Art. 9. 1. Gli istituti zooprofilattici inviano al centro di referenza di Brescia i dati richiesti. La raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti al piano viene effettuata mediante software. 2. I dati aggregati dal centro di referenza devono essere inviati mensilmente al Ministero mediante floppy disk da 3 pollici e mezzo.