Art. 2.
  1. Le regioni e province autonome di Trento e  Bolzano  attuano  il
campionamento  per  il  monitoraggio  sierologico  sulla  base  delle
tabelle di cui all'allegato II.
  2. Nell'ambito del campionamento i  controlli  sierolo-gici  devono
essere    fatti    in   tutti   gli   allevamenti   da   riproduzione
indipendentemente dal numero  dei  soggetti  eccezion  fatta  per  le
regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Piemonte,  Liguria,  Valle d'Aosta,
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province autonome di  Trento
e  Bolzano  in  cui  non  sono  sottoposti a controllo sierologico le
aziende di suini da riproduzione con un numero di  capi  inferiore  a
sei suini riproduttori.
  3.  I  controlli  nelle  aziende devono essere eseguiti dai servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali.
  4. Nelle aziende in cui viene effettuato il controllo e  in  attesa
dei  risultati  degli  esami sierologici i suini oggetto di controllo
non possono essere movimentati. I suini non  sottoposti  a  controllo
sierologico  possono  essere  spostati solo per la macellazione in un
macello situato nel territorio della stessa unita' sanitaria  locale.
Nel caso in cui sia impossibile reperire il macello all'interno della
stessa  unita' sanitaria locale, la regione puo' individuare un altro
macello all'interno del proprio  territorio  o,  al  di  fuori  dello
stesso,  d'intesa  con la regione interessata. Nel mod. 4 deve essere
riportata  la  seguente  dicitura:  "suini  provenienti  da   aziende
sottoposte  a  controllo  sierologico  per  malattia  vescicolare dei
suini".