(all. 4 - art. 1)
                             ALLEGATO IV
                    CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
                     CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE
1.   Conformita' della produzione
1.1. Ogni dispositivo antispruzzi recante il marchio di  omologazione
     CEE  deve  essere  conforme al tipo omologato.  L'autorita'  che
     concede il marchio CEE conserva  un  esemplare  che,  unitamente
     alla scheda di omologazione CEE, puo' essere usato per stabilire
     se   i   dispositivi  commercializzati  recanti  il  marchio  di
     omologazione CEE rispondono ai requisiti richiesti.
1.2. Un tipo di dispositivo e' definito dal modello  e dai  documenti
     descrittivi  depositati al momento della domanda di omologazione
     CEE. Possono  essere considerati appartenenti allo  stesso  tipo
     quei dispositivi le cui caratteristiche siano identiche a quelle
     del   dispositivo   modello   e  le  cui  altre  componenti  non
     differiscano da quelle del modello tranne che per  varianti  che
     non  abbiano  alcun  effetto  sulle  proprieta'  specificate nel
     presente allegato.
1.3. Il fabbricante effettua periodici  controlli  per  garantire  la
     conformita' della produzione al tipo omologato.
     A tal fine il fabbricante deve:
     -   disporre  di  un  laboratorio  attrezzato  che  consenta  di
       effettuare le prove essenziali;
     - fare effettuare le prove di conformita' della produzione da un
       laboratorio autorizzato.
     I risultati dei controlli di conformita' della  produzione  sono
     messi  a  disposizione  dalle autorita' competenti per almeno un
     anno.
1.4. Inoltre, l'autorita' competente puo'  effettuare  dei  controlli
     mediante campionamento.
1.5. La conformita' della produzione al tipo di dispositivo omologato
     e' controllata nelle condizioni e conformemente ai metodi di cui
     all'allegato II.
     A richiesta delle autorita' che hanno concesso l'omologazione, i
     fabbricanti  mettono  a loro disposizione i dispositivi del tipo
     precedentemente omologato per effettuare le prove o i  controlli
     di conformita'.
1.6.  La  produzione  e'  ritenuta  conforme  se,  su  dieci campioni
     prelevati a caso, nove sono conformi alle specifiche del punto 4
     delle appendici 1 e 2 dell'allegato II.
1.7. Se non si verifica la condizione del punto 1.6,  si  esamina  un
     nuovo campione di dieci unita' prelevate a caso.
     La  media  di  tutte  le  misure effettuate deve soddisfare alle
     specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II  e
     nessuna  misura  singola  deve  essere inferiore al 95% di dette
     specifiche.
2.   Cessazione della produzione
     Il detentore di un'omologazione CEE che cessa la  produzione  ne
     informa immediatamente le autorita' competenti.



    ---->  Vedere Immagini da Pag. 31 a Pag. 37 della G.U.  <----