(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 7.
   (Omissis).
   (Comma  10).  Ai  componenti  degli  organi  amministrativi  e  di
controllo  della Fondazione si applicano le incompatibilita' previste
da norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
   (Omissis).
                               Art. 8.
   (Omissis).
   (Comma 2). Ai componenti il  consiglio  scaduti  dalla  carica  si
applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga
degli organi amministrativi degli enti pubblici.
   (Comma  3).  I  membri  nominati  in  surrogazione  di  coloro che
venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause,  restano  in
carica  quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Quando
cambia l'ente che deve provvedere alla nomina rispetto  all'ente  che
ha provveduto alla nomina originaria, il membro nominato per le cause
di  cui  al  periodo  precedente  resta  in carica per tutto il tempo
previsto dal primo comma.
   (Omissis).
                              Art. 12.
   (Omissis).
   (Comma 6).  Ai  sindaci  scaduti  dalla  carica  si  applicano  le
previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi
di controllo degli enti pubblici.
   (Omissis).
                              Art. 16.
   (Comma  1).  Il  presidente,  il  vice presidente, i componenti il
consiglio di amministrazione . .. (omissis) . ..  restano  in  carica
presso  la  Fondazione  fino  alla  scadenza  dei  rispettivi mandati
originari, compatibilmente con la previsione di cui al  decimo  comma
dell'art. 7.
   (Comma  2).  I  componenti  del consiglio di amministrazione e del
collegio  sindacale  in  carica  alla  data  di  deliberazione  delle
modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica
fino  alla  scadenza  dei  rispettivi  mandati in corso alla medesima
data, compatibilmente con  la  previsione  di  cui  al  decimo  comma
dell'art. 7.