Art. 2.
  1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il
2 gennaio  1995  e  devono  essere  effettuate  secondo  il  seguente
calendario:
   entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la
cui ultima cifra e' 1, 2 o 3;
   entro  il  30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6;
   entro   il   30   settembre   per   i   veicoli    aventi    targa
d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9;
   entro  il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 0.
  Per i veicoli immatricolati a nome di residenti nelle  province  di
Alessandria e Asti, dette operazioni devono essere effettuate secondo
il seguente calendario:
   entro  il  30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 1, 2 o 3;
   entro   il   30   settembre   per   i   veicoli    aventi    targa
d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6;
   entro il 30 novembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9;
   entro il 31 dicembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 0.
  2.   Per   i   veicoli   che   siano  stati  sottoposti  a  rinnovo
dell'immatricolazione per i quali l'obbligo della revisione nel corso
dell'anno in cui e' avvenuto il  rinnovo  stesso,  le  operazioni  di
revisione  devono  essere  effettuate  nei termini previsti nel primo
comma in base alla precedente targa  d'immatricolazione,  qualora  la
nuova  targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la
revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.
   Roma, 21 dicembre 1994
                                                   Il Ministro: FIORI