Art. 5.
  1.  Qualora  dai  controlli   sierologici   effettuati   su   suini
provenienti   dai  Paesi  terzi  e  dai  Paesi  comunitari  risultino
sieropositivita'  per  la  malattia  vescicolare,  si  applicano   le
disposizioni di cui al punto 17 dell'allegato I.