ALLEGATO III PRESCRIZIONI RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI CAMPO DI APPLICAZIONE 0.1. Tutti i veicoli delle categorie N2 di massa massima superiore a 7,5 tonnellate e delle categorie N3, O3 e O4 devono essere muniti, in fase di fabbricazione o successivamente, di sistemi antispruzzi in modo da rispettare le seguenti prescrizioni. 0.2. Le prescrizioni di cui al precedente punto 1 relative ai dispositivi antispruzzi definiti al punto 4 dell'allegato I non sono obbligatorie per i veicoli telaio-cabina, i veicoli non carrozzati, i veicoli "fuoristrada" definiti nella direttiva 70/156/CEE ne', infine, i veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi e' incompatibile con l'impiego previsto. Tuttavia, se tali dispositivi sono montati sui suddetti veicoli, devono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 1.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione del sistema antispruzzi viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. 1.2. Essa e' accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia, e corredata dalle indicazioni seguenti: 1.2.1. una descrizione tecnica del sistema antispruzzi nonche' uno o piu' disegni sufficientemente dettagliati ad una scala appropriata che consenta l'identificazione. 1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, munito del sistema antispruzzi. OMOLOGAZIONE CEE 2. Alla scheda di omologazione CEE va allegata una scheda conforme al modello indicato nell'appendice. PRESCRIZIONI GENERALI 3. Assi 3.1. Assi sollevabili Se un veicolo e' munito di uno o piu' assi sollevabili, il sistema antispruzzi deve coprire tutte le ruote quando l'asse e' abbassato e le ruote a contatto con il manto stradale quando l'asse e' sollevato. 3.2. Assi autostenzanti Se un veicolo e' munito di un asse autosterzante, il sistema antispruzzi deve soddisfare alle condizioni applicabili agli assi miniti di ruote non sterzanti se e' montato sulla parte ruotante. Se non e' montato su tale parte, esso deve soddisfare le condizioni applicabili agli assi miniti di ruote sterzanti. 4. Posizione del bordo esterno 4.1. Nel caso di ruote non sterzanti, la distanza "c" tra il piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico, escluso un eventuale rigonfiamento del pneumatico a contatto con il suolo, e lo spigolo interno del bordo non deve superare i 75 mm; se invece il raggio di quest'ultimo, definito ai punti 7.2, 8.2 e 9.2, e' inferiore a 1,0 R, essa non dovra' superare i 100 mm (figura 1). 4.2. Nel caso di ruote sterzanti ed autosterzanti la distanza "c" non deve superare i 100 mm. 5. Condizioni del veicolo Per i controlli sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento il veicolo deve essere nelle condizioni seguenti: a) deve essere scarico e le ruote devono essere disposte in posizione diritta; b) nel caso dei semirimorchi le superfici di carico devono essere orizzontali; c) le pressione dei pneumatici deve essere quella normale. 6. Sistema antispruzzi 6.1. I sistemi antispruzzi devono soddisfare le specifiche di cui ai punti 7 o 9. 6.2. I sistemi antispruzzi delle ruote non sterzanti o autosterzanti, coperte dal pavimento della carrozzeria o dalla parte inferiore della superficie di carico, devono soddisfare le specifiche di cui ai punti 7 o 9 ovvero le specifiche di cui al punto 8. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 7. Prescrizioni concernenti i sistemi antispruzzi del tipo ad assorbitori di energia per gli assi muniti di ruote sterzanti oppure autostezanti o non sterzanti 7.1. Parafanghi 7.1.1. I parafanghi devono coprire la zona immediatamente superiore, anteriore e posteriore del pneumatico o dei pneumatici, nel modo seguente: a) nel caso di un asse singolo o di assi multipli in cui la distanza "d" (figura 4) tra pneumatici montati sugli assi adiacenti supera 300 mm, l'estremita' anteriore C (figura 2) deve estendersi sino ad una linea O-Z che formi con l'orizzontale un angolo 0 non superiore a 30 per gli assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti, o a 20 per gli assi muniti di ruote non sterzanti: L'estremita' posteriore (figura 2) deve estendersi verso il basso in modo da rimanere al massimo a 100 mm al di sopra della linea orizzontale passante per il centro della ruota; b) nel caso di assi multipli in cui la distanza "d" tra pneumatici montati su assi adiacenti non supera 300 mm, il parafango deve riprodurre quello mostrato nella figura 4a); c) la larghezza totale "q" (figura 1) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire l'intera larghezza del pneumatico "b" o dei due pneumatici "t" nel caso di ruote gemelle, tenendo conto delle condizioni estreme dell'unita' pneumatico/ruota specificate dal costruttore. Le dimensioni "b" ed "e" devono essere misurate all'altezza del mozzo, senza tener conto di eventuali iscrizioni, nervature, cordoni di protezione, ecc., sui fianchi dei pneumatici. 7.1.2. Il lato frontale della parte posteriore del parafango deve essere munito di un dispositivo antispruzzi conforme alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 1. Tale dispositivo deve ricoprire l'interno del parafango sino all'intersezione con la linea retta passante dal centro della ruota ed inclinata di almeno 30 rispetto all'orizzonte (figura 3). 7.1.3. Se i parafanghi sono costituiti da piu' elementi, questi, quando sono montati, non devono presentare alcuna apertura che consenta l'eventuale fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo e' in movimento. 7.2. Bordi esterni 7.2.1. Nel caso di assi singoli o di assi multipli in cui la distanza "d" tra i pneumatici su assi adiacenti supera 300 mm, l'estremita' inferiore del bordo esterno non puo' essere posizionata ad una distanza, e con un raggio misurato dal centro del pneumatico inferiore ai valori che seguono (figura 2): a) Assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti: a partire dal profilo anteriore (nel senso del veicolo) (estremita' C a 30) sino la profilo posteriore (nel senso del veicolo) (estremita' A a 100 mm) (Rv uguale o minore a 1,5 R) b) Assi muniti di ruote non sterzanti: a partire dal profilo anteriore (estremita' C a 20) sino al profilo posteriore (estremita' A a 100 mm) (Rv uguale o minore a 1,25 R) in cui R e' il raggio del pneumatico montato sul veicolo ed Rv la distanza radicale a cui si trova il profilo inferiore del bordo esterno. 7.2.2. Nel caso di assi multipli, in cui la distanza "d" tra i pneumatici adiacenti non supera 300 mm, i bordi esterni situati nello spazio tra gli assi devono trovarsi alla distanza fissata al punto 7.2.1 e devono estendersi verso il basso per non piu' di 150 mm sopra la retta orizzontale congiungente il centro delle due ruote o in modo che la distanza tra le estremita' inferiori adiacenti, sull'orizzontale, non sia maggiore di 60 mm (figura 4a)). 7.2.3. La profondita' del bordo esterno non deve essere inferiore a 45 mm nella zona posteriore rispetto alla verticale passante per il centro della ruota, mentre puo' ridursi gradualmente nella zona anteriore. 7.2.4. Quando il veicolo e' in movimento, nei bordi esterni o fra i bordi esterni e le altri parti del parafango non deve esistere alcuna apertura che conserta la fuoriuscita di proiezioni. 7.3. Paraspruzzi 7.3.1. La larghezza dei paraspruzzi deve essere conforme a quanto previsto per "q" al punto 7.1.1. c), tranne quando il paraspruzzi e' collocato internamente al parafango, nel qual caso deve essere almeno uguale alla larghezza della fascia di contatto del pneumatico. 7.3.2. L'orientamento del paraspruzzi deve essere approssimativamente verticale. 7.3.3. L'altezza massima dell'orlo inferiore non deve superare i 200 mm (figura 3). Questa distanza e' aumentata a 300 mm per l'asse posteriore quando la distanza radiale del profilo inferiore del bordo esterno, Rv, non supera la lunghezza del raggio dei pneumatici montanti sulle ruote dell'asse considerato. 7.3.4. Il paraspruzzi non deve distare piu' di 300 mm dall'estremita' posteriore del pneumatico, in misura orizzontale. 7.3.5. Nel caso di assi multipli in cui la distanza "d" tra i pneumatici di assi adiacenti e' inferiore a 250 mm, devono essere dotate di paraspruzzi soltanto le ruote posteriori. Quando tale distanza "d" e' uguale o superiore a 250 mm, occorre fissare un paraspruzzi dietro ogni ruota (figura 4b)). 7.3.6. Applicando al paraspruzzi, ad una distanza di 50 mm dalla loro estremita' inferiore, una forza di 3 N per ogni 100 mm di larghezza, la flessione che si verifica verso il retro non deve superare i 100 mm. 7.3.7. Tutta la superficie anteriore della parte del paraspruzzi avente le dimensioni minime richieste deve essere munita di un dispositivo antispruzzi conforme alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 1. 7.3.8. Fra il bordo inferiore posteriore del parafango ed il paraspruzzi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi. 7.3.9. Quando il dispositivo antispruzzi risponde alle specifiche relative al paraspruzzi (punto 7.3), non e' necessario che venga installato un altro paraspruzzi. 8. Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi dotati di dispositivi antispruzzi assorbitori di energia per gli assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti (vedi punto 6.2) 8.1. Parafanghi 8.1.1. I parafanghi devono coprire la zona che si trova immediatamente al di sopra del pneumatico o dei pneumatici. Le estremita' anteriore e posteriore devono estendersi almeno fino al piano orizzontale tangente al bordo superiore del pneumatico o dei pneumatici (figura 5). Tuttavia, l'estremita' posteriore puo' essere sostituita dal paraspruzzi che, in questo caso, deve estendersi fino alla parte superiore del parafango (o dell'elemento equivalente). 8.1.2. Tutta la parte interna posteriore del parafango deve essere munita di un dispositivo antispruzzi che risponda alle prescrizioni dell'allegato II, appendice 1. 8.2. Bordi esterni 8.2.1. Nel caso di assi singoli o di assi multipli in cui la distanza fra i pneumatici adiacenti e' superiore o uguale a 250 mm, il bordo esterno deve coprire lo spazio compreso fra la parte bassa della parte superiore del parafango ed una retta formata dalla tangente al bordo superiore del pneumatico o dei pneumatici e fra il piano verticale formato dalla tangente alla parte anteriore del pneumatico e il parafango o il paraspruzzi collocato dietro la ruota o le ruote (figura 5b)). Nel caso di assi multipli, ogni ruota dovra' essere provvista di bordo esterno. 8.2.2. Fra il bordo esterno e la parte inferiore del parafango non dovra' esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi. 8.2.3. Quando i paraspruzzi non sono installati dietro ogni ruota (vedi punto 7.3.5), il bordo esterno deve estendersi ininterrottamente dal bordo esterno del paraspruzzi al piano verticale tangente al punto piu' avanzato del pneumatico (vedi figura 5a)) del primo asse. 8.2.4. Tutta la superficie interna del bordo esterno, di altezza non inferiore a 100 mm, deve essere munita di un dispositivo antispruzzi assorbitore di energia conforme alle prescrizioni dell'allegato II. 8.3. Paraspruzzi I paraspruzzi devono estendersi sino alla parte inferiore del parafango ed essere conformi alle prescrizioni dei punti 7.3.1 - 7.3.9. 9. Prescrizioni applicabili ai sistemi antispruzzi miniti di dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua per assi muniti di ruote sterzanti, autosterzanti o non sterzanti 9.1. Parafanghi 9.1.1. I parafanghi devono essere conformi al punto 7.1.1. c). 9.1.2. I parafanghi per assi singoli o multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti e' superiore a 300 mm devono essere conformi anche al punto 7.1.1. a). 9.1.3. Nel caso di assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti non e' superiore a 300 mm, i parafanghi devono essere conformi anche al modello della figura 7. 9.2. Bordi esterni 9.2.1. I profili inferiori dei bordi esterni devono essere muniti di dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II. 9.2.2. Nel caso di assi singoli o multipli in cui la distanza tra pneumatici di assi adiacenti supera i 300 mm, l'estremita' inferiore del dispositivo antispruzzi applicato sul bordo esterno deve rispettare le seguenti dimensioni massime ed il seguente raggio misurato dal centro della ruota (figure 6 e 7): a) Assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti: a partire dal profilo anteriore (nel senso del veicolo) (estremita' C a 30) fino al profilo posteriore (nel senso del veicolo) (estremita' A a 100 MM) (Rv uguale o minore a 1,05 R) b) Assi muniti di ruote non sterzanti: a partire dal profilo anteriore (estremita' C a 20) fino al profilo posteriore (estremita' A a 100 mm) (Rv uguale o minore a 1,00 R) dove R = raggio del pneumatico montato sul veicolo; Rv = distanza radiale a partire dall'estremita' inferiore del bordo esterno al centro della ruota. 9.2.3. Nel caso di assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici di assi adiacenti non e' superiore a 300 mm, i bordi esterni situati negli spazi fra gli assi devono avere la forma specificata al punto 9.1.3 ed estendersi verso il basso in modo da non distare piu' di 100 mm dall'orizzontale passante per il centro delle ruote (vedi figura 7). 9.2.4. La profondita' del bordo esterno non deve essere inferiore a 45 mm nella parte posteriore rispetto alla verticale tracciata per il centro della ruota e puo' gradualmente ridursi nella parte anteriore. 9.2.5. Nei bordi esterni o fra i bordi esterni e i parafanghi non deve esistere alcuna apertura che consenta la fuoriuscita di spruzzi. 9.3. Paraspruzzi 9.3.1. I paraspruzzi devono essere: a) conformi al punto 7.3 (figura 3) oppure b) conformi ai punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8, e 9.3.2 (figura 6). 9.3.2. I dispositivi antispruzzi conformi alle specifiche di cui all'allegato II, appendice 2 devono essere applicati ai paraspruzzi di cui al punto 9.3.1. b) almeno lungo tutto il profilo. 9.3.2.1. L'estremita' inferiore del dispositivo antispruzzi non deve distare da terra piu' di 200 mm. 9.3.2.2. Il dispositivo antispruzzi deve avere un'altezza di almeno 100 mm. 9.3.2.3. Il paraspruzzi di cui al punto 9.3.1. b), esclusa la parte inferiore comprendente il dispositivo antispruzzo non deve flettersi verso il retro per piu' di 100 mm se sottoposto ad una forza di 3 N per ogni 100 mm di larghezza dei paraspruzzi misurata all'intersezione del dispositivo antispruzzi nella sua posizione d'impiego, applicata ad una distanza di 50 mm al di sopra dell'orlo inferiore del paraspruzzi. 9.3.3. Il paraspruzzi non deve distare, sull'orizzontale, piu' di 200 mm dal bordo posteriore del pneumatico. Appendice 4 MODELLO (Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)) ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI (Articoli 4, paragrafo 2 e 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) _______ _______________________________________ | | | | | e... | | Identificazione dell'amministrazione | |_______| |_______________________________________| Numero di omologazione CEE:.................................... Numero di estensione:.......................................... 1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo:............. 2. Tipo e denominazione commerciale del veicolo:.............. ........................................................... 3. Modi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo:. ........................................................... 3.1. Localizzazione di tale contrassegno:....................... 4. Categoria del veicolo:..................................... 5. Nome e indirizzo del costruttore:.......................... ........................................................... 6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario:................ ........................................................... 7. Caratteristiche dei sistemi antispruzzi (breve descrizione, marchio di fabbrica o denominazione e numeri di omologazione dei dispositivi antispruzzo utilizzati):... ........................................................... ........................................................... 8. Veicolo presentato all'omologazione CEE il:................ 9. Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione CEE:....................................................... 10. Data del verbale rilasciato da tale servizio:.............. ........................................................... 11. Numero del verbale rilasciato da tale servizio:............ ........................................................... 12. Motivo/i dell'eventuale estensione dell'omologazione CEE:.. ........................................................... 13. L'omologazione CEE per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzi e' concessa/rifiutata (1) 14. Luogo:..................................................... 15. Data:...................................................... 16. Firma:..................................................... 17. Si allegano documenti costituenti la scheda di omologazione, nonche' il loro elenco, depositati presso le competenti autorita' che hanno rilasciato l'omologazione CEE; a richiesta si puo' ottenere, in tutto o in parte, copia di tale documentazione. 18. Eventuali osservazioni:.................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ------------ (1) Cancellare la dicitura inutile.