Art. 7. 1. Il ripopolamento delle aziende in cui e' stato accertato un focolaio di malattia vescicolare dei suini deve avvenire dopo l'abbattimento di tutti i suini presenti e ad avvenuta esecuzione delle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dell'azienda eseguite in conformita' dell'art. 63 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Prima del ripopolamento devono essere introdotti nell'azienda, ed ivi permanere per un periodo di ventotto giorni, suini sentinella sieronegativi. Il controllo sierologico di tali suini, effettuato alla scadenza di tale periodo, dovra' essere negativo.