Art. 4. 1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 28/1993, citato in premessa, nei luoghi di prima destinazione indicati nel certificato sanitario che accompagna i suini provenienti dai Paesi comunitari, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli uffici per gli adempimenti comunitari, ciascuno per la parte di propria competenza, assicurano che le unita' sanitarie locali effettuino entro quarantotto ore dal loro arrivo i controlli sierologici equivalenti ed in maniera non discriminatoria rispetto ai suini nazionali. 2. I suini provenienti dai Paesi terzi devono essere sottoposti, entro quarantotto ore dal loro arrivo, a controllo sierologico, con le stesse modalita', nell'azienda di prima destinazione.