Art. 6.
  1. Nei casi in cui sia stato disposto coattivamente  l'abbattimento
e   la   distruzione  o  la  macellazione  dei  suini  originari  e/o
provenienti da Paesi comunitari o terzi controllati  ai  sensi  della
presente  ordinanza si applicano le disposizioni previste dalla legge
n. 218/1988,  dal  decreto  legislativo  n.  28/1993  e  dal  decreto
legislativo n. 93/1993, citati in premessa.