Art. 4.
  1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3  e  5
del decreto legislativo n. 28/1993, citato in premessa, nei luoghi di
prima  destinazione indicati nel certificato sanitario che accompagna
i suini provenienti dai Paesi comunitari,  le  regioni,  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  gli  uffici  per gli adempimenti
comunitari, ciascuno per la parte di propria  competenza,  assicurano
che  le  unita' sanitarie locali effettuino entro quarantotto ore dal
loro arrivo i controlli sierologici equivalenti  ed  in  maniera  non
discriminatoria rispetto ai suini nazionali.
  2.  I  suini  provenienti dai Paesi terzi devono essere sottoposti,
entro quarantotto ore dal loro arrivo, a controllo  sierologico,  con
le stesse modalita', nell'azienda di prima destinazione.