Art. 9.
  1. Gli istituti zooprofilattici inviano al centro di  referenza  di
Brescia  i  dati  richiesti.  La  raccolta  e l'elaborazione dei dati
inerenti al piano viene effettuata mediante software.
  2. I dati aggregati dal centro di referenza devono  essere  inviati
mensilmente al Ministero mediante floppy disk da 3 pollici e mezzo.