Art. 2.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
determinato in  lire  100  miliardi  per  l'anno  1994,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.