(all. 1 - art. 1)
MODELLO 780/95
MINISTERO DELLE FINANZE
SOSTITUTIVA
PER IL 1994
ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE
DICHIARAZIONE   DELLE  SOCIETA'  DI  GESTIONE  DEI  FONDI  COMUNI  DI
INVESTIMENTO  MOBILIARE  APERTI,  DELLE  SOCIETA'  D'INVESTIMENTO   A
CAPITALE VARIABILE (SICAV) E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO
IN ITALIA DEI FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI
QUALI  SI  APPLICA  L'ART.  11-BIS  DEL  D.L.    30/9/1983,  N.  512,
CONVERTITO NELLA LEGGE 25/11/1983, N. 649.
Ministero delle Finanze       ISTRUZIONI GENERALI         Modello 780
1
PREMESSA
Le societa' di gestione dei fondi comuni  di  investimento  mobiliare
aperti  di  diritto  nazionale,  relativamente ad ognuno dei fondi da
esse gestiti, e le societa'  di  investimento  a  capitale  variabile
(Sicav)  devono  presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con
riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente,  la
dichiarazione  relativa  a  ciascuno  degli ammontari in relazione ai
quali si applicano le diverse aliquote  dell'imposta  sostitutiva  di
cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.
L'imposta  sostitutiva,  da  versarsi  esclusivamente alla competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la  predetta  data
del 31 gennaio, e' applicata sul valore netto del fondo o della Sicav
determinato  quale  media annua dei valori netti, quali risultano dai
prospetti di cui all'art. 5, lettera d), della citata legge n. 77 del
1983, relativi alla fine di ciascun mese.
Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta  sostitutiva,  della
circostanza  che  il  fondo  o  la  Sicav siano stati avviati o siano
cessati in corso d'anno, nella determinazione  della  predetta  media
annua  si  devono  considerare  anche  i mesi nei quali il fondo o la
Sicav non hanno avuto alcun valore perche' non ancora avviati  ovvero
gia' cessati.
L'imposta  sostitutiva  e'  applicata  secondo  tre diverse aliquote:
0,05%, 0,10% e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul  valore  netto
del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita:
a)  per l'applicazione dell'aliquota dello 0,05&, da titoli di Stato,
   conti correnti e depositi, titoli  abbligazionari  e  similari  ad
   eccezione  delle  obbligazioni  convertibili,  nonche' da quote di
   altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
b)  per  l'applicazione  dell'aliquota  dello  0,10%,  da  azioni  ed
   obbligazioni  convertibili  in  azioni  di societa', costituite in
   Italia,  aventi  per  oggetto  esclusivo  o  principale  attivita'
   industriali;
c)   per  l'applicazione  dello  0,25%,  dalla  residuale  parte  del
   patrimonio del fondo o della Sicav.
Ai sensi dell'art.  11-bis  del  D.L.  30  settembre  1983,  n.  512,
introdotto  dalla  legge  di  conversione  25 novembre 1983, n. 649 -
norma tuttora applicabile in virtu' della disposizione contenuta  nel
comma  2 dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
83,  come  sostituito  dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372,
convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 -  i
fondi  comuni  esteri  di  investimento  aperti,  gia' autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del  D.L.  6  giugno
1956,  n.  476,  convertito  con  modificazioni dalla legge 25 luglio
1956, n. 786, abrogato con il D.P.R. 31 marzo 1988,  sono  tenuti  ad
applicare  un'imposta  sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR
da   commisurarsi   sulla   parte   del    fondo    proporzionalmente
corrispondente  ai  titoli  collocati  nel  territorio  dello  Stato,
calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio ed alla  fine
di ciascun esercizio.
L'aliquota  applicabile  e'  stabilita  nella  misura  dello 0,50 per
cento, da versare alle competenti sezioni  di  Tesoreria  Provinciale
dello  Stato  entro  30  giorni  dalla chiusura dell'esercizio (il 30
gennaio per i fondi il cui esercizio e' ad anno solare), sul capitolo
1031, art. 3, del bilancio di entrata dello Stato.
In  base  all'ultimo  comma  dell'art.  11-bis  del  citato  D.L.  n.
512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello
Stato  deve  provvedere  a  presentare annualmente, entro il predetto
termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la  dichiarazione
relativa  al  predetto  ammontare, allegandovi oltre alla copia della
distinta o del bollettino di versamento dell'imposta  sostitutiva  ed
al  prospetto da cui risulti il calcolo seguito per la determinazione
del patrimonio netto anche la  relazione  di  stima  redatta  da  una
societa'  di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.P.R. 31
marzo 1975, n. 136, e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la
dichiarazione  annuale  si  considera  omessa  in  caso  di   mancata
allegazione della relazione di stima.
2
COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Il  frontespizio  del  modello  di  dichiarazione  comprende  quattro
riquadri: il primo, relativo  ai  dati  riguardanti  i  fondi  comuni
d'investimento,   compresi  quelli  destinatari  della    particolare
disciplina recata dall'art. 11-bis del piu' volte citato D.L. n.  512
del 1983, ovvero le  societa'  d'investimento  (Sicav);  il  secondo,
relativo  ai  dati riguardanti esclusivamente le societa' di gestione
dei fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del  collocamento
in  Italia  delle  parti  o quote dei fondi comuni esteri ai quali si
applica  l'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983; il  terzo,  relativo  ai
dati  riguardanti  il  rappresentante  della  societa' di gestione, o
della  societa'  d'investimento   ovvero   del   soggetto   residente
incaricato  del  collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi
comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983;
il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei
componenti del collegio sindacale della Sicav  o  della  societa'  di
gestione  del fondo comune ovvero della societa' residente incaricata
del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi  comuni  esteri
come sopra individuati.
Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od
a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.
- RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETA' D'INVESTIMENTO.
In  questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il
fondo comune  - italiano od estero destinatario della  disciplina  di
cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 - e tutti i dati riguardanti
la  Sicav,  tenendo  ben  presente  che  i dati relativi al numero di
codice fiscale  ed  al  domicilio  fiscale  devono  essere  compilati
esclusivamente  con  riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla
sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi
esteri che alle Sicav.
Denominazione: indicare in maniera esatta e completa la denominazione
del fondo comune - italiano ad estero, come sopra precisato -  ovvero
della  Sicav,  quale  si  desume, rispettivamente, dal regolamento di
gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita  casella  in
caso   di   variazione   della   denominazione   rispetto  all'ultima
dichiarazione presentata. Nel caso in cui il  fondo  comune  e'  nata
attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima.
Data  di  istituzione:  per  un  fondo  comune e' la data nella quale
l'assemblea della societa' di gestione  ha  deliberato  l'istituzione
del  fondo,  approvandone  anche  il  regolamento;  per  una societa'
d'investimento e' la  data  nella  quale  l'assemblea  ha  deliberato
l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.
Numero  di  codice  attribuito  dalla Banca d'Italia: quale numero di
codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere  riportato  quello
che  l'Organo  di  Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche.
Deve essere barrata l'apposita casella  in  caso  di  variazione  del
codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentato.
Provvedimento che ha autorizzato al collocamento: vanno riportati gli
estremi  del  provvedimento  con  il quale il Ministero del Commercio
estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata  normativa
valutaria,  l'autorizzazione  al  collocamento  nel  territorio dello
Stato delle parti  o  quote  dei  fondi  comuni  esteri,  come  sopra
individuati.
Numero  di  codice fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle
Sicav. Tale numero e' formato di undici  cifre  che  vanno  riportate
ordinatamente nell'apposito spazio.
Sede  legale: deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando
il Comune (senza alcuna abbreviazione), la  provincia  con  la  sigla
automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico,
il  codice  di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai
fondi esteri, come sopra individuati.
Domicilio fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav  e
soltanto  nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede
legale.
Luogo  di  conservazione  delle  scritture  contabili:  deve   essere
indicato   l'indirizzo   esatto.   Se  le  scritture  contabili  sono
conservate presso terzi, devono essere indicate anche le  generalita'
o la denominazione di questi ultimi.
-  RIQUADRO RELATIVO ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE ED AI
  SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI ESTERI CUI
  SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.
In  questo  riquadro  vanno  indicati  tutti   i   dati   riguardanti
esclusivamente   la   societa'   di  gestione  del  fondo  comune  di
investimento ed i soggetti residenti incaricati del  collocamento  in
Italia  di  quote  di  fondi esteri ai quali si applica la disciplina
dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.
Numero di codice fiscale: tale numero e' formato di undici cifre, che
vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.
Denominazione:   indicare   in   maniera  esatta  e  completa  quella
risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella  in  caso  di
variazione,   anche   ao  seguito  di  fusione,  rispetto  all'ultima
dichiarazione presentata.
Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza  alcuna
abbreviazione),  la  provincia con la sigla automobilistica (per Roma
RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice  di  avviamento
postale ed il numero telefonico.
Domicilio  fiscale:  deve  essere indicato soltanto dalle societa' il
cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.
- RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE
Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della
societa' di gestione del fondo comune, della societa'  d'investimento
(Sicav)  o  del  soggetto  residente  incaricato  del collocamento in
Italia dei predetti fondi  esteri,  devono  essere  indicati  i  dati
anagrafici  ed  il  codice del soggetto; ai fini della individuazione
della  carica  rivestita  all'atto  della  dichiarazione   e'   stato
predisposto  uno  spazio  con due codici: si dovra' barrare il codice
(1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta
di liquidatore.
Nell'apposito  spazio  riservato  all'indicazione   della   residenza
anagrafica,  va   indicato il comune di residenza del rappresentante;
nel caso in cui il comune di residenza  sia  diverso  da  quello  del
domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Quando i rappresentanti sono piu' di uno, in allegato a parte, devono
essere  indicati gli altri; in tal caso, per ciascuno di essi, devono
essere riportati in medesimi dati richiesti  nel  riquadro  riportato
nel frontespizio.
Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo
degli  amministratori  e  dei componenti del collegio sindacale della
societa' di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato
del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri.
Con riguardo alla qualifica  va  indicato  A  se  trattasi  di  socio
amministratore,  B  se  trattasi  di  amministratore  non socio, C se
trattasi di componente il collegio sindacale.
Sottoscrizione della  dichiarazione:  la  dichiarazione  deve  essere
sottoscritta    dal    legale   rappresentante   della   societa'   o
dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.
3
COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B E C. CALCOLO DELLE  PROPORZIONI  SECONDO
LE QUALI APPLICARE LE DIVERSE ALIQUOTE
3.1.  -  Con riferimento ai fondi comuni di diritto nazionale ed alle
Sicav, le diverse proporzioni secondo le  quali  vanno  applicate  le
predette  aliquote  dello  0,05%,  dello  0,10%  e  dello 0,25%, sono
espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui  ai  punti
a), b) e c) della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni)
e il totale delle attivita'; relativamente a tali rapporti si precisa
che  sia  il numeratore che il denominatore sono calcolati come media
annua dei valori risultanti dai  prospetti  di  cui  all'articolo  5,
comma  1, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77 (redatti anche
dalle  Sicav  ai  sensi  dell'articolo  8  del   richiamato   decreto
legislativo  n. 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti
sulla cui base sono stati  predisposti  quelli  che  costituiscono  i
quadri  A e B del modello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema
di composizione dell'attivo dei fondi comuni del diritto nazionale  e
delle Sicav.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 , lettera c), della citata legge n.
77/83,  in  relazione  ai  fondi  comuni,  e all'articolo 9, comma 2,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 84/92 in relazione alle
Sicav,  lo  schema-tipo  per  la  redazione  di  tali  prospetti   e'
determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob.
Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav
sono  stati  sostanzialmente  desunti dai predetti schemi-tipo e sono
stati inclusi nel presente modello di dichiarazione,  contraddistinti
come  Mod.  780/A  e  Mod.  780/B  e  devono  essere alternativamente
compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione  a
seconda   che   il   calcolo   dell'imposta   sostitutiva   riguardi,
rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav; detti moduli  sono
strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei
valori  della  quota  o  dell'azione  risultanti  dai  corrispondenti
prospetti del valore relativi ad ogni fine mese.  Dalla  compilazione
di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia
il valore complessivo dello stesso.
Cio' premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere
generale  ai  fini  di  una  corretta redazione del "prospetto per il
calcolo dell'imposta sostitutiva" sul patrimonio dei fondi  comuni  e
delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei
predetti  quadri A e B, concernenti - come gia' precisato - lo schema
di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav.
Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota  dello
0,05%,  al  numeratore  del rapporto deve essere considerata la detta
media annua del valore dei titoli di  Stato,  dei  conti  correnti  e
depositi,  dei  titoli  obbligazionari e similari, ad eccezione delle
obbligazioni convertibili, nonche' delle quote di altri organismi  di
investimento  collettivo  in  valori  mobiliari posseduti dal fondo o
dalla Sicav.
Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota  dello
0,10%,  al  numeratore  del  rapporto  dovranno essere considerate le
azioni  e  le  obbligazioni  convertibili  in  azioni  di   societa',
costituite  in  Italia,  aventi  per  oggetto  esclusivo o principale
attivita' industriali.
L'aliquota dello 0,25% dovra' essere applicata sul patrimonio secondo
la proporzione che sia complemento all'unita' della somma  delle  due
precedenti proporzioni.
Con  riferimento, poi, a particolari voci che compaiono nel prospetto
del calore della quota o della azione, e che  concorrono  a  comporre
l'attivo del fondo o della Sicav, si precisa che:
-  la  "posizione  netta di liquidita'" (rigo 12 per i fondi comuni e
  per le Sicav), attesa la  sua  natura  di  componente  liquida  del
  portafoglio,   deve   essere   considerata   nel  numeratore  della
  proporzione secondo la quale applicare lo 0,05%, ma solo se attiva;
  se negativa, di tale voce dovra' essere  tenuto  conto  come  posta
  incrementativa delle passivita' del patrimonio;
-  i "diritti maturati e non riscossi" (righi 14, 15 e 16 per i fondi
  comuni e rigo 14 per le Sicav), devono essere imputati alle singole
  poste dell'attivo alle quali si riferiscono;
-  la  voce  "depositi  presso organismi di compensazione per margini
  iniziali su contratti a termine", rileva per  l'applicazione  dello
  0,05 per cento.
3.2.   -   Con  esclusivo  riferimento  ai  fondi  comuni  esteri  di
investimento mobiliare ai quali si applica  l'art.  11-bis  del  piu'
volte  citato  D.L. n. 512/1983 e stato predisposto il Mod. 780/C che
riproduce, in buona sostanza, lo  schema  di  dichiarazione  allegato
alla  circolare  n.  3  del  1 febbraio 1984 della Direzione Generale
delle imposte dirette, con la quale vennero, fra l'altro, fornite  le
apposite  istruzioni,  tuttora  valide  in  quanto non modificate. Si
ribadisce con l'occasione l'obbligo di allegare  alla  dichiarazione,
da  redigersi in conformita' all'unito modello, la relazione di stima
della societa' di revisione designata dalla Consob;  in  mancanza  di
tale relazione la dichiarazione si intende omessa.
4
- PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
Ai  sensi  dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge n.
77 del 1983 e del terzo comma dell'art. 9 del  D.L.  n.  512/1983  ai
fini   delle  modalita'  di  effettuazione  dei  versamenti  e  della
presentazione della  dichiarazione  previste  da  detti  articoli  si
applicano  le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della
Repubblica numeri 600 e  602  del  1973;  si  applicano  altresi'  le
disposizioni  di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516.
Conseguentemente la presente dichiarazione  deve  essere  presentata,
nei  termini  gia'  precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale  del  soggetto
obbligato  a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale e' tenuta a
rilasciare ricevuta. La dichiarazione puo' anche essere  spedita  per
raccomandata  (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o, se esistente,
al Centro di Servizio) e, in tal caso, si  considera  presentata  nel
giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La  dichiarazione  presentata  con ritardo non superiore a un mese e'
valida, ma si applicano le pene pecuniarie di  cui  all'art.  46  del
citato  D.P.R.  n.  600/1973,  ridotte ad un quarto. La dichiarazione
presentata entro 90 giorni dalla scadenza del  termine  prescritto  o
presentata  ad  ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta
su un stampato conforme al modello,  non  si  considera  omessa  agli
effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato D.L. n.
429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato
dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991,
n. 154.
Ai  fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta
dai fondi comuni di diritto  nazionale  e  dalle  Sicav  deve  essere
versata  esclusivamente  presso  le  competenti  sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, entro il predetto termine  del  31  gennaio,
sul  capitolo  1031  del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando
l'articolo  1  se  l'imposta  sostitutiva  e'  stata  applicata   con
l'aliquota  dello  0,25  per  cento  e  utilizzando  l'articolo  2 se
l'imposta sostitutiva e' stata  applicata  con  le  aliquote  ridotte
dello  0,10  e  dello  0,05  per  cento;  il  versamento dell'imposta
sostitutiva della 0,50 per  cento,  dovuta  sui  fondi  esteri  sopra
citati,  va  invece  effettuato  entro  la  data  del  30 gennaio, se
l'esercizio e' ad anno solare,  e  comunque  entro  30  giorni  dalla
chiusura dell'esercizio, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3.



     ---->   Vedere MODELLO da Pag. 31 a Pag. 38 della G.U.   <----