Art. 5.
  1.  Le domande di transito presso le Forze armate e presso le Forze
di polizia dovranno essere inviate al Ministero di grazia e giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio  centrale
del  personale,  che  provvedera'  alla  relativa  istruttoria  e  al
successivo inoltro alle competenti amministrazioni.
  2. Nella domanda di transito potranno essere  indicate,  in  ordine
preferenziale,  anche piu' amministrazioni tra quelle di cui all'art.
1.
  3. Nella domanda di transito gli interessati dovranno dichiarare la
propria  disponibilita'  ad  accettare  qualsiasi  sede  di  servizio
disposta dall'amministrazione ricevente.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 20 aprile 1994
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                CONSO
                      Il Ministro dell'interno
                               CIAMPI
                      Il Ministro della difesa
                               FABBRI
                      Il Ministro delle finanze
                                GALLO
                      Il Ministro delle risorse
                  agricole, alimentari e forestali
                                DIANA