Art. 2. 1. L'inquadramento degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia ha luogo nei gradi e nelle qualifiche ed entro il numero dei posti di cui all'art. 1 con il grado da essi rivestito alla data dell'inquadramento stesso. 2. L'anzianita' assoluta degli ufficiali inquadrati ha decorrenza dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.