dotati di
         dispositivi antispruzzi assorbitori di energia per gli  assi
         muniti  di  ruote  non sterzanti o autosterzanti (vedi punto
         6.2)
8.1.     Parafanghi
8.1.1.      I  parafanghi  devono  coprire  la  zona  che  si   trova
         immediatamente  al di sopra del pneumatico o dei pneumatici.
         Le  estremita'  anteriore  e  posteriore  devono  estendersi
         almeno fino al piano orizzontale tangente al bordo superiore
         del  pneumatico  o  dei  pneumatici  (figura  5).  Tuttavia,
         l'estremita'   posteriore   puo'   essere   sostituita   dal
         paraspruzzi  che,  in questo caso, deve estendersi fino alla
         parte superiore del parafango (o dell'elemento equivalente).
8.1.2.   Tutta la parte interna posteriore del parafango deve  essere
         munita  di  un  dispositivo  antispruzzi  che  risponda alle
         prescrizioni dell'allegato II, appendice 1.
8.2.     Bordi esterni
8.2.1.    Nel caso di assi singoli o  di  assi  multipli  in  cui  la
         distanza  fra i pneumatici adiacenti e' superiore o uguale a
         250 mm, il bordo esterno deve coprire lo spazio compreso fra
         la parte bassa della parte superiore del  parafango  ed  una
         retta   formata   dalla  tangente  al  bordo  superiore  del
         pneumatico o dei pneumatici e fra il piano verticale formato
         dalla tangente alla parte  anteriore  del  pneumatico  e  il
         parafango  o  il  paraspruzzi collocato dietro la ruota o le
         ruote (figura 5b)).
         Nel  caso  di  assi  multipli,  ogni  ruota  dovra'   essere
         provvista di bordo esterno.
8.2.2.    Fra il bordo esterno e la parte inferiore del parafango non
         dovra' esistere alcuna apertura che consenta la  fuoriuscita
         di spruzzi.
8.2.3.     Quando i paraspruzzi non sono installati dietro ogni ruota
         (vedi  punto  7.3.5),  il  bordo  esterno  deve   estendersi
         ininterrottamente dal bordo esterno del paraspruzzi al piano
         verticale  tangente  al  punto  piu' avanzato del pneumatico
         (vedi figura 5a)) del primo asse.
8.2.4.   Tutta la superficie interna del bordo  esterno,  di  altezza
         non inferiore a 100 mm, deve essere munita di un dispositivo
         antispruzzi    assorbitore    di   energia   conforme   alle
         prescrizioni dell'allegato II.
8.3.     Paraspruzzi
         I paraspruzzi devono estendersi sino  alla  parte  inferiore
         del parafango ed essere conformi alle prescrizioni dei punti
         7.3.1 - 7.3.9.
9.          Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi miniti di
         dispositivi  antispruzzi  separatori  aria/acqua  per   assi
         muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti
9.1.     Parafanghi
9.1.1.   I parafanghi devono essere conformi al punto 7.1.1. c).
9.1.2.    I parafanghi per assi singoli o multipli in cui la distanza
         tra i pneumatici di assi adiacenti e'  superiore  a  300  mm
         devono essere conformi anche al punto 7.1.1. a).
9.1.3.      Nel  caso  di  assi  multipli  in  cui  la distanza tra i
         pneumatici di assi adiacenti non e' superiore a  300  mm,  i
         parafanghi  devono  essere  conformi  anche al modello della
         figura 7.
9.2.     Bordi esterni
9.2.1.   I profili inferiori dei bordi esterni devono  essere  muniti
         di  dispositivi  antispruzzi  separatori aria/acqua conformi
         alle prescrizioni di cui all'allegato II.
9.2.2.   Nel caso di assi singoli o multipli in cui la  distanza  tra
         pneumatici  di  assi adiacenti supera i 300 mm, l'estremita'
         inferiore del dispositivo antispruzzi  applicato  sul  bordo
         esterno deve rispettare le seguenti dimensioni massime ed il
         seguente  raggio misurato dal centro della ruota (figure 6 e
         7):
         a) Assi muniti  di  ruote  sterzanti  o  autosterzanti:    a
            partire  dal  profilo  anteriore  (nel senso del veicolo)
            (estremita' C a 30›)  fino  al  profilo  posteriore  (nel
            senso del veicolo) (estremita' A a 100 MM)
                          (Rv uguale o minore a 1,05 R)
         b)  Assi  muniti  di  ruote  non  sterzanti:   a partire dal
            profilo anteriore (estremita' C a 20›)  fino  al  profilo
            posteriore (estremita' A a 100 mm)
                          (Rv uguale o minore a 1,00 R)
         dove R = raggio del pneumatico montato sul veicolo;
         Rv  =  distanza  radiale a partire dall'estremita' inferiore
              del bordo esterno al centro della ruota.
9.2.3.     Nel caso di  assi  multipli  in  cui  la  distanza  tra  i
         pneumatici  di  assi  adiacenti non e' superiore a 300 mm, i
         bordi esterni situati negli spazi fra gli assi devono  avere
         la  forma  specificata al punto 9.1.3 ed estendersi verso il
         basso in modo da non distare piu' di 100 mm dall'orizzontale
         passante per il centro delle ruote (vedi figura 7).
9.2.4.   La profondita' del bordo esterno non deve essere inferiore a
         45  mm  nella  parte  posteriore  rispetto  alla   verticale
         tracciata  per  il  centro  della  ruota e puo' gradualmente
         ridursi nella parte anteriore.
9.2.5.   Nei bordi esterni o fra i bordi esterni e i  parafanghi  non
         deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di
         spruzzi.
9.3.     Paraspruzzi
9.3.1.   I paraspruzzi devono essere:
         a) conformi al punto 7.3 (figura 3) oppure
         b)  conformi  ai  punti  7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8, e 9.3.2
            (figura 6).
9.3.2.   I dispositivi antispruzzi conformi alle  specifiche  di  cui
         all'allegato  II,  appendice  2  devono  essere applicati ai
         paraspruzzi di cui al punto 9.3.1. b) almeno lungo tutto  il
         profilo.
9.3.2.1.  L'estremita' inferiore del dispositivo antispruzzi non deve
         distare da terra piu' di 200 mm.
9.3.2.2. Il dispositivo antispruzzi deve avere un'altezza  di  almeno
         100 mm.
9.3.2.3.  Il  paraspruzzi di cui al punto 9.3.1. b), esclusa la parte
         inferiore comprendente il dispositivo antispruzzo  non  deve
         flettersi verso il retro per piu' di 100 mm se sottoposto ad
         una  forza  di  3  N  per  ogni  100  mm  di  larghezza  dei
         paraspruzzi  misurata   all'intersezione   del   dispositivo
         antispruzzi  nella sua posizione d'impiego, applicata ad una
         distanza di 50  mm  al  di  sopra  dell'orlo  inferiore  del
         paraspruzzi.
9.3.3.     Il paraspruzzi non deve distare, sull'orizzontale, piu' di
         200 mm dal bordo posteriore del pneumatico.
                             Appendice 4
                               MODELLO
                (Formato massimo: A4 (210 x 297 mm))
   ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO
     PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI
    (Articoli 4, paragrafo 2 e 10 della direttiva 70/156/CEE del
    Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento
   delle legislazioni degli stati membri relative all'omologazione
              dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
 _______                   _______________________________________
|       |                 |                                       |
| e...  |                 | Identificazione  dell'amministrazione |
|_______|                 |_______________________________________|
Numero di omologazione CEE:....................................
Numero di estensione:..........................................
1.   Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo:.............
2.   Tipo e denominazione commerciale del veicolo:..............
     ...........................................................
3.   Modi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo:.
     ...........................................................
3.1. Localizzazione di tale contrassegno:.......................
4.   Categoria del veicolo:.....................................
5.   Nome e indirizzo del costruttore:..........................
     ...........................................................
6.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario:................
     ...........................................................
7.   Caratteristiche dei sistemi  antispruzzi (breve
     descrizione, marchio di fabbrica o denominazione e numeri
     di omologazione dei dispositivi antispruzzo utilizzati):...
     ...........................................................
     ...........................................................
8.   Veicolo presentato all'omologazione CEE il:................
9.   Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione
     CEE:.......................................................
10.  Data del verbale rilasciato da tale servizio:..............
     ...........................................................
11.  Numero del verbale rilasciato da tale servizio:............
     ...........................................................
12.  Motivo/i dell'eventuale estensione dell'omologazione CEE:..
     ...........................................................
13.  L'omologazione CEE per quanto concerne l'installazione dei
     sistemi antispruzzi e' concessa/rifiutata (1)
14.  Luogo:.....................................................
15.  Data:......................................................
16.  Firma:.....................................................
17.    Si  allegano  documenti costituenti la scheda di omologazione,
     nonche'  il  loro  elenco,  depositati  presso   le   competenti
     autorita'  che  hanno rilasciato l'omologazione CEE; a richiesta
     si  puo'  ottenere,  in  tutto  o  in  parte,  copia   di   tale
     documentazione.
     18.  Eventuali osservazioni:....................................
          ...........................................................
          ...........................................................
          ...........................................................
          ...........................................................
          ...........................................................
          ...........................................................
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(1) Cancellare la dicitura inutile.