Art. 3.
  1. I suini sottoposti a campionamento devono essere identificati. I
contrassegni individuali di identificazione  dei  capi  sottoposti  a
prelievo  devono  essere  riportati  nel  modello  allegato  III  che
accompagna i campioni di sangue inviati all'istituto  zooprofilattico
competente  per  territorio,  che  deve effettuare gli esami nel piu'
breve tempo possibile.
  2. Per ogni azienda in  cui  viene  effettuato  il  controllo  deve
essere  compilato  il modello di cui al comma 1 in triplice copia, di
cui una  copia  resta  presso  il  servizio  veterinario  dell'unita'
sanitaria  locale,  l'altra  viene  trasmessa alla regione e la terza
deve seguire il campione. L'unita'  sanitaria  locale  provvedera'  a
fornire   copia   del  modello,  con  i  risultati  degli  esami,  al
proprietario dell'azienda. Gli istituti zooprofilattici  sperimentali
competenti  per  territorio  non  accettano campioni da sottoporre ad
esame se non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.
  3. Il prelievo per un totale di circa 10 ml. di sangue deve  essere
eseguito utilizzando provette tipo Vacutainer.
  4.  In  caso  di  riscontro di suini sieropositivi, si applicano le
misure di cui al punto 17 dell'allegato.