Art. 5. 1. Le domande di transito presso le Forze armate e presso le Forze di polizia dovranno essere inviate al Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio centrale del personale, che provvedera' alla relativa istruttoria e al successivo inoltro alle competenti amministrazioni. 2. Nella domanda di transito potranno essere indicate, in ordine preferenziale, anche piu' amministrazioni tra quelle di cui all'art. 1. 3. Nella domanda di transito gli interessati dovranno dichiarare la propria disponibilita' ad accettare qualsiasi sede di servizio disposta dall'amministrazione ricevente. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 20 aprile 1994 Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro dell'interno CIAMPI Il Ministro della difesa FABBRI Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali DIANA