Art. 2. 1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1995 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario: entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 1, 2 o 3; entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6; entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9; entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 0. Per i veicoli immatricolati a nome di residenti nelle province di Alessandria e Asti, dette operazioni devono essere effettuate secondo il seguente calendario: entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 1, 2 o 3; entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6; entro il 30 novembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9; entro il 31 dicembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 0. 2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione per i quali l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui e' avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione. Roma, 21 dicembre 1994 Il Ministro: FIORI