ALLEGATO IV CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE 1. Conformita' della produzione 1.1. Ogni dispositivo antispruzzi recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato. L'autorita' che concede il marchio CEE conserva un esemplare che, unitamente alla scheda di omologazione CEE, puo' essere usato per stabilire se i dispositivi commercializzati recanti il marchio di omologazione CEE rispondono ai requisiti richiesti. 1.2. Un tipo di dispositivo e' definito dal modello e dai documenti descrittivi depositati al momento della domanda di omologazione CEE. Possono essere considerati appartenenti allo stesso tipo quei dispositivi le cui caratteristiche siano identiche a quelle del dispositivo modello e le cui altre componenti non differiscano da quelle del modello tranne che per varianti che non abbiano alcun effetto sulle proprieta' specificate nel presente allegato. 1.3. Il fabbricante effettua periodici controlli per garantire la conformita' della produzione al tipo omologato. A tal fine il fabbricante deve: - disporre di un laboratorio attrezzato che consenta di effettuare le prove essenziali; - fare effettuare le prove di conformita' della produzione da un laboratorio autorizzato. I risultati dei controlli di conformita' della produzione sono messi a disposizione dalle autorita' competenti per almeno un anno. 1.4. Inoltre, l'autorita' competente puo' effettuare dei controlli mediante campionamento. 1.5. La conformita' della produzione al tipo di dispositivo omologato e' controllata nelle condizioni e conformemente ai metodi di cui all'allegato II. A richiesta delle autorita' che hanno concesso l'omologazione, i fabbricanti mettono a loro disposizione i dispositivi del tipo precedentemente omologato per effettuare le prove o i controlli di conformita'. 1.6. La produzione e' ritenuta conforme se, su dieci campioni prelevati a caso, nove sono conformi alle specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II. 1.7. Se non si verifica la condizione del punto 1.6, si esamina un nuovo campione di dieci unita' prelevate a caso. La media di tutte le misure effettuate deve soddisfare alle specifiche del punto 4 delle appendici 1 e 2 dell'allegato II e nessuna misura singola deve essere inferiore al 95% di dette specifiche. 2. Cessazione della produzione Il detentore di un'omologazione CEE che cessa la produzione ne informa immediatamente le autorita' competenti. ----> Vedere Immagini da Pag. 31 a Pag. 37 della G.U. <----