Art. 7.
  1. Il ripopolamento delle aziende in  cui  e'  stato  accertato  un
focolaio  di  malattia  vescicolare  dei  suini  deve  avvenire  dopo
l'abbattimento di tutti i suini presenti  e  ad  avvenuta  esecuzione
delle  operazioni  di  pulizia,  lavaggio e disinfezione dell'azienda
eseguite in conformita'  dell'art.  63  del  vigente  regolamento  di
polizia veterinaria. Prima del ripopolamento devono essere introdotti
nell'azienda,  ed  ivi  permanere  per un periodo di ventotto giorni,
suini sentinella sieronegativi.  Il  controllo  sierologico  di  tali
suini,  effettuato  alla  scadenza  di  tale  periodo,  dovra' essere
negativo.