ALLEGATO Art. 7. (Omissis). (Comma 10). Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilita' previste da norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. (Omissis). Art. 8. (Omissis). (Comma 2). Ai componenti il consiglio scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. (Comma 3). I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Quando cambia l'ente che deve provvedere alla nomina rispetto all'ente che ha provveduto alla nomina originaria, il membro nominato per le cause di cui al periodo precedente resta in carica per tutto il tempo previsto dal primo comma. (Omissis). Art. 12. (Omissis). (Comma 6). Ai sindaci scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi di controllo degli enti pubblici. (Omissis). Art. 16. (Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione . .. (omissis) . .. restano in carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati originari, compatibilmente con la previsione di cui al decimo comma dell'art. 7. (Comma 2). I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, compatibilmente con la previsione di cui al decimo comma dell'art. 7.