Art. 2. 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano attuano il campionamento per il monitoraggio sierologico sulla base delle tabelle di cui all'allegato II. 2. Nell'ambito del campionamento i controlli sierolo-gici devono essere fatti in tutti gli allevamenti da riproduzione indipendentemente dal numero dei soggetti eccezion fatta per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano in cui non sono sottoposti a controllo sierologico le aziende di suini da riproduzione con un numero di capi inferiore a sei suini riproduttori. 3. I controlli nelle aziende devono essere eseguiti dai servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. 4. Nelle aziende in cui viene effettuato il controllo e in attesa dei risultati degli esami sierologici i suini oggetto di controllo non possono essere movimentati. I suini non sottoposti a controllo sierologico possono essere spostati solo per la macellazione in un macello situato nel territorio della stessa unita' sanitaria locale. Nel caso in cui sia impossibile reperire il macello all'interno della stessa unita' sanitaria locale, la regione puo' individuare un altro macello all'interno del proprio territorio o, al di fuori dello stesso, d'intesa con la regione interessata. Nel mod. 4 deve essere riportata la seguente dicitura: "suini provenienti da aziende sottoposte a controllo sierologico per malattia vescicolare dei suini".