Art. 2.
  1. L'inquadramento degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti
di  custodia ha luogo nei gradi e nelle qualifiche ed entro il numero
dei posti di cui all'art. 1 con il grado da essi rivestito alla  data
dell'inquadramento stesso.
  2.  L'anzianita'  assoluta degli ufficiali inquadrati ha decorrenza
dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.