Art. 3. 1. I suini sottoposti a campionamento devono essere identificati. I contrassegni individuali di identificazione dei capi sottoposti a prelievo devono essere riportati nel modello allegato III che accompagna i campioni di sangue inviati all'istituto zooprofilattico competente per territorio, che deve effettuare gli esami nel piu' breve tempo possibile. 2. Per ogni azienda in cui viene effettuato il controllo deve essere compilato il modello di cui al comma 1 in triplice copia, di cui una copia resta presso il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, l'altra viene trasmessa alla regione e la terza deve seguire il campione. L'unita' sanitaria locale provvedera' a fornire copia del modello, con i risultati degli esami, al proprietario dell'azienda. Gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio non accettano campioni da sottoporre ad esame se non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato. 3. Il prelievo per un totale di circa 10 ml. di sangue deve essere eseguito utilizzando provette tipo Vacutainer. 4. In caso di riscontro di suini sieropositivi, si applicano le misure di cui al punto 17 dell'allegato.