Art. 6. 1. Nei casi in cui sia stato disposto coattivamente l'abbattimento e la distruzione o la macellazione dei suini originari e/o provenienti da Paesi comunitari o terzi controllati ai sensi della presente ordinanza si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 218/1988, dal decreto legislativo n. 28/1993 e dal decreto legislativo n. 93/1993, citati in premessa.